Eutanasia legale

Iniziativa

Raccolta firme per il referendum per l’eutanasia legale

Il team di ForJus darà il proprio contributo all’iniziativa del Comitato promosso dall’Associazione Luca Coscioni https://www.associazionelucacoscioni.it/ per raccogliere 500.000 firme in tutta Italia entro il 30 settembre 2021 per convocare il referendum per l’Eutanasia Legale.

Eleonora, Claudia, Francesco e Viola saranno presenti ai tavoli organizzati da Eutanasia Legale e, in qualità di avvocati autenticatori, raccoglieranno le firme sia in proprio che presso lo studio di Viale Diaz n. 29 a Cagliari.

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. “Omicidio del consenziente”), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. “Istigazione e aiuto al suicidio”), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia cosiddetta passiva, ovvero praticata in forma omissiva e cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto accanimento terapeutico.

Eutanasia legale

Il quesito referendario

Le firme che verranno raccolte in tutta Italia, quindi, servono per convocare il referendum con il quale si vuole abrogare parzialmente la norma del Codice Penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.

Il quesito referendario è il seguente: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?”

Nell’ipotesi in cui venisse recepita la modifica richiesta al Codice Penale, l’art. 579 c.p. sarebbe così formulato: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

• contro una persona minore degli anni diciotto;
• contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno

L’obiettivo del referendum, quindi, è quello di dare la parola ai cittadini su questo importantissimo tema ed arrivare ad una legge che renda tutti liberi di decidere sulla propria vita.

Per maggiori informazioni, consulta il sito di Eutanasia Legale al seguente link: https://referendum.eutanasialegale.it/

22 novembre 2021

Convegno presso il Circolo Sergio Atzeni

Il 22 novembre 2021 il team di ForJus è stato invitato a partecipare al convegno, tenutosi presso il Circolo Sergio Atzeni (clicca qui per accedere alla pagina facebook: Circolo Sergio Atzeni), per parlare della raccolta firme del referendum per l’eutanasia legale.

Per un approfondimento sul quesito referendario, è possibile leggere il contributo al link https://www.forjus.it/2021/06/24/eutanasia-legale-la-proposta-di-referendum/ in cui vengono esplicitate le principali modifiche che verrebbero introdotte nelle disposizioni attualmente in vigore.

All’incontro hanno partecipato promotori del referendum, attivisti dell’Associazione Luca Coscioni (clicca qui per accedere al loro sito: https://www.associazionelucacoscioni.it/) ed importanti giuristi.

Il convegno, moderato da Matteo Massa, consigliere comunale e metropolitano di Cagliari con i Progressisti, è stato introdotto da Laura Di Napoli, organizzatrice locale di Cagliari per il referendum dell’Eutanasia Legale per i Radicali Italiani, che ha ricordato i dati sorprendenti della raccolta firme: infatti, hanno firmato – sia presso i tavoli organizzati nelle città, sia negli studi legali come il nostro in Viale Diaz 29, sia online – quasi un milione e mezzo di persone.

La Sardegna, poi, ha avuto un ruolo importantissimo nella campagna referendaria: di questo milione e mezzo di firme, oltre 40.000 sono state raccolte nell’Isola, di cui 18.000 a Cagliari!

Cagliari, quindi, è stata una delle città che, in proporzione al numero di abitanti, ha raccolto più firme e questo è indice della grande sensibilità ed attenzione nei confronti di una tematica così importante che, ad oggi, non è ancora compiutamente normata dal legislatore.

Il primo intervento del convegno è stato tenuto dall’Avv. Aldo Luchi, organizzatore locale di Cagliari per il referendum dell’Eutanasia Legale, che si è soffermato su due importantissime sentenze sul tema del fine vita, mettendo in risalto come queste abbiano inciso sulla formulazione del quesito referendario: la sentenza Cappato, del caso di DJ Fabo, e quella Pretty vs Regno Unito.

Il secondo intervento è stato quello della nostra collega Avv. Eleonora Pintus la quale ha messo in evidenza come già nel dettato di cui all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), arricchito dalla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo (vedi Pretty Vs Regno Unito; Hass vs Svizzera; Gross vs Svizzera; Lambert vs Francia), è possibile rinvenire il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi rispetto alle scelte del suo fine vita e, dunque, di “decidere come e quando morire”.

Terminato l’intervento della nostra collega Avv. Eleonora Pintus, è stata data la parola al Dott. Gian Giacomo Pisotti, già presidente della sezione civile della Corte D’Appello di Cagliari, che ha posto l’attenzione sui possibili risvolti pratici in caso di vittoria del referendum e, in particolare, su come questa potrebbe eventualmente incidere sulle proposte di Legge che, attualmente, sono in discussione alla Commissione Giustizia.

Il quarto intervento è stato tenuto dall’Avv. Stefania Flore, dottoranda di ricerca, che ha effettuato il raffronto tra la giurisprudenza penale e quella della Corte Costituzionale sul tema, soffermandosi anche sulla difficile posizione dei caregivers, cioè dei familiari che partecipano all’esperienza di malattia del proprio caro e che si impegnano nelle attività quotidiane di cura, supporto e di vicinanza e che spesso, proprio a causa dell’attuale vuoto normativo, sono portati a ricorrere a strumenti estremi e, talvolta, violenti per assecondare le richieste del malato.

Infine, l’ultimo intervento è stato tenuto da Marco Cappato che ha ricordato l’impegno degli attivisti e di tutte le persone che hanno partecipato alla campagna referendaria e che hanno permesso di raggiungere un risultato veramente eccezionale.

Inoltre, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ha tenuto a precisare che con la campagna conclusa nei mesi scorsi non si sono solamente volute raccogliere le firme per il referendum poiché l’intento dell’Associazione Luca Coscioni, promotrice della campagna, è stato anche quello di informare le persone sul fine vita, sul testamento biologico, sul suicidio assistito e, più in generale, su tutte le tematiche strettamente connesse con il concetto di “eutanasia”.

A tal fine, peraltro, è nato il numero bianco 06 9931 3409, al quale rispondono volontari per dare informazioni a chi ne abbia bisogno proprio su questi temi così importanti (clicca qui per un approfondimento: www.associazionelucacoscioni.it).

I lavori si sono conclusi con l’intervento di Matteo Massa che si è soffermato sull’impatto che il referendum ha avuto sulla politica.

Per chi volesse vedere il convegno, può accedere al canale You Tube del Circolo Sergio Atzeni al seguente link: https://m.youtube.com.

CORTE COSTITUZIONALE

La decisione della Corte Costituzionale

Il 15 febbraio, la Corte Costituzionale si è espressa sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’art. 579 c.p.”, dichiarando – in una nota ufficiale – inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. 

Bisognerà attendere i prossimi giorni per il deposito della sentenza per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa decisione. 

LA SENTENZA

Le motivazioni della Corte Costituzionale

Il 2 marzo è stata depositata la sentenza n.50/22 con cui la Corte Costituzionale ha chiarito il ragionamento logico – giuridico che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum per rendere legale l’eutanasia. 

Nello specifico, si legge che tale decisione è motivata dal convincimento che l’abrogazione parziale dell’articolo 579 c.p. (rubricato “Omicidio del consenziente”) renderebbe lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso e, per tale motivo, priverebbe la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione. 

Precisamente, il quesito referendario avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579 c.p., ovvero:

1) quando è prestato da minori di 18 anni, 2) da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti, 3) oppure quando è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno.

Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, «la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo»: la liceità, a parere della Corte, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili.  

La disposizione di cui all’articolo 579 c.p. può essere pertanto modificata e sostituita purché non risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione, in quanto «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima». 

Secondo la Corte, la tutela minima non sarebbe stata garantita dalla punibilità nei tre casi prima indicati poiché, di fatto, le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono in quelle tre fattispecie specifiche ma possono connettersi a fattori di varia natura (affettivi, familiari, sociali o economici), e d’altra parte «l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive […], che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili». 

Per leggere la sentenza della Corte Costituzionale clicca il link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:50