Ormai da mesi sentiamo parlare del cosiddetto “Superbonus 110%” per le ristrutturazioni delle nostre abitazioni: si tratta, nello specifico, di un’agevolazione statale che permette di detrarre tutte le spese affrontate per lavori di efficientamento energetico con un’aliquota del 110%.
Pertanto, non vi è dubbio che rappresenta per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio (dal committente ai progettisti, dagli impresari agli istituti di credito) un’ottima opportunità per eseguire, a costi contenuti, degli specifici interventi in ambito di riqualificazione energetica, e non solo.
Il “Superbonus 110%”, quindi, consente la realizzazione di tutte quelle lavorazioni che aumentano le prestazioni termiche della nostra casa e che, contestualmente, ne diminuiscono i consumi, tra le quali la più diffusa è rappresentata dalla realizzazione di un cappotto termico necessario per la coibentazione dell’involucro di un edificio.
Prima di entrare nel merito delle lavorazioni ammesse alla detrazione, è opportuno precisare che il quadro normativo, seppur ormai ampiamente definito, è in continua evoluzione: la grande portata dell’intervento lo rende, inevitabilmente, un tema complesso da affrontare tant’è che l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti preposti (E.N.E.A. e Mi.S.E.) hanno emanato circolari e risoluzioni per fornire chiarimenti interpretativi della normativa di riferimento, ovvero il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Inoltre, in considerazione delle molteplici casistiche che possono crearsi in un panorama edilizio vario e complesso come quello italiano è comprensibile che, almeno nella fase iniziale, vi siano delle incertezze ed un po’ di diffidenza nei confronti della fisiologica burocrazia insita in un intervento di queste proporzioni.
Tuttavia, il “Superbonus 110%” rappresenta davvero un’ottima possibilità e, pertanto, è necessario che il committente, prima di dare esecuzione ad un qualsiasi intervento sul proprio immobile, si affidi ad un professionista che, attraverso la realizzazione di uno studio di fattibilità, valuti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla detrazione. Carlo Murtas, Architetto
In questo breve articolo, dunque, non voglio entrare nel dettaglio delle singole e differenti casistiche che potrebbero incontrarsi, ma darò delle indicazioni in maniera chiara e semplice per aiutare a comprendere le caratteristiche principali di questo strumento.
Prima di tutto, come anticipato, occorre precisare che i principali soggetti beneficiari di questa agevolazione sono, per ciò che qui interessa, le persone fisiche proprietarie di immobili ed i condomini.
Inoltre, la normativa di riferimento prevede due macro categorie di interventi agevolabili: quelli cosiddetti “trainanti” e quelli cosiddetti “trainati”.
Gli interventi “trainanti” sono quelli principali e, di conseguenza, obbligatori per poter ottenere la detrazione fiscale del 110%, tra i quali si possono menzionare quelli di isolamento termico sugli involucri (ad esempio, realizzazione del cappotto termico).
Gli interventi “trainati”, invece, sono quelli aggiuntivi, la cui relativa spesa, pertanto, potrà essere detratta solo se viene contestualmente realizzato almeno un intervento principale; tra questi possono ricordarsi quelli di efficientamento energetico (ad esempio, realizzazione di infissi esterni).
Come anticipato precedentemente, per accedere al “Superbonus 110%” è opportuno che il professionista incaricato esegua uno studio di fattibilità specifico per quel determinato immobile che, partendo dalla valutazione della conformità urbanistica ed edilizia e dalla diagnosi energetica, mira a verificare la sussistenza dei requisiti necessari prescritti dalla normativa di riferimento.
Se lo studio di fattibilità dovesse dare esito positivo in tutte le sue fasi, si potrà procedere con la fase progettuale definitiva ed avviare la pratica di detrazione.
Il vantaggio principale del “Superbonus”, come sappiamo, è la possibilità di vedersi riconoscere la detrazione fiscale nella misura del 110% e, altresì, di poter optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione maturata oppure scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura.
In conclusione, il “Superbonus 110%” rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di effettuare lavori di efficientamento energetico della propria abitazione poiché abbatte notevolmente i relativi costi di esecuzione.
Carlo Murtas, Architetto
Sono laureato in architettura delle costruzioni ed esercito la professione di architetto presso Hinternos, il mio studio di Cagliari, in viale Diaz n. 29.
Hinternos è uno studio multidisciplinare di architettura nel quale si affrontano progetti che spaziano dalla piccola scala del design alle ristrutturazioni di interni ed efficientamento energetico degli edifici.
Superbonus 110%: accertamento e dubbi circa il Giudice competente in caso di controversia
In ordine alla disciplina dei controlli riferiti al Superbonus questi sono demandati a più soggetti con competenze diverse.
I controlli “sostanziali” spettano all’ENEA, la quale si dovrà esprimere sui requisiti tecnici e su quelli relativi alle asseverazioni. Tali verifiche, in caso di esito negativo, sfoceranno nell’irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto demandato ad effettuare i controlli, mediante la notifica dell’ordinanza d’ingiunzione, oltre alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, della contestazione mossa con contestuale decadenza dal beneficio.
Proprio all’Agenzia delle Entrare, invece, spetta il controllo di tutta la documentazione riguardante il potenziale soggetto che beneficerà della detrazione. Sebbene tale esame sia qualificato come documentale, è evidente che in esso confluiranno anche le determinazioni espresse da ENEA.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riscontri delle irregolarità provvederà a notificare apposito atto di “avviso di recupero”, ex art. 121, comma 4, del cosiddetto “Decreto Rilancio”. Tale atto, in buona sostanza, dispone la negazione della spettanza di un credito goduto da un soggetto.
Nel quadro appena delineato, in estrema sintesi, si pone il problema di individuare la giurisdizione in relazione alle liti che potranno sorgere in merito all’applicazione della disciplina agevolativa in questione.
Innanzitutto devesi evidenziare che, ai sensi dell’art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, spetta all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in materia di ordinanze d’ingiunzione recanti contestazioni circa la veridicità delle asseverazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Per contro “l’avviso di recupero” è indubbio che rientri in quegli atti impugnabili nanti il Giudice Tributario, ex art. 19, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546. Francesco Sanna, Avvocato
Da ciò deriva una chiara problematica in merito al riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Tributario.
Difatti, se da un lato, la materia del Superbonus 110% risulta estranea all’oggetto della giurisdizione tributaria, dall’altro lato, il Legislatore, avendo affidato la competenza all’Agenzia delle Entrate circa il recupero delle somme indebitamente percepite con conseguente procedimento di accertamento ad essa demandato, ha creato una sorta di schema “misto”/”ibrido” dal quale deriveranno certamente dei contrasti giurisdizionali che potranno trovare risoluzione certa, solamente a seguito di un nuovo (quanto auspicabile) intervento chiarificatore del Legislatore.
In difetto di tale intervento ci si troverà – con tutta probabilità – davanti a contrastanti orientamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione, con la nefasta conseguenza che sia gli operatori del settore che i cittadini/contribuenti si troveranno di fronte a una situazione di incertezza in ordine a quale sia il Giudice deputato a conoscere e decidere sulle controversie che fisiologicamente sorgeranno in subiecta materia.
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Profili di rilevanza penale: le false attestazioni
Per l’ottenimento del beneficio fiscale, c.d. Superbonus 110%, previsto dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e riconosciuto sotto forma di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione destinati al miglioramento energetico degli immobili, nonché alla riduzione del rischio sismico, la Legge richiede il rilascio di talune attestazioni da parte di soggetti qualificati.
In particolare, per quanto riguarda l’A.P.E., le asseverazioni previste dall’art.13, lett. A) del D.L. 34/2020 e l’attestazione della riduzione del rischio sismico, è necessario che siano rilasciate da tecnici abilitati, mentre il visto di conformità viene predisposto dai professionisti indicati dalla norma, quali, ad esempio, commercialisti e ragionieri, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale presso i CAF.
Considerata la particolare funzione di attestazione che i professionisti appena menzionati sono chiamati a svolgere, per l’ordinamento penale vengono qualificati come esercenti un servizio di pubblica necessità, che l’art. 359 c.p. individua nei privati che esercitano professioni diverse da quella forense o sanitaria per le quali è, però, richiesta una speciale abilitazione, nel caso in cui l’attività rivesta un interesse pubblico.
Inoltre, occorre aggiungere che le attestazioni richieste per l’accesso al beneficio fiscale ben appaiono riconducibili alla nozione penalistica di “certificato”, inteso quale scrittura privata con la quale il soggetto esercente un servizio di pubblica necessità attesta il compimento, anche in sua presenza, di fatti o attività dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Tanto precisato, occorre ora stabilire quale reato può configurarsi nel caso di falsa attestazione commessa dal soggetto qualificato.
A tale riguardo, giova sottolineare che sussiste una distinzione che opera in ragione della tipologia di attestazione e delle caratteristiche della stessa.
In particolare, la Legge prevede che l’A.P.E. e le asseverazioni richieste per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1, 2 e 3, del Decreto Rilancio, debbano essere redatti nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che, nello specifico caso, sono equiparate alle dichiarazioni fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico.
Ne consegue che, nelle ipotesi poc’anzi menzionate, il falso ideologico commesso dal tecnico abilitato, essendo considerato come se fosse destinato al pubblico ufficiale, rientri nell’ambito del reato di cui all’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni, con l’aumento della pena da un terzo alla metà.
Mentre, per quanto attiene alla falsa attestazione contenuta nel visto di conformità e nelle attestazioni del rischio sismico, il professionista che ha redatto l’atto potrà rispondere del meno grave reato di cui all’art. 481 c.p., giacché non è previsto da nessuna norma che tali dichiarazioni abbiano la forma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Se l’attestazione deve essere redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di dichiarazione infedele, il tecnico qualificato potrà rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, previsto nell’art. 483 c.p., mentre negli altri casi potrà configurarsi la fattispecie di falso ideologico in certificati commessa dal professionista, quale soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, disciplinata nell’art. 481 c.p. Claudia Piroddu, Avvocato
Infine, pare opportuno precisare che l’art. 119, comma 4, del Decreto Rilancio preveda che, nel caso del rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli, possa configurarsi un illecito amministrativo a carico del tecnico incaricato.
Tenuto conto che la sanzione penale e la sanzione amministrativa non possano concorrere, è necessario chiarire che, in applicazione dell’apposita clausola di salvaguardia prevista nell’articolo sopra richiamato, l’illecito amministrativo, quale fattispecie residuale, possa ricorrere solo nei casi in cui non si configura il reato.
Tale ipotesi potrebbe realizzarsi, per esempio, nel caso di mero errore nella redazione dell’atto che, in quanto attinente al profilo della colpa e non del dolo, esclude la configurabilità del reato di falso, che richiede, invece, una condotta consapevole e volontaria da parte del professionista che attesta il falso.
In questo caso, il tecnico qualificato dovrà rispondere soltanto dell’illecito amministrativo, ove sussistano tutti i presupposti di Legge.
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Ristrutturazione dell’immobile e Superbonus 110%
In materia di Condominio negli edifici è importante sottolineare, anzitutto, che ci si trova davanti ad una situazione complessa, in cui le singole unità immobiliari coesistono con le cosiddette parti comuni.
In un Condominio, quindi, ciascun condomino è proprietario di uno o più appartamenti ed è, altresì, comproprietario, insieme agli altri, delle parti comuni dell’edificio.
In proposito, deve chiarirsi che sono definite “comuni” tutte quelle parti che sono legate da un vincolo di accessorietà sia all’immobile considerato nel suo complesso, sia alle unità immobiliari che lo compongono: tra le parti comuni, l’immobile e le singole unità, quindi, sussiste una relazione effettiva di utilità strutturale o, comunque, funzionale.
Sul punto, il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha previsto il “Superbonus”, ovvero un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi effettuati nei Condomini in ambito di efficienza energetica e sul piano antisismico. Viola Zuddas, Avvocato
Pertanto, qualora vi fossero tutti i presupposti espressamente previsti, ciascun Condominio potrebbe beneficiare del cosiddetto “Superbonus 110%” per svolgere a costi contenuti degli interventi di isolamento termico sugli involucri che compongono le facciate dell’edificio, o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o, infine, di riduzione del rischio sismico.
A tal fine, però, è necessario avere riguardo di quanto prescritto dalla normativa prevista dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di comunione e Condominio negli edifici, poiché essa detta le regole che disciplinano, tra gli altri aspetti, il quorum necessario per la deliberazione degli interventi ed i criteri adottati per la ripartizione delle spese.
Ebbene, per ciò che concerne la regolare costituzione dell’assemblea condominiale, l’art. 1136 c.c. prevede che essa sia validamente costituita con l’intervento di un numero di condomini che rappresentino i ⅔ del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al Condominio.
Tuttavia, il D. L. 14 agosto 2020, n. 104, cosiddetto “decreto Agosto”, ha espressamente previsto che le deliberazioni in caso di interventi di manutenzione straordinaria legati al “Superbonus 110%” possano essere validamente assunte se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno ⅓ del valore dell’edificio.
L’abbassamento della soglia da ⅔ ad ⅓ è, evidentemente, volto a garantire una maggiore celerità e speditezza rispetto alla disciplina ordinaria, onde consentire ai condomini riuniti in assemblea di deliberare con minori difficoltà.
Quanto alla ripartizione delle spese, in via di prima approssimazione deve precisarsi che quelle necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione; mentre, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Viola Zuddas, Avvocato
Peraltro, la L. 30 dicembre 2020, n. 178, cosiddetta “Legge di Bilancio”, ha introdotto un correttivo volto a salvaguardare maggiormente gli interessi economici dei singoli condomini cui sarebbero imputate le spese per l’esecuzione degli interventi rientranti nel “Superbonus”: questi, infatti, sono chiamati ad esprimere la propria volontà e, solo in caso di parere favorevole, i lavori potranno essere effettivamente deliberati.
Da ultimo, occorre precisare che il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 c.c. e seguenti.
Tuttavia, in luogo della detrazione, il condomino può ottenere il cosiddetto “sconto in fattura”, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo medesimo, sotto forma di sconto su quanto dovuto che viene anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Invero, il condomino, in alternativa, può optare per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti come gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, dal valore corrispondente alla detrazione spettantigli.
In conclusione, considerando il complesso di strumenti approntati dallo Stato e degli incentivi stanziati, deve ritenersi che il Superbonus 110% sia una delle misure più consistenti per rilanciare la crescita economica senza perdere di vista la tutela dell’ambiente poiché si fonda sul concetto di sostenibilità energetica.
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Superbonus 110%: i residenti all’estero possono beneficiarne?
Ti sarai forse chiesto se il Superbonus sia destinato esclusivamente ai cittadini italiani residenti in Italia oppure se anche coloro che vivono all’estero abbiano la possibilità di beneficiarne.
Ebbene, grazie ai recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto con
interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 28 luglio 2020, è stato chiarito che questa agevolazione può essere fruita tanto da soggetti residenti che non residenti in Italia.
In particolare, al fine di individuare il campo di applicazione di tale agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto a quattro casi concreti sottoposti alla sua attenzione con le risposte agli interpelli numero 596, 597, 601 e 602.
Il primo caso, riguarda una cittadina italiana residente all’estero ed il cui marito, invece, vive in Italia. La coppia, che intende realizzare opere di riparazione, chiede se sia possibile usufruire del suddetto Bonus.
Il secondo interpello, non tanto distante dal primo caso, vede un cittadino italiano residente all’estero, il quale, anch’egli proprietario di un appartamento in Italia, chiede se vi siano le condizioni di accedere all’agevolazione.
Il terzo quesito ha ad oggetto la richiesta di una persona fisica residente all’estero che, in quanto proprietaria di un’abitazione in Italia, sulla quale intende realizzare dei lavori di ristrutturazione, chiede se sia possibile fruire del Bonus.
Da ultimo, con interpello n. 602, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere al quesito sottoposto da una cittadina italiana, iscritta all’AIRE da 16 anni ma residente in Svizzera, la quale, in quanto proprietaria di un immobile unifamiliare, chiede se sia possibile accedere al Superbonus 110% al fine di ristrutturarlo per renderlo comodo ed efficiente mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.
In tali casi, l’Agenzia, richiamando la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020, ha definito, non lasciando spazio ad alcun dubbio, l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus.
Nello specifico, l’Ente ha chiarito che tra i destinatari individuati dal Decreto Rilancio vi siano “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” e che – per quanto è di maggiore interesse nel caso in esame – possono fruire di tale detrazione, oltre che i contribuenti residenti in Italia, anche quelli “…non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.
Dal tenore letterale di quanto sopra, dunque, sono soggetti astrattamente fruitori del Superbonus 110% tutti i contribuenti – con ciò intendendosi non soltanto chi lavora o produce un qualche reddito da lavoro in Italia, ma anche chi vi possiede beni produttivi di reddito, quali immobili di proprietà – anche non residenti in Italia che intendono effettuare gli interventi previsti dalla legge, su immobili di proprietà situati nel territorio dello Stato Italiano.
Inoltre, per completezza espositiva, è opportuno evidenziare che, sulla base di quanto disposto dalla circolare sopra richiamata, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
Ma vi sono limiti – e se sì, quali – per poter beneficiare di detta agevolazione, anche per i cittadini italiani residenti all’estero?
Una risposta a tale interrogativo è stata fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate con la predetta circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
Nello specifico non è possibile fruire direttamente del Superbonus 110% per i contribuenti che:
- possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
- non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020, possono beneficiare del Superbonus 110%, oltre che i contribuenti residenti in Italia, anche quelli “…non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”. Eleonora-Pintus, Avvocato
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