Il Natale in negozio

Dicembre è il mese più atteso, non solo dai bimbi che aspettano il Natale con i doni ma, anche, dagli imprenditori che, come me e la mia socia Roberta Baioni, gestiscono attività commerciali.

In questo periodo, infatti, si raccolgono i frutti di undici mesi di investimenti – non soltanto economici ma anche in termini di impegno ed aspettative – e si devono concentrare tutti gli sforzi per non vanificare il lavoro preparatorio.

Quest’ultimo inizia a gennaio, con le fiere di settore che propongono con largo anticipo quelle che saranno le tendenze per gli addobbi degli alberi e della casa.

Il mio compito è proprio quello di fare la buyer per la mia società: mi occupo, quindi, degli acquisti per il negozio Sirene, naviganti e sognatori e, pur essendo un compito molto impegnativo e delicato, lo faccio con piacere e divertimento. Giovanna Diana, Imprenditrice

Questo compito, poi, è strettamente legato all’esposizione, anzi, ne è il preludio.

L’esposizione è un altro aspetto rilevante per la buona riuscita degli investimenti, perché la gestione corretta dello spazio del negozio e la cura nella scelta della merce da esporre attirano ed incuriosiscono maggiormente le clienti.

Esporre in modo elegante e creativo è sicuramente uno dei miei punti di forza e l’ambiente così creato accoglie e avvolge le clienti, rendendo il lavoro di un anno un successo.

Sono tante le persone che frequentano il nostro negozio e, delle volte, possono crearsi delle tensioni quando, per vari motivi, vengono inavvertitamente rotti degli oggetti dai clienti.

Ho una regola: evitare imbarazzi alle persone per cui, ogni qualvolta accade che un oggetto venga rotto, rassicuro la cliente e non addebito nessun costo, a meno che la cliente stessa non insista per ripagare il danno, ed in quel caso l’importo viene comunque decurtato del – 50%.

Infatti, anche se la legge mi consente di chiedere il pagamento dell’intera somma, sono convinta che una brava imprenditrice debba andare incontro ai propri clienti, soprattutto nei momenti che possono generare tensione ed imbarazzo.

Il periodo natalizio, come detto e come ovvio, è dedicato ai regali.

Questi, purtroppo, non sempre sono adatti a chi li riceve o, semplicemente, può capitare che non siano di gradimento.

In questo caso è bene ricordare per tempo che i cambi della merce si possono effettuare entro il 31 dicembre sempre e solo con la presentazione dello scontrino fiscale, che noi abbiamo cura di consegnare con l’apposita custodia.Giovanna Diana, Imprenditrice

Tra l’altro, il cambio o il reso degli acquisti fatti è una pratica che noi decidiamo di seguire perché capiamo le esigenze delle clienti e vogliamo che siano sempre soddisfatte.

Per questo motivo, anche se la legge non ci impone alcun obbligo – perché siamo un locale commerciale e gli acquisti avvengono direttamente in negozio e non, ad esempio, online – riconosciamo sempre alle clienti la possibilità di effettuare il reso, dietro presentazione dello scontrino fiscale.

Non è un lavoro facile il mio, richiede molta passione e tanto tempo da dedicare a tutti gli aspetti che, in questo focus, ho descritto solo in parte.

Ma non lo cambierei perché mi piace farlo in modo impeccabile e professionale.

E questo, alla fine, da i suoi frutti.

Giovanna Diana, Imprenditrice

Sono nata e cresciuta a Cagliari, e con la mia socia di origine lombarda, Roberta Baioni, ho creato Sirene, naviganti e sognatori, piccolo ma prezioso store al centro della città.

L’attività ha, ormai, 22 anni ed è ben inserita nelle mete dello shopping.

Siamo presenti anche sui principali social dove abbiamo acquisito un discreto consenso.

Il negozio si trova a Cagliari, in via Sebastiano Satta n.64.

Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Come ogni anno le festività natalizie e di fine anno sono per le aziende l’occasione di consegnare degli omaggi ai propri clienti e ai dipendenti.
Ma quale è il trattamento fiscale a loro riservato?

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Acquisti e truffe online

Oggigiorno, lo shopping online rappresenta una modalità di acquisto ormai consolidata e sempre più in espansione, che consente di selezionare con semplicità i prodotti desiderati per poi riceverli comodamente a casa propria, talvolta, con notevole risparmio in termini di tempo e di denaro.

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Cosa fare in caso di regalo non gradito?

Specialmente durante le feste può capitare di ricevere regali che non siano di proprio gradimento e, in questi casi, spesso ci si chiede se sia possibile cambiare quanto ricevuto e, eventualmente, cosa si debba fare.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Iva e vendite a distanza: le nuove regole dell’e-commerce

Le festività natalizie, si sa, rappresentano quel momento dell’anno in cui i consumatori non badano a spese.
Negli ultimi anni e, in particolare, con l’avvento della pandemia mondiale, delle sue varianti ed annesse restrizioni negli spostamenti, il modo di acquistare è stato totalmente rivoluzionato.

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L’art. 8, comma 1, L. 8 marzo 2017 n. 24 stabilisce che «Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente».

Ancora, il secondo comma dispone che «La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento […]».

Dalla semplice lettura del dettato normativo di cui ai capoversi che precedono si evince che il giudice competente a conoscere e decidere della vertenza avente ad oggetto il risarcimento danni da responsabilità medica è quello civile e che l’atto introduttivo del giudizio deve rivestire la forma del ricorso.

Devesi, altresì, evidenziare che l’art. 696-bis c.p.c., ai fini della sua ammissibilità, non richiede la condizione dell’urgenza, posto che la sua funzione non è quella di assicurare il futuro esercizio del diritto alla prova da eventuali dispersioni o alterazioni che possano inficiare la successiva azione ordinaria.

Certamente, il ricorso in parola dovrà essere considerato ammissibile quando il perimetro del thema decidendum è ben delineato, così da permettere al giudice di valutare rilevanza e utilità della consulenza ai fini della decisione, oltre a facilitare i termini della discussione in vista della eventuale conciliazione e individuare la situazione sostanziale in relazione alla quale il giudice è chiamato a valutare la rilevanza della prova e, di conseguenza, l’esistenza della situazione stessa ai fini dell’interruzione della prescrizione, pur essendo soltanto eventuale il giudizio di merito.

Infine, in ordine a quale sia il giudice competente a conoscere della vertenza viene in soccorso il comma 3 dell’art. 696 c.p.c., cui fa rinvio il comma 1 dell’art. 696-bis c.p.c., in forza del quale il giudice competente dovrebbe essere il presidente del tribunale oppure il giudice di pace. Sennonché, l’art. 8, comma 3, L. 8 marzo 2017 n. 24 stabilisce che il successivo processo instaurato a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione debba obbligatoriamente seguire le forme di cui agli art. 702-bis ss. c.p.c, che a loro volta possono applicarsi soltanto innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, deve condividersi la posizione di chi ha correttamente osservato che la definitiva e generalizzata qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, dovrebbe comportare, in ogni caso, l’applicabilità del criterio di competenza esclusivo del “consumatore”. Nulla cambia, invece, per le controversie tra medico e paziente, il cui foro continua ad essere rappresentato dal luogo di residenza del paziente.

Il procedimento

Venendo agli aspetti procedurali, l’art. 696-bis c.p.c. più che dettare le specifiche norme procedimentali opera una serie di rinvii ad altre disposizioni, che, a loro volta, rinviano ad altre ancora. Così, infatti, il comma 1 rimanda all’art. 696, comma 3, che rimanda agli art. 694 e 695, «in quanto applicabili», mentre l’ultimo comma richiama gli art. 191-197 cpc, «in quanto compatibili».

Riassumendo.

Proposta l’istanza, il giudice designato fissa con decreto l’udienza e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto e del ricorso (attività questa, che produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione, ex art. 445-bis c.p.c., comma 3,). Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede in contraddittorio tra le parti, nominando il consulente tecnico con ordinanza non impugnabile, formulando i quesiti e fissando l’udienza nella quale il consulente deve comparire. L’ordinanza, contenente l’invito a comparire all’udienza fissata dal giudice, è notificata a cura del cancelliere al consulente tecnico. All’udienza il consulente presta giuramento e il giudice fissa la data per l’inizio delle operazioni peritali. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Valgono, inoltre, le disposizioni in tema di astensione e ricusazione (con ulteriore indiretto rinvio agli art. 63 e 51 c.p.c., anche se elementi in tal senso possono trarsi anche dall’art. 15 della legge citata), di rinnovazione delle indagini e di sostituzione del consulente, di richiesta di informazioni e chiarimenti da quest’ultimo alle parti ed eventualmente a terzi, di fissazione del termine per il deposito della relazione, ed in generale in tema di tutela del contraddittorio delle parti, comprese quelle relative alla possibilità di nominare consulenti di parte.

Con riguardo alla attività del consulente, va evidenziato che il consulente non è chiamato ad accertare l’esistenza del diritto dedotto, poiché tale accertamento, inteso nel senso di attività cognitiva relativa alla triade norma-fatto-effetto, spetta soltanto al giudice. Pertanto, il consulente, in primo luogo, deve procedere alla attività cognitivo-valutativa tecnica che gli è propria e, in secondo luogo, «ove possibile», deve tentare la conciliazione (la quale non costituisce attività di accertamento).

Differenze tra consulente e mediatore

Il ruolo del consulente tecnico nell’ambito del procedimento istruttorio anticipato e quello del mediatore presentano elementi di diversità.

Il consulente è per sua natura un esperto, dotato delle conoscenze specialistiche necessarie alla soluzione delle questioni tecniche rilevanti ai fini della definizione della controversia. Il mediatore, invece, è un soggetto chiamato ad assistere le parti nella ricerca di una soluzione consensuale della controversia, ad egli è affidato il compito di formulare una proposta conciliativa soltanto se le parti lo richiedano espressamente.

Ad ogni modo, la divaricazione tra le due figure – sotto l’aspetto della loro funzione conciliativa – è sempre minore. Difatti, posta la loro funzione, entrambi devono possedere necessariamente capacità e competenze in materia di tecniche di conciliazione e mediazione, oltre al possesso di requisiti di imparzialità e indipendenza.

Tuttavia:

  • Il consulente è chiamato a svolgere accertamenti, indagini tecniche e a compiere valutazioni in merito ai fatti controversi che certamente non rientrano tra i compiti del mediatore.
  • Nella mediazione, ai fini della soluzione del conflitto, vengono in rilievo non tanto le pretese giuridiche prospettate dalle parti, ma gli interessi concreti ad esse sottostanti.
  • Al mediatore è imposto un generale obbligo di riservatezza, mentre nessuna garanzia in tal senso è prevista per il procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c.
  • Le dichiarazioni o informazioni, assunte nel procedimento di mediazione, sono coperte da riservatezza e sono inutilizzabili nell’eventuale giudizio successivo avente il medesimo oggetto, salvo il consenso della parte che quelle dichiarazioni e informazioni ha reso. Di converso, gli esiti della consulenza tecnica espletata in sede preventiva, ove questa non si concluda con una conciliazione, possono essere utilizzati nel successivo giudizio di merito. (https://www.questionegiustizia.it)
Francesco Sanna, Avvocato

Il quadro delle violenze e molestie nel mondo del lavoro

Secondo l’Istat (2018), in Italia un milione e 404 mila donne hanno subito nel corso della loro vita molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. In un rapporto pubblicato da WeWorld e Ipsos in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 70% delle donne intervistate dichiara di aver subito una qualche forma di molestia in ambito lavorativo in Italia.

Un’iniziativa dell’Espresso e della CGIL inaugurata questa settimana, #lavoromolesto, si unisce a questi studi con l’obiettivo di raccogliere le testimonianze di molestie sul lavoro, includendo minacce, comportamenti offensivi e umilianti che violano la dignità delle lavoratrici, da parte di superiori e colleghi. Il progetto sottolinea che la maggior parte delle vittime e survivor non parlano delle proprie esperienze. È importante precisare che la responsabilità non deve mai pesare sulle vittime e survivor, ma su un sistema che deve porre le condizioni necessarie perché si sentano tutelate, perché le loro voci siano credute e ascoltate, perché ci siano delle procedure che prendano sul serio le loro denunce (all’interno di un’azienda o tramite le forze dell’ordine). Questa responsabilità è del governo e dei datori di lavoro.

I dati a livello nazionale e regionale in tutto il mondo e le esperienze di survivor e vittime mostrano una realtà assordante:

  1. Le violenze e le molestie sul lavoro impregnano tutti i settori, tutti i contesti, tutti i paesi
  2. Le donne, le persone con disabilità[1], le persone razzializzate, le persone LGBTQI+, le lavoratrici migranti, le persone che lavorano nel settore informale e che hanno un lavoro precario sono le più esposte. In questo contesto, l’intersezione delle identità diventa un fattore di vulnerabilità aggiunta, e ogni gruppo va considerato come fortemente eterogeneo.
  3. Dove esistono delle leggi solide e interessanti, c’è comunque ancora tanto da fare da parte dei governi per potersi assicurare che siano messe in pratica, e che i datori di lavoro si prendano le loro responsabilità in materia di prevenzione e protezione del personale, come rivendicato dai sindacati, dai movimenti e associazioni femministe di tutto il mondo.

Quale cornice normativa a livello internazionale?

Nel 2019, una Convenzione internazionale contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro è stata adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Concretamente, questo significa che gli stati membri dell’ONU, sindacati e datori di lavoro hanno intrapreso delle negoziazioni per arrivare a un documento che offra un quadro normativo in materia. Per poterla applicare a livello nazionale, ogni governo deve poi ratificarla, effettuando i cambiamenti legislativi necessari per portarsi in pari con le misure indicate dal trattato internazionale.

La Convenzione 190 è accompagnata dalla Raccomandazione 206, che ha il ruolo di indicare e guidare gli stati membri nell’applicazione della Convenzione a livello nazionale. Fornisce infatti delle linee guida e degli esempi di misure che sarebbe fondamentale integrare per poter veramente proteggere le vittime e survivor di violenze e molestie, e per poter effettuare una concreta prevenzione.

Il 29 ottobre 2021 l’Italia ha completato il processo di ratifica, secondo paese in Europa e nono al mondo. Cosa significa per le lavoratrici e lavoratori italianə? Questo dipende dai cambiamenti che saranno intrapresi per rinforzare le leggi esistenti e la loro applicazione.Ludovica Anedda, Specializzata in uguaglianza di genere

Cosa offre di innovativo questo trattato internazionale? 

La Convenzione 190 e la Raccomandazione 206 hanno quattro dimensioni che sono particolarmente importanti:

  1. La definizione di violenze e molestie sul lavoro è molto ampia, rispetto alla maggior parte delle legislazioni nazionali. L’articolo 1 legge:

« a) l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;

« b) l’espressione “violenza e molestie di genere” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali. »

E in Italia? Proprio in questi giorni il Senato sta discutendo un testo per l’introduzione del reato di molestia o di molestia sessuale. Lo stesso testo apporterebbe la modifica del codice delle pari opportunità introducendo sulle molestie una formulazione che includa anche gli atti indesiderati « anche se verificatisi in un’unica occasione » (art. 1 del D.D.L. 665).

  1. Nella Convenzione 190, la definizione fa riferimento a tutti i settori, nel pubblico, nel privato, nell’economia formale e informale, in aree urbane e rurali, e per tutte le lavoratrici e lavoratori, senza distinzione legata al tipo di contratto. Inoltre, intende come “mondo del lavoro” il posto di lavoro stesso, ma anche i luoghi connessi al lavoro come luoghi destinati a pause, bagni e spogliatoi, ma anche durante gli spostamenti per recarsi al lavoro o per il rientro dal lavoro, include lo smart working e le molestie e violenze online.

Questa dimensione diventa particolarmente rilevante nel contesto attuale in cui lo “smart working” forzato durante la pandemia ha cambiato per molte persone la realtà lavorativa in Italia e in tutto il mondo.

  1. La Convenzione 190 e la Raccomandazione 206 sottolineano l’importanza di considerare le persone e i gruppi che sono più a rischio di essere esposti alle violenze e molestie nel mondo del lavoro. Questo include le donne, le persone con disabilità, le persone razzializzate, le persone LGBTQI+, le lavoratrici migranti, le persone che lavorano nel settore informale, e non solo. Una settimana dopo il Transgender day of remembrance (TDOR), giornata per commemorare le vittime dell’odio transfobico, così come tutti i giorni dell’anno, è importante ricordarci che le persone transgender e non binarie sono particolarmente esposte alle violenze di genere, e questo include le violenze e le molestie sul lavoro, che si aggiungono alle multeplici forme di discriminazione che affrontano nel quotidiano.

In Italia è necessario finanziare e intraprendere studi e analisi che permettano di avere una visione più chiara di questa diversità di esperienze, in modo da poter concretamente adattare e applicare la legislazione e le misure dei datori di lavoro in tutti i settori.

In Italia, il D.D.L. Zan sul contrasto all’omolesbobitransfobia, all’abilismo e al sessismo, affossato al Senato proprio qualche giorno prima della conclusione della ratifica della Convenzione 190 da parte del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali, sarebbe stato in questo contesto uno strumento essenziale e complementare per contrastare violenze e molestie nel mondo del lavoro.

  1. Un punto essenziale di questo trattato internazionale è il fatto che sottolinea l’impatto della violenza domestica sul mondo del lavoro.

Anche se questo collegamento non sembra immediatamente automatico, ci sono diversi motivi per cui è importante parlare di violenza domestica quando parliamo del mondo del lavoro.

  • Il posto di lavoro è il primo luogo dove l’aggressore può facilmente trovare la vittima perchè, anche se stesse cercando di scappare, per necessità, se non è tutelata dal datore di lavoro e dallo stato, dovrà presentarsi a lavoro per non perderlo. Per questo motivo, la vittima/survivor deve avere l’opportunità di assentarsi senza subire delle conseguenze sul proprio impiego. In questo contesto, la legge italiana ha una misura che permette di prendere dei giorni di assenza retruibiti. Un’altra misura essenziale in questo contesto sarebbe il diritto alla mobilità geografica, che esiste per esempio in Spagna.
  • Può capitare che una vittima e survivor, a causa delle violenze subite, si debba assentare o segua degli orari irregolari per poter, ad esempio, fare delle visite mediche o sporgere una denuncia: la vittima e survivor deve essere protetta dal rischio di perdere il lavoro e di essere licenziata. Misure di protezione dal licenziamento sono assenti nella maggior parte dei paesi del mondo, compresa l’Italia, con delle eccezioni in Nuova Zelanda e in Australia.
  • Il lavoro ha un ruolo essenziale nella vita della vittima e survivor: la violenza domestica è spesso fortemente legata alla violenza economica e al controllo economico da parte del compagno violento: perdere il lavoro significherebbe per la vittima e survivor perdere la possibilità di essere economicamente indipendente per poter scappare dalla situazione di violenza e poter intraprendere dei percorsi di recupero e ricostruzione di sè.
  • Il confine tra luogo di lavoro e domicilio è sempre più sfocato nel contesto attuale della pandemia del COVID-19, in cui tantə lavoratori e lavoratrici si sono trovati obbligatə a lavorare da casa, con uno “smart working” forzato: le vittime di violenza domestica si sono trovate in un lockdown con i propri aggressori.

In una società che sminuisce, ignora, invisibilizza e zittisce le vittime e survivor delle violenze di genere, in cui la cultura dello stupro impregna tutte le sue dimensioni, dal discorso politico e giornalistico, a ciò che viene rappresentato nei film, nelle fiction e nei programmi televisivi, è assolutamente fondamentale avere un quadro legale solido. Ma non è abbastanza.Ludovica Anedda, Specializzata in uguaglianza di genere

Sta a tuttə noi ascoltare, sostenere e amplificare giorno dopo giorno le voci di vittime e survivor, e mettere in discussione i nostri comportamenti e quelli delle persone che ci sono attorno. Ma sta al governo rinforzare le leggi, assicurarsi che queste siano applicate e valutate, che i datori di lavoro e le imprese italiane anche nelle loro filiere estere rispettino la normativa e integrino le misure necessarie per prevenire queste violenze e proteggere il personale, che le associazioni femministe che si occupano della protezione e del supporto per le vittime e survivor e i centri anti-violenza siano sostenuti e finanziati.

[1] Per un approfondimento sull’uso dei termini “persone con disabilità” o “persone disabili”, vedere l’articolo dell’attivista Sofia Righetti: https://m.facebook.com/sofiarighetti

Ludovica Anedda, Specializzata in uguaglianza di genere

Sono laureata in relazioni internazionali, con un Master in analisi di politiche pubbliche, e dal 2019 lavoro a Parigi con l’ONG di solidarietà internazionale CARE, in cui mi occupo di advocacy e influenza politica nell’ambito dell’uguaglianza di genere. Più precisamente, collaborando con altre organizzazioni, associazioni femministe e sindacati, sviluppo e presento raccomandazioni dettagliate per il governo francese, soprattutto per l’integrazione di un approccio di genere nella politica estera della Francia.

Nell’ultimo anno, mi sono particolarmente occupata di una campagna a livello nazionale per la ratifica da parte della Francia della Convenzione 190 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

Precedentemente, sono stata consulente sulle politiche educative e di genere dell’Unione Europea a Bruxelles, e ho avuto delle esperienze professionali presso l’agenzia dell’Unione Europea che si occupa di uguaglianza di genere (EIGE) e presso l’agenzia dell’ONU specializzata nella protezione dei diritti umani (OHCHR).

Come progetto personale, ho iniziato una newsletter per poter accompagnare soprattutto giovanə professionistə nella ricerca di opportunità di lavoro nell’ambito dell’uguaglianza di genere e della protezione dei diritti LGBTQI+. Tramite questa newsletter, curo delle liste di Gender Jobs in ONG e associazioni, nel settore pubblico, nel settore privato, in organizzazioni internazionali.

Focus di diritto civile • Avv. Francesco Sanna

Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne

Il 18 novembre scorso, Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ha presentato al Consiglio dei Ministri il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, ovvero un documento di programmazione strategica per la definizione ed attuazione di politiche integrate ed efficaci.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Il fenomeno del “mobbing” e la tutela penale

Con il termine “mobbing” si intendono quelle forme di violenza e abuso -per lo più di natura psicologica-, maturate in ambito lavorativo, che possono manifestarsi attraverso offese, molestie, assegnazione di orari di lavoro o incarichi particolarmente gravosi oppure, al contrario, di mansioni inferiori rispetto al ruolo ricoperto dalla vittima, nonché mediante continui rimproveri o critiche aggressive e del tutto ingiustificate.

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Le misure economiche a sostegno delle vittime di violenza di genere

L’espressione “violenza di genere” descrive tutte quelle forme di violenza che riguardano le persone discriminate in base al sesso.

Essa comprende, quindi, la violenza psicologica, quella fisica e sessuale, gli atti persecutori (il cosiddetto “stalking”) ed, infine, anche il femminicidio.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Combattere la violenza di genere e domestica nell’Unione Europea

La violenza di genere e quella domestica, che vede come vittime principali le donne e le ragazze, resta una delle principali problematiche nell’Unione Europea e per la cui eliminazione l’Unione si sta impegnando, ormai da tempo, nell’adozione di valide ed adeguate soluzioni.

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Come abbiamo già chiarito negli altri articoli (per un approfondimento clicca qui: https://www.forjus.it/2021/10/27/chi-e-responsabile-per-il-danno-subito-dallalunno/ ) ‘ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto uno specifico dovere di protezione e vigilanza volto a prevenire eventuali danni che lo studente possa subire per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

L’obbligazione principale, però, è quella di istruire ed educare i bambini ed i ragazzi che siano stati ammessi nell’istituto scolastico, in conformità con quanto prescritto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (cosiddetto “MUR”).

In particolare, sul sito del MUR (per un approfondimento clicca qui: https://miur.gov.it) si legge che il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Lo Stato, infatti, ha competenza legislativa esclusiva per le norme generali sull’istruzione e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tuttavia, le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, e potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.Avv. Viola Zuddas, Civilista

All’interno di questo quadro istituzionale così definito, deve ricordarsi che viene comunque riconosciuta autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo alle istituzioni scolastiche.
Ad oggi, però, sono pochi gli istituti scolastici che inseriscono nella loro offerta formativa l’insegnamento dell’italiano e di una lingua minore o del dialetto regionale (il cosiddetto “bilinguismo”).

Qual è la differenza tra lingua e dialetto?

Prima di approfondire tale aspetto, è importante chiarire quali siano le differenze tra lingua e dialetto.

Sul punto, Enrico Putzolu, in qualità di operatore di sportello linguistico (figura istituita ai sensi della legge n.482/1999 in materia di Tutela e promozione delle lingue locali), precisa che sotto il profilo linguistico non vi è alcuna differenza tra lingua e dialetto, anche se comunemente la prima sarebbe percepita come un sistema autonomo superordinato, mentre il secondo come un sistema linguistico subalterno.

Ma la gerarchia fra lingua e dialetto non ha nulla a che fare con la natura dei due termini che, evidentemente, sono stati ormai privati del loro significato originale.
Infatti, “lingua” è un termine usato a lungo tra gli intellettuali umanistici della Questione della lingua del Cinquecento per indicare le parlate municipali dotate di prestigio; mentre, “dialetto” deriva dal greco dialektos, ovvero conversazione, colloquio, ed è stato impiegato per indicare le varietà greche assurte a linguaggi letterari.

Dunque, per tanto tempo, lingua e dialetto sono stati sinonimi indicanti «un sistema o codice linguistico proprio di una regione europea o di un territorio meno vasto».

Bisogna, inoltre, precisare che il processo letterario messo in atto da Pietro Bembo e dall’Accademia della Crusca a partire dal XVI secolo, con il quale venne ideato un vero programma culturale e di codificazione della lingua italiana, esalterà la parlata toscana a tal punto che questa verrà confermata lingua nazionale in seno all’unità sabauda, relegando così le altre a “varietà subalterne”.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Può, dunque, affermarsi che la differenza tra lingua e dialetto oggigiorno sia dovuta più a ragioni di natura storico-sociologica che linguistica.

Chiarito ciò, deve ricordarsi che esistono diversi livelli di politiche linguistiche e differenti normative che sono il frutto dei processi storici che hanno interessato l’Italia intera e le singole regioni e che portano con sé eredità differenti e diverse sensibilità.

Il sardo: lingua o dialetto?

In Sardegna, ad esempio, il “sardo” è riconosciuto come lingua e non come dialetto, anzitutto in ragione delle sue peculiarità linguistiche: è, infatti, una lingua indoeuropea considerata autonoma rispetto ai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e, pertanto, è classificata come idioma a se stante nel panorama neolatino e, più precisamente, è ascritto nel gruppo distinto del “Romanzo Insulare”.

A ciò si aggiunga che vi sono diversi interventi legislativi – soprattutto di carattere regionale, come la Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22 recante “Disciplina della politica linguistica regionale” – volti a dare applicazione al principio di parità linguistica sancito dall’art. 6 della Costituzione, che tendono, tra l’altro, ad incentivare l’organizzazione di corsi nelle scuole per preservare la memoria e salvaguardare le caratteristiche culturali della società, affinché le nuove generazioni non dimentichino le proprie radici e possano continuare a godere dei benefici cognitivi indotti dal bilinguismo locale.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Lo stesso Enrico Putzolu, attivo nel panorama delle attività promosse e sostenute dalle leggi a tutela delle realtà linguistiche locali, si occupa della formazione in lingua sarda e dei laboratori linguistici che cura e gestisce come insegnante in alcuni istituti scolastici della Sardegna, e come formatore nell’ambito dei corsi di alfabetizzazione per i dipendenti pubblici curati dagli sportelli linguistici comunali.

Come possono gli studenti applicare, in concreto, questi principi durante lo svolgimento dell’attività scolastica?

Intanto, come già chiarito in precedenza, la L. Regionale 22/2018 – per quel che qui interessa – tutela, promuove e valorizza la lingua sarda anche attraverso l’educazione plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per queste finalità, dunque, è consentito agli studenti parlare il sardo durante l’orario di lezione, dimodoché gli stessi riescano ad acquisire delle maggiori competenze linguistiche che potranno sicuramente essere valutate come una risorsa da spendere anche in futuro nel mondo del lavoro.

Tra l’altro, sono diversi gli esempi di ragazzi che, negli ultimi anni, hanno sostenuto degli esami o, addirittura, preparato la tesi in lingua sarda.

Infatti, quando l’istituto scolastico presenta la propria offerta formativa in regime di bilinguismo, prevedendo l’insegnamento del sardo tramite progetti cosiddetti “C.L.I.L.”, cioè Content and Language Integrated Learning – che in altri contesti analoghi, come in Catalogna o Irlanda, viene chiamata “immersione linguistica” – punta a far sì che l’apprendimento e la pratica della lingua minore (o del dialetto) proceda di pari passo con l’acquisizione delle competenze didattiche.

Proprio in questi istituti, quindi, gli studenti sono maggiormente incentivati ad utilizzare il sardo nello svolgimento dell’attività didattica.

Viola Zuddas, Avvocato

In alternativa al “filtro” della mediazione, di cui abbiamo analizzato gli aspetti essenziali nell’articolo del mese di ottobre (https://www.forjus.it), il danneggiato può scegliere di far ricorso all’altro strumento alternativo dell’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c.

L’utilizzo di tale strumento, il cui impianto normativo scaturito a seguito della riforma del 2017 tradisce una netta predilezione da parte del legislatore rispetto alla mediazione, sancisce l’indubbio vantaggio – sul piano istruttorio – che, in caso di naufragio del tentativo di conciliazione, la relazione del consulente nominato dal giudice potrà essere acquisita nel successivo ed eventuale processo.

L’importanza e la centralità della relazione di cui all’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite è confermata dal fatto che il legislatore ha stabilito un necessario raccordo tra detto “filtro” e l’eventuale processo, laddove quest’ultimo si svolge secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Tale collegamento è figlio di una scelta ben precisa operata dal legislatore.

Difatti il rito sommario, essendo per lo più destinato a dirimere le controversie che non presentano una particolare complessità e che non richiedono un’istruttoria approfondita, affiancato al previo svolgimento dell’accertamento tecnico (conclusosi senza il raggiungimento di un accordo tra le parti) e all’acquisizione della relazione peritale consente di grandemente i tempi della trattazione e della decisione, non dovendo sottostare alle regole e tempistiche del rito ordinario di cognizione regolato dagli artt. 163 e ss. c.p.c.

Venendo all’analisi della ratio dell’istituto di cui si sta trattando corre l’obbligo di evidenziare come questi ricomprenda al suo interno una “doppia anima”, poiché svolge tanto una funzione istruttoria, quanto una conciliativa – con prevalenza di quest’ultima rispetto alla prima.

Ciò si evince da diversi elementi, quali:

  • la rubrica della norma, «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite»;
  • l’applicabilità di tale procedura «anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696» e, quindi, in assenza dell’urgenza, il che sottrae alla consulenza tecnica la funzione cautelare di salvaguardia del futuro esercizio del diritto alla prova, propria dei mezzi di istruzione preventiva;
  • il tenore complessivo dell’art. 696-biscpc;
  • l’efficacia di titolo esecutivo conferita al verbale di conciliazione e l’ampliamento massimo delle sue potenzialità esecutive, alla stessa stregua di altre ipotesi in materia di conciliazione (ad esempio, proprio quella di cui al d.lgs 28/2010);
  • l’agevolazione sul piano fiscale, consistente nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, che rappresenta un incentivo alla conciliazione.

Pertanto, si può serenamente affermare, senza tema di smentita, che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c., è stata concepita soprattutto quale strumento per stimolare il raggiungimento di un accordo tra le parti, così assolvendo anche alla fondamentale funzione deflativa del contenzioso. Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

Di fronte all’instaurazione della procedura in parola il giudice è chiamato a porre in essere un vaglio preliminare, in base ad un giudizio prognostico e probabilistico sulla base della fattispecie prospettata, sull’opportunità o meno di nominare un consulente tecnico d’ufficio che riesca a dirimere la controversia in maniera bonaria. Di converso, qualora il giudice non ritenga – perché altamente improbabile – che il consulente riesca a condurre le parti ad una conciliazione, potrà disattendere l’istanza della parte che ha promosso il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.

In dipendenza di quanto sopra esposto, la riforma del 2017 ha esaltato la funzione conciliativa dell’istituto in analisi, perché l’osservanza del procedimento è condizione di procedibilità, il cui fine quello di risolvere la controversia senza una decisione giudiziale.

Ciò non toglie che il legislatore si sia preoccupato anche dell’eventualità in cui l’accordo non sia raggiunto, perché, come detto sopra, ha provveduto a disciplinare il raccordo con il successivo processo di cognizione.

Ad ogni modo, resta il fatto che il “filtro” in parola presenta ben pochi aspetti strettamente giudiziali, poiché soggetto deputato a tentare la conciliazione è il consulente, mentre il giudice interviene solo nel momento della nomina del consulente stesso e del conferimento di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione. (https://www.questionegiustizia.it)

Francesco Sanna, Avvocato

L’HACCP alla base della sicurezza alimentare

L’HACCP acronimo di hazard analisys critical control point, in italiano analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo, non è altro che una metodologia costruita e sviluppata durante l’era spaziale (anni ’70) per poter proteggere chi consuma bevande e alimenti.

Tutto, infatti, parte da protocolli generati per tutelare la salute degli astronauti e conferire loro delle nozioni che permettessero di conservare e manipolare adeguatamente gli alimenti eliminando così i più comuni rischi generati non solo da una possibile contaminazione legata all’operatore (colui che ha a che fare con l’alimento), ma anche alla conservazione -quindi rispettare tempi e temperature.

L’HACCP, oltre ad imporre delle regole comportamentali, mette in evidenza come correggere i problemi che potrebbero presentarsi lungo il percorso dei prodotti commestibili. Federica Adamo, Consulente e formatore

Ciò che rappresenta il pericolo nell’alimento o nella bevanda è un agente che può essere già presente o che per contatto va a contaminare ciò che consumiamo: può essere, ad esempio, un agente microbiologico (ad esempio un batterio, un virus, un parassita o una muffa), un agente chimico (ad esempio una sostanza chimica tipo pesticida o un banale detergente usato per la pulizia delle superfici) e/o un agente fisico (ad esempio una scheggia o una pietrolina).

L’HACCP ci fornisce delle regole ben precise di comportamento, conservazione e manipolazione degli alimenti, cosicché questi possano essere consumati senza arrecare alcun tipo di danno.

L’HACCP, quindi, consente il controllo completo della filiera alimentare dal produttore primario (contadino e allevatore) al trasportatore, al grossista; dalla manipolazione alla conservazione, alla vendita ed alla somministrazione: una catena che in ogni fase va attentamente valutata e documentata così da non perdere mai, e poi mai, quello che è il controllo su alimenti e bevande, per consentire il consumo di alimenti sani per tutti!

Lo scopo è appunto quello di ottenere alimenti sani per tutti: il consumatore finale deve avere la garanzia su ciò che consuma e questa è conferita dalla metodologia che tutti andranno ad applicare.Federica Adamo, Consulente e formatore

Come già precisato, nasce negli anni ’70 negli Stati Uniti d’America e poco alla volta va a diffondersi in altri paesi: visto e considerato che i risultati iniziano ad arrivare, nel 2004 l’Unione Europea con il “pacchetto igiene” inizia a normare e delineare i punti da tenere sotto controllo della filiera, ma non solo infatti indica anche come l’Operatore Alimentarista deve comportarsi (ciò che deve o non deve fare).

L’operatore alimentarista che fino agli anni ’90 non possedeva nozioni su come comportarsi, ma veniva solamente controllato il suo stato di salute (libretto sanitario poi sospeso), ora si ritrova a fare i conti con la formazione.

La formazione diventa obbligatoria così da avere operatori consapevoli di ciò che avviene e di ciò che potrebbero causare.

Questa diventa un’arma importantissima contro il diffondersi di malattia di origine alimentare, le cosiddette “tossinfezioni” che causano patologie non solo gastrointestinali, ma a volte parecchio gravi come cecità, artrite reattiva, sindrome emolitica uremica, cancro, aborto ed altri fino ad arrivare anche alla morte.

Questo per evidenziare che sicuramente non è il mal di pancia la nostra preoccupazione primaria.

La formazione affiancata da un manuale di autocontrollo dell’attività diventa quindi l’arma per contrastare le tossinfezioni anche se, purtroppo, ancora oggi molti operatori sottovalutano l’importanza della conoscenza e non considerano quest’aspetto, che invece accompagna la consapevolezza di ciò che si fa, e per questo è obbligatorio.

La formazione è obbligatoria ai sensi del REG CE 852/04 e, precisamente, il D.Lgs 197/2003 prevede delle sanzioni in caso di mancata formazione che ovviamente servirebbero da deterrente ma, purtroppo, sono ancora troppi gli operatori che provano a sottrarsi ai loro doveri fino a che non vi sia l’intervento dell’apposito organo di vigilanza.

Federica Adamo, Consulente e formatore

Sono laureata in Tossicologia dell’alimento, dell’ambiente e del farmaco, oltre ad avere i titoli di formatore e di RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione). Sono consulente e formatore in materia di sicurezza sul lavoro e in igiene degli alimenti.

Amo relazionarmi con tutte le figure, creare relazioni di lavoro durevoli e di supporto.

La tecnologia, soprattutto ora visto i tempi complicati da diversi aspetti, ci aiuta nel continuare ad essere uniti, collegati ed a interagire anche a distanza.

Servizio di sostegno alle imprese, è nato per aiutare e supportare nano, micro, piccole, medie e grandi imprese. Vi guida, indicandovi le soluzioni più idonee alle vostre necessità, fornendovi assistenza vera e propria a 360 gradi su numerosi fronti.

I servizi offerti sono:

  • Consulenze aziendali nella valutazione dei rischi D.Lgs 81/08 (DVR)
  • Organizzazione e gestione corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro secondo indicazioni Acc. Stato e Regioni e non
  • Docente/formatore in materia di sicurezza sul lavoro
  • Docente/formatore corsi anti-incendio e emergenza ed evacuazione
  • Valutazioni ambientali
  • Affiancamento imprenditori per apertura muove attività
  • Consulenza e disbrigo pratiche per gestione Ispettive da parte di organi di vigilanza
  • Realizzazione e gestione di sistemi integrati per la sicurezza
  • Docente/formatore HACCP
  • Consulente HACCP relativamente alla gestione ed analisi di prodotti alimentari
  • Affiancamento e stesura nel manuale HACCP per tutte le tipologie di attività
Focus di diritto civile • Avv. Francesco Sanna

La figura dell’operatore del settore alimentare (OSA)

L’operatore del settore alimentare è una figura di primaria importanza nell’assicurare le adeguate misure di sicurezza lungo tutta la filiera alimentare.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

La frode alimentare nel codice penale

Quando si parla di “frode alimentare” si fa riferimento genericamente alla produzione e alla commercializzazione di alimenti non conformi alle norme vigenti.

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Il danno da intossicazione alimentare

Da una decina d’anni sono state introdotte in Italia nuove regole, rivolte principalmente agli operatori del settore alimentare, volte a disciplinare in maniera più compiuta la pratica dell’etichettatura dei prodotti alimentari e le dichiarazioni nutrizionali dei singoli prodotti.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Il controllo sugli operatori alimentari secondo la normativa UE

La politica di sicurezza alimentare dell’Unione europea (UE) ha come obiettivo principale quello di proteggere i consumatori, garantendo al contempo il regolare funzionamento del mercato unico.

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L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di istruire ed educare e, altresì, uno specifico dovere di protezione e vigilanza volto a prevenire eventuali danni che lo studente possa subire per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Tali obblighi, quindi, sorgono dall’ingresso dell’alunno nell’istituto e permangono fino all’uscita dallo stesso, estendendosi anche alle manifestazioni sportive o alle gite che, organizzate dalla scuola, si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni ed in locali differenti.

Essi si sostanziano nel dovere di predisporre, in via preventiva, gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato alcun danno allo studente fintantoché questi è affidato all’istituto: naturalmente, il contenuto degli obblighi varia in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all’età dell’alunno.

Difatti, il dovere di vigilanza dev’essere commisurato all’età dello studente e, precisamente, è inversamente proporzionale rispetto alla maturità raggiunta, tant’è che è tanto più stringente quanto minore sia l’età dell’allievo in rapporto anche all’acquisizione, o meno, di un adeguato grado di maturità comportamentale ed al contesto ambientale in cui agisce.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Ebbene, la violazione del predetto dovere comporta l’insorgenza della responsabilità contrattuale in capo all’istituto, in quanto il personale, didattico e non didattico, è tenuto a vigilare diligentemente sugli alunni, adottando tutte le cautele necessarie per evitare che, nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, questi riportino dei danni.

Per tale motivo, incombe sempre sull’istituto il dovere di organizzare la vigilanza degli studenti sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia in relazione ai materiali ed ai prodotti in uso normalmente ai ragazzi.

In caso di violazione di tali obblighi, quindi, l’istituto scolastico è contrattualmente responsabile per il danno che l’allievo abbia subito, salvo che non riesca a dimostrare che l’evento lesivo sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola medesima né al personale.

Tuttavia, qualora il danno patito sia stato inflitto da un terzo, ad esempio un compagno di classe, la responsabilità a carico dell’istituto è di natura extracontrattuale purché il danno sia stato causato da un fatto illecito obiettivamente antigiuridico.

Nello specifico, il comportamento che ha causato il pregiudizio dev’essere stato posto in essere con un grado di violenza incompatibile con il contesto ambientale nel quale l’attività scolastica si svolge o con le qualità delle persone che vi partecipano, oppure dev’essere stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento sereno dell’attività o, infine, con lo specifico scopo di ledere.Avv. Viola Zuddas, Civilista

In tali ipotesi, quindi, i genitori dell’alunno potranno ottenere il risarcimento se riusciranno a dimostrare non solo l’affidamento del minore alla cura e vigilanza dell’istituto ma, altresì, che il danno subito sia stato causato da una condotta illecita posta da un terzo.

In considerazione di quanto sino ad ora chiarito, l’istituto scolastico è responsabile del danno subito dall’alunno per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

La responsabilità, però, potrà essere di natura contrattuale o extracontrattuale a seconda delle circostanze del caso concreto e sempreché non vi siano delle particolari condizioni che ne precludano la riferibilità all’istituto medesimo o al personale.

Viola Zuddas, Avvocato

Come già detto nella “PARTE 1” dell’articolo del mese scorso, sempre dedicato al processo civile per responsabilità medica, il soggetto leso, o in caso di morte i suoi familiari, che si determina ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per “mala sanità” è obbligato ad esperire preliminarmente uno dei due procedimenti conciliativi.

Specificatamente, con l’entrata in vigore del d.lgs 28/2010 ha preso sempre più piede una modalità di gestione del conflitto volto al raggiungimento di una transazione tra le parti coinvolte.

La scelta per la mediazione, al posto dell’accertamento tecnico preventivo, attesta una sorta di preferenza per un percorso collaborativo che prescinde dal piano meramente giuridico e tecnico, consentendo alla parte istante di imbastire una comunicazione con la parte convocata (struttura sanitaria, sanitario e/o loro assicurazioni).

Detto ciò non può non rilevarsi che le liti in subiecta materia possono essere soggettivamente molto complesse, poiché spesso coinvolgono non soltanto il paziente e il medico o il paziente e la struttura sanitaria o il paziente, il medico e la struttura sanitaria, ma anche le compagnie di assicurazione, nonché, in caso di evento morte, i familiari del defunto. Ne deriva la compresenza di un coacervo di interessi tra di loro contrapposti non agevolmente coordinabili.

In dipendenza di quanto appena evidenziato si è deciso di suddividere il procedimento di mediazione in due fasi fondamentali: la prima, atta a favorire la comunicazione tra i soggetti coinvolti e il loro reciproco riconoscimento; la seconda, diretta a trovare un punto di incontro tra le parti sul piano risarcitorio, attraverso l’esame degli aspetti medico-legali del caso di specie e di tutti gli altri elementi che potrebbero influire su tale determinazione.

I vantaggi di addivenire ad un accordo di mediazione non sono pochi.

Difatti, l’assistenza di un mediatore qualificato e competente e la presenza di un clima collaborativo tra i soggetti coinvolti, che la mediazione dovrebbe contribuire ad instaurare, costituiscono certamente motivi validi per indurre la parte che chiede l’ottenimento di un risarcimento a farla propendere per la scelta del filtro in questione.

Ancora, altri aspetti di non secondaria importanza in caso di mediazione sono le garanzie di riservatezza e confidenzialità e gli incentivi di carattere fiscale che il procedimento di mediazione assicura, oltre alla possibilità di porre in esecuzione il verbale di mediazione e l’allegato accordo.

Di converso gli svantaggi che tale tipo di scelta procedurale porta con sé sono l’onerosità del procedimento per scaglioni di importo elevato, l’eventuale incompetenza dei mediatori rispetto alla specifica tipologia di contenzioso, la condanna al pagamento delle spese in caso di rifiuto della proposta conciliativa e di successiva condanna da parte del giudice ad un importo corrispondente a quello indicato nella proposta rifiutata.

L’efficacia della mediazione, com’è facile intuire, si fonda in primo luogo sulla possibilità di riunire attorno ad un unico tavolo di discussione tutti i soggetti coinvolti nella vicenda oggetto di lite, sia per favorire la corrispondenza soggettiva e oggettiva del procedimento con il successivo eventuale processo – così soddisfacendo la condizione di procedibilità – ma anche perché aumentino le possibilità di una composizione bonaria e stragiudiziale della vertenza.

L’art. 8, comma 4-bis, d.lgs 28/2010 stabilisce che «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

In tema di conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione si deve precisare che queste avranno luogo, salvo casi di “giustificato motivo”.

Alla luce di quanto testè esposto ci si deve ora interrogare circa la portata del significato della locuzione “giustificato motivo”, che la norma non specifica se di tipo oggettivo o soggettivo.

Partendo dalla considerazione che per “giustificato motivo” non possa essere intendersi la asserita infondatezza della pretesa avversaria e/o il personale scetticismo nei confronti dell’istituto della mediazione, proviamo a individuare – come fatto dalla migliore dottrina e giurisprudenza – alcune ipotesi in cui si dovrebbe ritenersi sussistere il “giustificato motivo”:

  1. incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito la cui sede operativa deve trovarsi il «luogo del giudice territorialmente competente per la controversia»;
  2. proposizione della domanda di mediazione innanzi a un organismo diverso da quello individuato convenzionalmente dalle parti nella clausola di mediazione;
  3. mancanza o invalida comunicazione alla controparte, imputabile all’organismo o alla parte istante;
  4. impossibilità oggettiva della parte convocata di partecipare al primo incontro;
  5. ricezione di una istanza di mediazione dalla quale non si evinca la materia del contendere.

Infine, si precisa che per poter ritenere espletata la condizione di procedibilità (oltre alla mancata partecipazione del chiamato per ragioni non giustificate) occorre tenere conto di quanto disposto dal citato art. 5, comma 2-bis, secondo cui «la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo».

E’ evidente che la fattispecie di mancato accordo costituisce ipotesi distinta e ben diversa da quella di mancata partecipazione.

Le ragioni che possono condurre al mancato raggiungimento di un accordo di mediazione sono le più disparate. In sintesi possono essere distinte in:

  1. ragioni attinenti alla funzionalità e/o efficienza dell’organismo di mediazione adito o alla serietà, imparzialità, competenza del mediatore designato o alla idoneità dei luoghi della mediazione o infine o a mere esigenze di opportunità;
  2. ragioni attinenti alla fondatezza o no della pretesa.

(https://www.questionegiustizia.it)

Francesco Sanna, Avvocato

Oggi, 27 settembre, è la giornata mondiale del turismo, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1980 per rendere la comunità internazionale consapevole del ruolo del turismo e del suo impatto sui valori sociali, politici, economici e culturali delle persone in tutto il mondo.

Quest’anno, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), cioè l’agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione del turismo, ha voluto porre l’attenzione sull’impatto che la pandemia ha avuto sulle imprese e sui lavoratori impegnati in questo settore e, proprio per questo motivo, l’oggetto della giornata mondiale del turismo 2021 è “Il turismo per la crescita inclusiva. La persona oltre le statistiche”.

L’obiettivo da raggiungere, oggi più che mai, è quindi la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile, cioè un turismo che rispetti la natura e, in generale, che preservi l’ambiente in cui viviamo e che, al contempo, contribuisca all’espansione economica, all’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.

La pandemia, purtroppo, ha colpito il settore turistico di tutte le economie, sia quelle dei Paesi più ricchi che quelle dei Paesi ancora in via di sviluppo: questi ultimi, in particolare, hanno visto acuirsi il divario rispetto alle economie più forti poiché privi di una struttura economico – organizzativa tale da consentire di arginare gli effetti della crisi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che in tutto il mondo milioni di imprese e di posti di lavoro dipendono dal settore turistico, che è anche una forza trainante nella protezione del patrimonio naturale e culturale.

Sicuramente, uno degli strumenti più efficaci per promuovere la ripresa di questo settore e valorizzare l’inclusione è quello di individuare nuove destinazioni turistiche al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi di visitatori e favorire la crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

In questo modo, dunque, si potrebbe contrastare la cosiddetta “stagionalità” dei flussi turistici, ovvero quel tipo di turismo che prevede lo spostamento di milioni di persone concentrato in determinati periodi dell’anno e nelle mete più gettonate.

Questo tipo di turismo, infatti, crea inevitabilmente un sovraffollamento di visitatori che, spesso, risulta essere dannoso per l’ambiente e scarsamente gestibile sotto il profilo dei servizi locali.

Il turismo in Sardegna tra stagionalità e sostenibilità

Per quanto riguarda la Sardegna (e, in generale, le località turistiche balneari) il flusso di turisti si concentra, solitamente, da maggio ad ottobre, con picchi in luglio ed agosto.

La stagionalità, quindi, rappresenta un problema per la gestione dei visitatori, poiché non tutte le mete sono effettivamente attrezzate per ospitare e ricevere un afflusso consistente di turisti; inoltre, rappresenta un problema per l’economia, in quanto gran parte di coloro che operano nel settore turistico ha un contratto stagionale, appunto, e risulta disoccupata nei mesi di cosiddetta “bassa stagione”.

Per contrastare le distorsioni negative del mercato che derivano da questo fenomeno, dunque, si dovrebbe puntare maggiormente su un turismo sostenibile da praticare tutto l’anno, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio ed il potenziamento delle strutture ricettive.

Possiamo dire che questa estate il turismo in Sardegna sia stato davvero “sostenibile”?

Come sappiamo, nonostante la pandemia, la stagione turistica in Sardegna ha registrato dei dati impressionanti: l’isola, infatti, è stata una delle mete più ambite di questa estate con oltre 10 milioni di turisti che vi hanno soggiornato dal mese di giugno a quello di settembre.

Sul punto, riportiamo qualche interessante dato condiviso dal dott. Giovanni Depau, Food&Beverage manager dell’hotel Stella Maris, del Cruccuris Resort e di Sa Mirada Apartments.

Precisamente, in queste strutture, situate nel comune di Villasimius, è stato riscontrato in media un aumento del +30% di presenze rispetto alla precedente stagione, con un picco di prenotazioni del +83,42% nel mese di giugno per il Cruccuris Resort.

Questi dati, quindi, confermano la grande ripresa del turismo locale che è sicuramente in crescita rispetto al trend registrato nella stagione estiva 2020, anche se non ha ancora raggiunto i livelli dell’estate 2019, rispetto alla quale si riscontra comunque un calo quasi del -50%.

A contendere a Villasimius il ruolo di meta più ambita da parte dei turisti c’è, come ogni estate, anche l’arcipelago di La Maddalena, che è il primo Parco Nazionale della Sardegna.

Ebbene, tutti noi abbiamo impresse nella mente le riprese aeree girate in elicottero a fine agosto (condivise dal profilo twitter @NavigoPerCaso e poi diffuse da diverse testate giornalistiche sia sui social che in trasmissioni televisive – immagini simili sono state trasmesse anche da “Linea Blu” nella puntata del 18 settembre) che testimoniavano la presenza di imbarcazioni di grandi dimensioni che si stendevano come un tappeto nell’arcipelago di La Maddalena.

Guardando quelle immagini, non si può non pensare che l’ambiente marino, già piuttosto fragile, sia stato sottoposto a dure pressioni a causa del grandissimo afflusso dei turisti che si sono riversati in massa nel Parco per godere della sua indiscutibile bellezza.

In proposito, si deve ricordare che nel Parco non ci sono limiti né sul numero di accessi né sulle dimensioni delle imbarcazioni: i visitatori, infatti, devono semplicemente pagare un ticket commisurato al tipo di natante, che consente loro di navigare, ormeggiare, ancorare e sostare entro i 300 metri dalla costa.

Non vi è dubbio, quindi, che in questa bellissima area marina (ed anche in altre zone) sia assolutamente necessario adottare dei provvedimenti atti a prevenire ed a porre rimedio agli inconvenienti ambientali e naturalistici derivanti da flussi turistici intensissimi che sono sempre in costante aumento.

In definitiva, possiamo dire che anche in questa stagione, nonostante gli strascichi della pandemia, abbiamo assistito ad un turismo di massa, poiché, in un lasso di tempo circoscritto, milioni di persone si sono riversate in alcune mete specifiche che, spesso, non sono riuscite a gestire dei numeri così importanti.

Per promuovere un turismo che sia davvero inclusivo e sostenibile sarebbe, dunque, necessario assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi turistici così da tutelare il territorio per preservarlo per le generazioni future.

Viola Zuddas, Avvocato

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, intitolata: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», si occupa di un settore del contenzioso civile investito da forti ed inevitabili – stante l’oggetto della lite – aspetti di conflittualità del tutto peculiari, quanto ad intensità emotivo-relazionale dei soggetti coinvolti, a complessità tecnico-giuridica della materia, a risvolti economico-sociali spesse volte di notevole entità, ecc.

In aggiunta alle appena richiamate difficoltà insite nell’affrontare un procedimento avente ad oggetto la materia in parola, si osservano le ulteriori criticità connesse alla gestione della lite dovute alla frequente numerosità dei soggetti coinvolti e alle ricadute in ambito penalistico della condotta offensiva.

Venendo alle novità di carattere processuale introdotte dalla riforma del 2017, queste possono essere così sintetizzate.

  1. Introduzione di un doppio “filtro” di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex 696-bisc. c.p.c. e, in via alternativa e non cumulativa, il procedimento di mediazione ex D. L.vo n. 28/2010).
  2. Il necessario esperimento del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. nel caso in cui la scelta del “filtro” di procedibilità ricada sull’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa.
  3. La possibilità di esperire in via diretta l’azione di risarcimento danni nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria ovvero di quella del professionista.
  4. Il diritto all’azione di rivalsa da parte della struttura o dell’impresa di assicurazione nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, ferma la sussistenza delle condizioni sancite dalla legge.
  5. L’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa dal punto di vista contabile da parte del pubblico ministero contro l’esercente la professione sanitaria dipendente dalla struttura sanitaria pubblica.

La legge in commento è anche intervenuta sulla qualificazione del titolo di responsabilità della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria, stabilendo che la struttura risponde a titolo contrattuale, mentre l’esercente a titolo extracontrattuale (salvo che questi abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale direttamente con il paziente, rispondendo, in questo caso, a titolo di responsabilità contrattuale).

Il quadro delle responsabilità delineato sopra comporta, almeno sulla carta, un alleggerimento dell’onere della prova in capo al danneggiato nell’ipotesi in cui questi decida di agire contro la struttura sanitaria (potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento e il fatto costitutivo rappresentato dal contratto di spedalità, così scaricando sul convenuto l’onere di provare il fatto impeditivo consistente nell’avere adottato la diligenza dovuta nell’esecuzione della prestazione – osservanza “linee guida” – oppure nell’impossibilità ad effettuare la prestazione – impossibilità sopravvenuta) ed un appesantimento nell’ipotesi in cui decida di agire contro l’esercente (avendo egli il più gravoso compito di provare, in tal caso, oltre al nesso eziologico tra fatto costitutivo ed evento dannoso, anche la colpa o il dolo del danneggiante).

Ad ogni buon conto, si tiene a precisare che ruolo fondamentale nella valutazione della responsabilità e precedentemente nella individuazione dei doveri di allegazione probatoria è svolto dalle “raccomandazioni contenute nelle linee guida” e dalle “buone pratiche clinico-assistenziali” (ancor più del precedente quadro di riferimento normativo di cui alla “Legge Balduzzi”).


L’alternatività tra il procedimento di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) e quello di mediazione (D.L.vo n. 28/2010)

L’art. 5, comma 1, D.L.vo n. 28/2010, stabiliva che le controversie in materia di ‹‹responsabilità medica›› fossero assoggettate alla condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di mediazione. In dipendenza dell’ambiguità di tale espressione, la riforma del 2013 (D.L. n. 69/2013, conv. con modif. con la Legge n. 98/2013) ha esteso l’ambito di applicazione del “filtro” de quo alle controversie in materia di «responsabilità sanitaria».

Il legislatore del 2017, constatata la scarsa percentuale di successo della mediazione in questa subiecta materia – dovuta perlopiù alla mancata partecipazione delle strutture sanitarie e delle imprese di assicurazione a tale procedura – ha optato per l’utilizzo di un altro strumento volto alla conciliazione tra le parti: l’accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c., imponendo il suo esperimento in via preliminare al processo, ma allo stesso tempo in alternativa rispetto alla procedura di mediazione.

Così, allo stato attuale, la proposizione di una domanda giudiziale di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria deve essere necessariamente preceduta dall’esperimento di un procedimento volto alla conciliazione tra i soggetti coinvolti, o in sede di mediazione oppure in sede di accertamento tecnico preventivo.

E’ indubbio che tale istituto e quello della mediazione svolgano (sia pure solo in parte) la medesima funzione, perseguendo entrambi finalità conciliative e deflattive. Altrettanto certo è che l’efficacia dell’accordo di conciliazione ex artt. 11 e 12 D.L.vo n. 28/2010 non presenti differenze rispetto a quella dell’accordo raggiunto all’esito della consulenza tecnica preventiva, sostanziandosi entrambi quali veri e propri accordi negoziali, ex art. 1372 c.c., suscettibili sul piano esecutivo, ai sensi dell’art. 474, commi 2 e 3, c.p.c., a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale per esplicita previsione di legge.

Evidenziati i punti di affinità tra i due istituti in esame, è doveroso sottolineare anche le importanti differenze sul piano istruttorio.

Difatti, soltanto la relazione tecnica redatta dal consulente nominato dal giudice può fare ingresso nel successivo processo per il tramite dell’istanza di parte, mentre quella svolta dall’esperto eventualmente nominato nel procedimento di mediazione può al massimo costituire una prova atipica la cui acquisizione nel processo e la successiva valutazione dipende dal prudente e insindacabile apprezzamento del giudice.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

Alla luce di quanto appena esposto, i vantaggi del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono evidenti; tanto più che la dichiarata finalità perseguita dal legislatore è proprio quella di favorire la formazione di un risultato istruttorio di natura tecnica acquisibile in una sede processuale destinata a svolgersi secondo le più semplificate forme degli artt. 702-bis ss. c.p.c.

Infine, in ordine ai procedimenti “filtro” devesi ricordare come il legislatore abbia ritenuto di escludere (in via ulteriormente alternativa) la procedura della negoziazione assistita, art. 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014, n. 162, che nelle controversie risarcitorie in materia sanitaria non deve essere obbligatoriamente esperita anche se avente ad oggetto domande di pagamento di somme non eccedenti € 50.000,00.

Francesco Sanna, Avvocato

Il disturbo della condotta: pennacchio evolutivo o emergenza sociale?

Introduzione

La rabbia è riconosciuta universalmente come una delle emozioni di base (e per definizione funzionale alla sopravvivenza) e l’aggressività, nella coerenza della sua funzione evolutiva, è perfettamente integrata con il comportamento animale, primati compresi.

E in maniera più complessa e raffinata nell’homo sapiens.

La capacità di difendersi e di attaccare un aggressore, proteggere il proprio nucleo di pari, protestare per le cure mancate, inviare un segnale di alt per proteggere un piccolo indifeso sono solo una parte di tutti i meccanismi ancestrali di sopravvivenza per i quali la rabbia e l’aggressività si dimostrano utili e vitali. Alberto Anedda, Neuropsichiatra Infantile

Nell’essere umano (a differenza di altri primati meno evoluti) le emozioni di base risultano il fondamento nel quale vanno poi a svilupparsi complessi modelli operativi interni, diramandosi nel sistema di intersoggettività e comunicazione simbolica (e linguistica): questo ha consentito alla nostra specie di organizzare un sistema sociale e di relazione così elegante da risultare potenziale creatore di molteplici meccanismi adattivi nei confronti dell’ambiente circostante.

L’aggressività, nonostante sia presente sin dalla culla, viene naturalmente inibita mediante la crescita e la maturazione cerebrale (e relazionale) con una duplice funzione: la sopravvivenza del singolo e il mantenimento della comunità di peers.

A partire dalla fine del primo anno di vita un comportamento aggressivo può costituire persino un mezzo per garantire lo sviluppo della propria identità: ne sono un esempio gli scoppi d’ira del bambino quando gli viene impedita un’esperienza di esplorazione o di mancate cure. L’aggressività diventa quindi non solo un modo per ottenere protezione da parte della figura di attaccamento, ma anche una risposta difensiva nei confronti della mancanza di sensibilità dei caregivers.

Infine si può concettualmente suddividere tale costrutto in due aree, che presentano a loro volta funzioni e significati diversi: l’aggressività reattiva (o affettiva) e l’aggressività proattiva (o predatoria).

    1. L’aggressività reattiva viene definita come la risposta messa in atto per difendersi da una minaccia, reale o percepita tale. Inoltre, l’aggressività reattiva risulta essere impulsiva e non pianificata, e si associa (soprattutto quando disregolata) ad un’attivazione del sistema di allerta .
    2. L’aggressività proattiva non richiede alcun effetto esterno scatenante: è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo diretto (generalmente nei confronti di un altro essere umano), con lo scopo di gestirla e trarne un qualsiasi vantaggio. L’aggressività predatoria, a differenza della precedente, risulta quindi pianificata e calcolata.

Definizione

La persona che presenta un Disturbo della Condotta (CD, Conduct Disorder) manifesta modalità comportamentali caratterizzate dalla sistematica e persistente violazione delle regole, dei diritti dell’altro e delle norme sociali, con conseguenze talvolta molto gravi sul piano del funzionamento globale dell’individuo e sull’impatto nei confronti dell’ambiente circostante. Tale disturbo, per essere definito secondo i criteri del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), si deve presentare prima dei 18 anni, e risulta spesso essere il precursore del Disturbo Antisociale di Personalità in età adulta, rientrando a far parte tra i disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta.Alberto Anedda, Neuropsichiatra Infantile

Nello specifico, i cluster sintomatologici del disturbo vengono raggruppati in quattro categorie:

    1. Aggressione a persone e animali: la persona può presentare un’interazione minacciosa con la finalità di intimorire, può frequentemente utilizzare armi (bianche e non) con l’intento di causare danni fisici a terzi, mette in atto comportamenti crudeli nei confronti di persone o animali quali aggressione, scippo, estorsione o rapina a mano armata che prevedono l’affronto diretto di una vittima, con talvolta costrizione ad attività sessuali indesiderate.
    2. Distruzione della proprietà: distruzione di proprietà altrui, piromania.
    3. Frode o furto: introduzione in proprietà altrui, bugie o menzogne finalizzati all’ottenere favori o all’evitare doveri, furti di articoli di valore senza affrontare direttamente la vittima.
    4. Gravi violazioni di regole: spesso, già prima dei 13 anni, l’individuo contravviene alle regole familiari trascorrendo la notte fuori, o allontanandosi da casa di notte senza rientrarvi per un lungo periodo, o marinando frequentemente la scuola.

Cause e storia naturale

Il CD (Disturbo Comportamentale) viene definito in parte in base al livello di compromissione della vita familiare, sociale o scolastica del bambino o adolescente: per la diagnosi sono sufficienti 3/15 sintomi (purché non si manifestino in più categorie). Le cause e i fattori di rischio includono fattori ambientali (che vanno da un attaccamento disorganizzato a un ambiente degradato/ostile) a fattori individuali (geni, comorbidità con ADHD, temperamento, ecc.). La maggior parte dei sintomi del CD, sia che si manifestino in età giovanile o più tardi, sono spesso gravi e possono condurre a problemi emotivi e sociali con talvolta risvolti legali; non è raro inoltre che la persona con un disturbo della condotta presenti anche una maggiore suscettibilità (ed eventuale utilizzo) alle sostanze d’abuso (cannabis, cocaina, alcool, ecc.) e partecipi ad attività illecite.

Specifica con emozioni prosociali limitate

È inoltre descritto un sottotipo del CD, definito dalla carenza più o meno marcata delle emozioni prosociali e dell’empatia, che risulta predittivo per una struttura di comportamento caratterizzata da problemi di condotta più severi e persistenti.

Da cosa è caratterizzata tale specifica?

  1. Mancanza di rimorso e senso di colpa (Lack of remorse or guilt): la persona non prova emozioni di colpa relativamente alle proprie azioni, con scarsa preoccupazione sulle conseguenze negative di quello che può aver commesso.
  2. Mancanza di empatia, “callosità” (Callous-Lack of empathy): la persona non è condizionata da quello che possono provare le altre persone, ed è descritta come fredda o poco sensibile.
  3. Disinteresse nei confronti delle sue performance (Unconcerned about performance): la persona appare disinteressata da quello che possono essere i suoi obbiettivi scolastici o lavorativi, senza mettere in atto alcuno sforzo per raggiungere i risultati (anche quando gli obiettivi sono chiari); può spesso rivolgersi agli altri come colpevoli per i suoi insuccessi.
  4. Appiattimento affettivo (Shallow or deficient affect): la persona non appare in grado di esprimere i propri sentimenti (se non in maniera superficiale) tranne che per avere dei vantaggi dagli altri (es. manipola o intimidisce).

La specifica con emozioni prosociali limitate ci richiede di confrontarci con le basi sottostanti a tale disturbo. Il comportamento nei pazienti affetti da CD può quindi manifestarsi in due forme: in una, la persona manifesta problemi nella regolazione delle emozioni forti, rabbiose e ostili. Una minoranza di pazienti con CD, invece di manifestare emozioni come rabbia e ostilità presenta una carenza dell’empatia e del senso di colpa. Tali bambini (e adolescenti) tendono a manipolare gli altri per un loro tornaconto personale: con ridotti livelli d’ansia e la tendenza ad annoiarsi facilmente preferiscono attività sempre nuove, eccitanti, persino pericolose, con la probabilità perciò i manifestare i quattro sintomi dello specificatore.

Conclusioni

Il disturbo della condotta deve considerarsi a tutti gli effetti un disturbo cronico e complesso, e come tale deve essere impostato il piano di intervento.

Tale plan si deve basare su diversi livelli: sulla comunità in cui la persona vive, sulla famiglia (es. parent training) e sull’individuo (come la psicoterapia o interventi farmacologici, da considerarsi su pazienti che non rispondono agli altri trattamenti o che presentano aggressività marcata e comportamenti violenti). Si è rivelato inoltre molto utile per la prevenzione in età precoce il programma terapeutico Coping Power, che si avvale di un lavoro di equipe sui diversi contesti di vita del bambino, quali la scuola e la famiglia.

Appare ormai ovvio che, nella sua complessità e cronicità, il CD appaia come una vera e propria sfida per il sistema di cura, soprattutto per i diversi risvolti etici e legali (ed economici) che possono interfacciarsi costantemente nella vita di chi ne soffre e dei suoi cari: a tal proposito appare quindi necessario focalizzare e programmare i sistemi di aiuto e cura sempre di più verso la prevenzione e l’identificazione dei fattori di rischio (sia individuali che comunitari). Solo un lavoro che parta dallo stato e dalla società potrà quindi favorire la liberazione progressiva da tutti gli stigmi e i pregiudizi che interessano il mondo della salute mentale, ancor più quando si tratta di bambini e adolescenti. Alberto Anedda, Neuropsichiatra Infantile

Alberto Anedda, Neuropsichiatra Infantile

Sono un medico chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale Costruttivista.
Ho svolto la mia attività clinica in diversi servizi integrati in Italia e all’estero, centri territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e centri convenzionati di riabilitazione globale per minori.
Dal 2020 lavoro presso il centro Lucio Bini di Cagliari come Neuropsichiatra e Psicoterapeuta, con attenzione speciale per pazienti affetti da tutti i disturbi psichiatrici e dal mese di Luglio 2021 presto servizio come Dirigente Medico all’interno della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e l’Adolescenza presso l’Ospedale Microcitemico A. Cao di Cagliari.
Nello specifico si sottolinea particolare elezione per valutazione e trattamento dei Disturbi del Neurosviluppo (ADHD, Autismo, Disturbi dell’Apprendimento, Tic e Tourette), Disturbi da Comportamento Dirompente e della Condotta (Disturbo Oppositivo Provocatorio e Disturbo della Condotta), Disturbi dell’Umore, Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbi d’Ansia.
Mi occupo inoltre di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista per minori e adulti, interventi mirati di supporto alla genitorialità (Parent Training), terapia farmacologica nell’ambito dei disturbi psichiatrici per minori e adulti, attività di formazione (corsi e seminari) e presto inoltre servizio come Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

L’imputabilità del minore
Quando si parla di Disturbo della Condotta e, più in generale, delle conseguenze anche sul piano penale dei comportamenti legati a tale condizione, sorge spontaneo chiedersi: il minore che commette un reato può essere perseguito penalmente?

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Bullismo e reazione della vittima
Come abbiamo visto nel focus a cura del Dott. Alberto Anedda, un disturbo della condotta (Conduct Disorder, “CD”) implica uno schema comportamentale ripetitivo che porta l’individuo che ne soffre a violare i diritti delle persone con cui si entra in contatto.

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Focus di diritto civile Avv. Francesco Sanna

Bullismo e responsabilità civile
In primis è bene ricordare che la Repubblica riconosce e garantisce, ai sensi degli artt. 2 e 31 Cost., i diritti dell’infanzia e della gioventù.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Unione Europea e tutela della salute mentale: il Programma “EU4Health”
La salute mentale è un diritto fondamentale dell’uomo.
Trattasi di una condizione indispensabile al benessere, alla qualità della vita ed alla salute fisica, oltre che favorire l’apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla società.

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I possibili contenziosi da COVID-19:

1) La responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa

In tale fattispecie potrebbero rientrare le pretese di coloro che ritengono di aver subito un danno derivante dalla mancata o tardiva ospedalizzazione nei reparti di terapia intensiva a causa dell’eccessivo affollamento dovuto alla presenza dei malati di COVID-19, così vedendosi pregiudicata la possibilità di una guarigione.

Pare evidente che tali casi siano figli di problematiche di tipo organizzativo e non rientrino nella “classica” casistica della colpa medica intesa come imprudenza, negligenza e imperizia dei sanitari.

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza o meno della responsabilità della struttura sanitaria in presenza di un caso di tal fatta dovrà essere analizzata la normativa vigente in materia.

Tuttavia, sul punto la disciplina specialistica nulla dice.

Di converso, la dottrina si è occupata della tematica inerente la responsabilità della struttura sanitaria per carenze di tipo organizzativo-gestionale, basando i propri ragionamenti sul rischio inerente all’organizzazione di servizi di cura e assistenza alla salute delle persone.

Nonostante il fatto che la norma di riferimento sia l’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), l’onere di provare l’impossibilità della prestazione in capo al debitore/ospedale per fatto a lui non imputabile configurerebbe una vera e propria figura di responsabilità oggettiva gravante sulla struttura sanitaria per non essersi dotata di una organizzazione oggettivamente adeguata.

La configurabilità o meno di tale responsabilità deve passare necessariamente attraverso la verifica della prevedibilità del rischio che ha determinato la situazione di emergenza sanitaria. Quindi, dovrebbe essere svolta una indagine approfondita per appurare se, quando si è parlato per la prima volta di coronavirus in Cina, potevano prevedersi i risvolti drammatici che poi si sono concretizzati e che, quindi, potrebbero giustificare l’applicazione di una responsabilità di tipo oggettivo.

Sul punto, pare doveroso ricordare che già nel gennaio 2020 era all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale”, sia a livello ministeriale che regionale, il quale prevedeva misure rigide e decise per limitare e contenere la trasmissione delle infezioni in comunità. Quindi, in un eventuale contenzioso, il danneggiato potrebbe far leva sull’argomento della non imprevedibilità del rischio e sulla conseguente sussistenza della responsabilità sanitaria. Qualora, invece si ritenesse di applicare la norma sullo stato di necessità, escludendo dal campo le regole della responsabilità civile, residuerebbe il beneficio del riconoscimento di un’indennità ‹‹la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice››.

In sostanza, in luogo del risarcimento da ordinaria responsabilità della struttura sanitaria sarebbe erogato un indennizzo da parte dello Stato: in coerenza con i doveri di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost.

2) I danni richiesti dagli eredi del personale sanitario

Altra situazione che pare potersi concretizzare è quella riferita al risarcimento richiesto dagli eredi dei cosiddetti “eroi” del coronavirus che nell’adempimento dei propri doveri professionali hanno perso la vita o hanno riportato lesioni personali.

Tale richiesta troverebbe fondamento nel fatto che la struttura sanitaria, e più in generale il Servizio Sanitario Nazionale, non avendo dotato il personale medico e quello paramedico degli opportuni strumenti di prevenzione e protezione, incorrerebbe in responsabilità per quanto a questi occorso.

Anche tale ipotesi presenta aspetti di similitudine con quella trattata al punto 1) del presente articolo, stante la straordinarietà ed eccezionalità della situazione venutasi a creare che non ha permesso a chi di dovere (strutture e Ministero) di dotare di un numero sufficiente e adeguato di strumenti di protezione il personale sanitario.

Tuttavia, devesi evidenziare che la maggior parte dei decessi del personale sanitario ha colpito i medici di base (abbandonati dalle istituzioni e lasciati senza approvvigionamento di strumenti elementari di protezione, senza istruzioni o linee guida per segnalare e trattare i casi sospetti), categoria riguardo alla quale una valutazione molto condivisa sottolinea gli errori compiuti nell’ultimo decennio dalla politica sanitaria. Soprattutto, pare meritevole di censura il loro sostanziale ridimensionamento nell’operare come primo intervento, lasciando così alle strutture ospedaliere il ruolo centrale di tutta l’organizzazione sanitaria, con tutte le deficienze che si sono palesate nell’affrontare la crisi pandemica che ha colpito l’intera Italia, oltre a tutto il mondo.

Alla luce delle superiori considerazioni, in questo caso, l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione non pare essere un criterio convincente per escludere la responsabilità della struttura sanitaria: così determinandosi una responsabilità medica che in questa situazione sembra difficilmente contestabile.

Anche in questo caso gli organi giudicanti potrebbero forse non ritenere applicabili i comuni rimedi risarcitori e prevedere, alla stessa stregua di quanto indicato nella fattispecie di cui al punto 1), che ai familiari del personale medico e paramedico che abbiano perso la vita o abbiano in ogni caso riportato lesioni spetti una indennità calcolata all’esterno del perimetro della responsabilità civile.

3) I danni pretesi dai familiari delle persone decedute in RSA

Altra fattispecie che potrebbe essere oggetto di controversie e conseguenti responsabilità da colpa medica è quella che ha coinvolto le persone ospiti delle RSA, le quali, essendo per definizione soggetti più fragili dei normali degenti, richiedono particolari cure e più in generale un protocollo maggiormente stringente e plasmato sulla loro condizione di soggetti “deboli”.

In merito alla sussistenza di profili di responsabilità si possono riscontrare, da un lato, argomenti legati alla carenza organizzativa, e, dall’altro lato, l’esistenza di una vera e propria colpa specifica per imprudenza e/o negligenza, sostanziatasi nell’aver accolto all’interno delle RSA pazienti anziani contagiati non gravi che hanno contagio a loro volta altri soggetti, poi deceduti.

Questa decisione, all’evidenza imprudente, è stata all’origine di tantissimi decessi.

Ragion per cui la fondatezza di una responsabilità medica in fattispecie di tal fatta pare indiscutibile: così da determinare in capo ai danneggiati il diritto a vedersi riconosciuti un risarcimento “pieno” e non solo di natura indennitaria, come nei casi finora analizzati.

4) Le istanze risarcitorie avanzate dai malati ordinari ai quali è stato precluso ritardato un trattamento sanitario a causa dell’affollamento della struttura di malati Covid-19

La casistica in esame comprende tutte quelle fattispecie non rientranti nelle precedenti e, pertanto, residuali.

In sostanza, questa comprenderebbe tutti quei soggetti affetti da patologie diverse dal Covid-19, ai quali per la situazione di affollamento e di emergenza sanitaria è stato negato o rimandato il trattamento sanitario di cui abbisognavano.

Nella casistica in questione, ancor più che nelle prime due affrontate, vengono in discussione profili intrinsecamente collegati alla carenza organizzativa della struttura che sopraffatta dall’urgenza della pandemia ha finito per trascurare gli altri pazienti anch’essi bisognosi di trattamenti sanitari.

Il potenziale attore di una controversia, rientrante nel perimetro delineato, è un paziente comune, non affetto da coronavirus che potrebbe lamentare un peggioramento delle proprie condizioni di salute per essere stato “trascurato” a causa dell’onda emergenziale.

In questo caso, si evidenzia che il difetto organizzativo – stimato come imprevedibile nel secondo caso affrontato – si presenta viceversa come altamente prevedibile, poiché non può ritenersi ammissibile che una struttura sanitaria svolga la gran parte della propria attività solo a vantaggio di una particolare classe di pazienti, non essendo in grado di proteggere il diritto alle cure di tutti, così come costituzionalmente sancito. (https://giustiziacivile.com/danno-e-responsabilita/articoli/la-responsabilita-sanitaria-e-i-possibili-contenziosi-da-covid – La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, di Giulio Ponzanelli).

Francesco Sanna, Avvocato

Come abbiamo visto negli articoli precedenti, l’ambiente è un tema molto caro a noi di ForJus e, per questo motivo, vogliamo porre l’attenzione su quanto sia indispensabile e necessario impiegare degli strumenti concreti per la sua tutela e salvaguardia.

Infatti, anche se ormai tantissime persone – soprattutto i giovani – sono consapevoli della necessità di contrastare l’inquinamento per preservare l’ambiente e, altresì, la salute della popolazione, è ancora elevatissima la quantità di rifiuti di plastica che viene riversata nei mari e negli oceani.

A tale proposito, è utile segnalare che sono tantissime le iniziative che si svolgono ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, per sensibilizzare sull’importante e preoccupante tema dell’inquinamento causato dalla plastica, in particolare quella monouso.

Ad esempio, sabato 26 giugno nella spiaggia del Poetto di Cagliari si è svolta la terza edizione di “puliamolasella21”, un’importantissima iniziativa promossa da MedSea Foundation e Reset_UniCa per pulire sia la spiaggia che il fondale dai rifiuti che, purtroppo, vengono quotidianamente abbandonati.

Ebbene, i 400 ragazzi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa hanno raccolto oltre 15 tonnellate di spazzatura nell’area di Marina Piccola!

Questo risultato mette in evidenza, da una parte, l’impegno attivo dei ragazzi e la loro volontà di tutelare gli spazi ed il paesaggio della città in cui vivono; ma dall’altra parte pone l’accento su quanto sia grave la minaccia dell’inquinamento.

Sul punto, basti pensare che, secondo quanto riportato dal sito del WWF Italia e da un report del 2021 di Greenpeace Italia, le correnti del mar Mediterraneo fanno tornare sulle coste l’80% dei rifiuti di plastica con il risultato che per ogni chilometro di litorale si accumulano oltre 5 kg di rifiuti al giorno.

Tra le maggiori cause di questo fenomeno possono annoverarsi l’alta densità di popolazione, la presenza di numerose attività antropiche negli ambienti marino-costieri e l’intenso traffico marittimo.

Tuttavia, l’inquinamento più dannoso da plastica è quello invisibile, ovvero quello causato dalle cosiddette microplastiche, cioè da quei minuscoli pezzi di materiale plastico rilasciato direttamente nell’ambiente (ad esempio, a seguito del lavaggio di capi sintetici) oppure prodotto dalla degradazione di oggetti di plastica più grandi (ad esempio, pezzi di bottiglia). Avv. Viola Zuddas, Civilista

Si pensi, poi, che le microplastiche presenti in mare possono essere inghiottite dagli animali e, attraverso la catena alimentare, la plastica da questi ingerita può arrivare direttamente nel nostro piatto: secondo delle stime effettuate da organizzazioni internazionali, ingeriamo in media cinque grammi di plastica a settimana, cioè l’equivalente di una carta di credito.

La gravità della situazione si coglie maggiormente se si riflette sul fatto che il mar Mediterraneo rappresenta soltanto l’1% delle acque mondiali ma contiene il 7% della microplastica marina.

Per risolvere tale problema occorrono soluzioni concrete che coinvolgano non soltanto i cittadini ma anche la politica (sia a livello nazionale che sovranazionale), la comunità scientifica, le associazioni ambientaliste ed il mondo produttivo, in maniera tale da trovare delle soluzioni condivise ed effettive.

Uno degli strumenti maggiormente impiegati per sensibilizzare sul tema è quello dell’istituzione di ricorrenze, o “giornate”, in occasione delle quali si promuovono delle specifiche iniziative.

Ad esempio, oggi, 5 luglio, è la giornata di azione europea per la raccolta dei coperchi di plastica che è stata istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell’inquinamento derivante soprattutto dalle plastiche monouso. Avv. Viola Zuddas, Civilista

Parliamo, in particolare, di tutti quei prodotti di uso comune come i contenitori alimentari, le posate ed i bicchieri, le cannucce e molti altri, che sono la causa principale dell’inquinamento dell’ecosistema marino in generale.

Difatti, non solo questi rifiuti si ritrovano sull’arenile e sulla superficie del mare ma possono anche rinvenirsi sul fondale a profondità variabile.

Non vi è dubbio, quindi, che sia necessario creare sinergie ed approcci multidisciplinari per individuare gli interventi necessari da attuare in concreto contro la minaccia dell’inquinamento.

Viola Zuddas, Avvocato

Lo scorso 22 giugno, il Vaticano ha inviato al Governo italiano una nota verbale chiedendo, in sostanza, che il DDL Zan venga modificato nella parte in cui «si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere”» perché «avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario

Ora, la notizia della nota e dei sui contenuti, ripresa dai giornali, e poi da esponenti del mondo politico oltre che degli operatori del diritto, ha suscitato non poche polemiche.

Di fatti, se da un lato vi è chi sostiene che la predetta nota, in quanto atto diplomatico spesso usato dagli Stati, non costituisca affatto un atto di ingerenza, d’altra parte, invece, vi è chi sostiene che, al di là della sua qualificazione normativa, si tratti di un atto “ontologicamente” molto invasivo in quanto intrinsecamente idoneo ad esercitare una forte pressione su una legge ancora in fase di discussione.

Tanto che, proprio ad arginarne gli effetti, è intervenuta la replica del Presidente del Consiglio Mario Draghi il quale ha chiarito che l’Italia è uno Stato laico, non confessionale e che, quindi, ha il potere di legiferare liberamente, seppur nel rispetto dei principi costituzionali e degli impegni internazionali assunti, tra i quali vi è il Concordato con la Chiesa.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Ma cosa si intende per laicità dello Stato?

Questo principio, in realtà, non è sancito in modo espresso nella Costituzione ma deriva dall’opera interpretativa della Corte costituzionale che con la storica sentenza del 12 aprile 1989, n. 203 ha ritenuto che dalle norme costituzionali riguardanti il fenomeno religioso si potessero desumere diverse garanzie e, in particolare:

  • salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale,
  • pari protezione alla coscienza delle persone che si riconoscano in una fede o in nessuna,
  • equidistanza ed imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose.

Ebbene, come abbiamo già analizzato nei nostri precedenti articoli (https://www.forjus.it/2021/05/17/perche-litalia-ha-bisogno-del-ddl-zan/ e https://www.forjus.it/2021/05/20/ddl-zan-novita-legislative-e-risvolti-pratici-parte-2/), il DDL Zan è volto a promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

Non si vede, dunque, come il DDL Zan nella sua attuale formulazione possa incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa ed ai suoi fedeli.

È, poi, importante ricordare che il nostro Paese si colloca al 35° posto in Europa per la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso proprio perché non vi è un sistema legislativo in grado di assicurare efficacemente l’inclusione delle persone LGBTIQ nella società o che si occupi di reprimere con risolutezza atteggiamenti discriminatori, stigmatizzanti e violenti nei loro confronti.

Legge anti LGBTIQ in Ungheria: atto di ingerenza da parte degli Stati membri dell’Unione Europea?

Nello scenario europeo, una “querelle” dello stesso si è scatenata a seguito dell’approvazione da parte del parlamento ungherese di una legge che vieta la condivisione di qualsiasi contenuto che promuova l’omosessualità o il cambio di sesso a chiunque abbia meno di 18 anni.

In occasione de Consiglio Europeo tenutosi lo scorso 24 giugno, numerosi Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’Unione hanno immediatamente manifestato la loro ferma opposizione al premier Ungherese rispetto alla predetta legge, in quanto considerata un vero e proprio attentato alla democrazia, all’uguaglianza e alla libertà.

Ebbene, dette contestazioni sono state da taluni qualificate come atto di ingerenza statale nei confronti di un altro Stato sovrano, al pari del discusso intervento Vaticano sul ben noto Ddl Zan.

Al riguardo, non appare superfluo precisare che il principio di non ingerenza, fondamentale per il mantenimento di relazioni internazionali pacifiche tra gli Stati, ribadito anche nell’Atto di Helsinki del 1975, pone l’obbligo a carico di tutti gli Stati di non interferire negli affari interni di un altro Stato e trova il suo fondamento nel principio che stabilisce l’uguaglianza sovrana fra gli stessi.
Ora, al di là della discutibilità nella forma e nella sostanza della nota Vaticana, le recenti contestazioni mosse dagli Stati Europei e dalle Istituzioni UE nei confronti del governo ungherese non sembrano potersi qualificare come atti di ingerenza da parte di attori statuali e non statuali nei confronti di un altro Stato sovrano.

L’eccepita violazione del suddetto principio è, invero, totalmente avulsa da qualsivoglia ragione di carattere giuridico se si pensa che gli Stati membri dell’Unione possono attivare, ai sensi dell’art. 7 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), già una procedura di pre-allarme allorquando vi sia un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2, ossia della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e delle minoranze su cui si fonda l’Unione.

In forza di detta procedura vengono indirizzate allo Stato membro in questione delle raccomandazioni e, solo in caso di constatazione dell’esistenza di una violazione grave e persistente, il Consiglio può decidere di sospendere alcuni diritti nei confronti di quest’ultimo.

Trattasi nientemeno che dei valori che ogni Stato europeo che domanda di diventare membro dell’Unione deve rispettare ed impegnarsi a promuovere.

Ebbene, proprio le predette condizioni per l’ammissione, oltre al rispetto e gli adattamenti ai trattati su cui è fondata l’Unione Europea, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri dell’Unione e lo Stato richiedente e sottoposto a ratifica – così entrando a far parte dei singoli ordinamenti nazionali – da tutti gli Stati contraenti, con conseguente obbligo in capo agli stessi di adempiervi dando piena attuazione al contenuto.

Gli Stati aderenti, dunque, assumono un vero e proprio obbligo in quanto non solo devono dimostrare di rispettare i valori di cui all’art. 2 TUE, ma assumono altresì l’impegno formale di promuoverli, insieme ai Trattati istitutivi, tanto sul piano interno che su quello internazionale.

La violazione degli obblighi da parte degli Stati membri dei Trattati e dei principi ivi sanciti, che può estrinsecarsi sia mediante condotte commissive – ad esempio, come nel caso ungherese, adottando atti normativi interni contrari ai trattati e ai suoi principi – che omissive – ossia omettendo di compiere qualunque condotta necessaria alla promozione e attuazione degli atti comunitari e dei principi -, consente tanto a ciascuno degli Stati membri quanto alla Commissione di attivare il cd. ricorso per inadempimento o infrazione davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ad esito del giudizio, la Corte potrà comminare allo Stato accertato inadempiente il pagamento di una sanzione.

In conclusione, il complesso quadro normativo brevemente riportato consente di affermare che le contestazioni mosse al governo ungherese da parte degli Stati membri (a differenza dell’intervento Vaticano) non siano affatto qualificabili come atti di ingerenza ma, al contrario, eccezioni pressoché legittime della violazione dei principi e valori oggetto degli accordi di adesione e dei Trattati istitutivi da parte dello Stato Ungherese che, in quanto Paese membro, è giuridicamente obbligato al loro rispetto e promozione anche all’interno dell’ordinamento nazionale mediante l’emanazione di norme che siano lo specchio di quei valori che costituiscono la colonna vertebrale dell’Unione Europea.Avv. Eleonora Pintus, Internazionalista e diritto dell’Unione Europea

Eleonora PintusViola Zuddas, Avvocati

L’amore ai tempi del Covid

È ormai trascorso oltre un anno dall’inizio della pandemia da COVID-19 che ha modificato profondamente le abitudini di vita delle persone. La grande incertezza sul futuro ha ingenerato condizioni di forte stress sfociando spesso in stati emotivi difficili da gestire: allerta, preoccupazione, sgomento, sino ad arrivare a manifestazioni disfunzionali quali ansia, panico e addirittura sintomi post-traumatici.

La quarantena, necessaria per fronteggiare l’emergenza, ha sconvolto e continua a sconvolgere gli equilibri famigliari. Dai dati emerge chiaramente come la coppia sia una delle categorie maggiormente colpite. Secondo l’Associazione Nazionale Divorzisti Italiani, l’aumento nel numero di separazioni tra il 2019 ed il 2020 è stato pari al 60%.

Tra i principali motivi di tensione annoveriamo la permanenza forzata tra le mura domestiche, causa smart working o perdita del lavoro, il maggiore coinvolgimento nelle attività scolastiche dei figli nonché la nuova organizzazione dei tempi e degli spazi, o ancor peggio l’impossibilità di ricavarne di propri.

All’estremo opposto ci sono le situazioni di distanziamento forzato.

Le cause sono molteplici: professioni, come quelle sanitarie, che espongono al rischio di contagio ed obbligano all’isolamento domiciliare permanente o altre che costringono al lavoro in sedi distanti da casa e risentono dalle attuali limitazioni, di natura pratica e legale, agli spostamenti a lungo raggio.

Ma l’isolamento forzato e prolungato, tanto quanto la distanza, sono solo fattori di malessere esterni alla coppia.
Essi possono fungere da amplificatore di un disagio preesistente senza essere la reale causa di un’eventuale crisi.

Disagi e conflitti di varia natura sono infatti parte integrante di ogni relazione senza necessariamente minacciarne la stabilità.

Si parla di crisi solo quando il disagio è duraturo ed accompagnato da un sentimento di impotenza, conseguenza di innumerevoli tentativi di appianamento andati a vuoto.

Per comprendere le dinamiche interne ad un rapporto sentimentale dobbiamo necessariamente far riferimento alla teoria dell’attaccamento. Esiste infatti un filo diretto tra la qualità del legame instaurato con le figure significative dell’infanzia (caregivers) ed i legami instaurati in età adulta. Questo perché il bambino in base alle esperienze vissute costruisce degli schemi mentali chiamati MOI (Modelli Operativi Interni) che si porterà dietro, per dirlo con le parole di Bowlby, dalla culla alla tomba. Dott.ssa Stefania Persico, psicologa e psicoterapeuta

I MOI vengono costantemente impiegati dall’individuo come chiave di lettura nella rappresentazione di sé, nelle interazioni con gli altri e nell’interpretazione del mondo. Sono un patrimonio di memorie relazionali implicite che rimangono attive per tutta la vita e che ci portano a ricercare, anche nella scelta del partner, le esperienze che conosciamo. Ciò non significa che il nostro destino sia già scritto. Esperienze emozionali e relazionali correttive, ripetendosi nel tempo, possono sovrascriversi totalmente o parzialmente ai modelli precedentemente appresi e modificarli.

Quando due persone entrano in relazione portano all’interno della coppia i propri MOI ed il proprio stile di attaccamento (sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ambivalente, disorganizzato). Senza entrare nei dettagli di queste complesse ed ampiamente studiate categorie, è facilmente intuibile come legami sicuri possano generalmente offrire superiori livelli di benessere psicologico rispetto a legami insicuri. Questi ultimi generano spesso malessere e disagio per la minore disponibilità di strategie di coping (l’affrontare/il fronteggiare le difficoltà) da impiegare nei momenti di crisi.

Ad esempio, se un individuo con uno stile di attaccamento insicuro-ambivalente si considera immeritevole di amore difficilmente riuscirà a fidarsi del partner: vivrà, pertanto, il rapporto con la costante paura di essere abbandonato mettendo in atto meccanismi di controllo, continua ricerca di rassicurazione e manifestando livelli incontrollabili di gelosia.

Adulti con uno stile disorganizzato, estremamente disfunzionale, vivranno invece un rapporto caratterizzato da forte instabilità, accesi conflitti sino ad arrivare a comportamenti di sopraffazione e violenza.

In estrema sintesi, la coppia entra in crisi nel momento in cui non riesce più a rinegoziare il legame attraverso discussioni e litigi costruttivi, smette di essere cooperativa e sente di non disporre più delle risorse necessarie al raggiungimento di un compromesso che garantisca una relazione sentimentale gratificante. Dott.ssa Stefania Persico, psicologa e psicoterapeuta

Come già accennato, la pandemia da COVID-19 ha solo esacerbato conflitti esistenti, rompendo equilibri già fragili. Con molta probabilità, la maggior parte delle crisi ad essa attribuite erano già in corso in fase pre-pandemica. Banalmente però, quando si è concentrati su molteplici attività come lavorare, fare la spesa, portare i figli a scuola, andare in palestra, uscire con gli amici, vedere i parenti non si ha il tempo per soffermarsi sulle difficoltà relazionali.
Solo nel momento in cui parte di questi fattori di distrazione sono improvvisamente venuti meno non è stato più possibile per molte coppie continuare a negare l’evidenza.

In ambito psicologico, la crisi non ha necessariamente un’accezione negativa. Al contrario, viene considerata un’opportunità di cambiamento, di crescita, di ridefinizione della propria identità e della propria autostima.

Per evitare di cadere preda del dolore e dell’angoscia è però indispensabile riorientarsi.
La terapia individuale o di coppia rappresenta un notevole aiuto in tal senso.
Consente infatti di analizzare la situazione da un punto di vista differente, quello di uno specialista con l’esperienza e gli strumenti necessari per farlo con distacco ed obiettività.

La terapia aiuta ad operare scelte più consapevoli nella direzione del cambiamento costruttivo e di un’evoluzione personale e del rapporto. Aiuta anche, quando altre strade non sembrano più percorribili, a maturare una scelta di separazione ed affrontare in maniera meno dolorosa e distruttiva la riorganizzazione del sistema che la dissoluzione di un rapporto inevitabilmente comporta.

Stefania Persico, Psicologa e psicoterapeuta

Mi sono laureata con il massimo dei voti in Psicologia con indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  Sociali presso l’Università degli Studi di Cagliari.

Ho conseguito la specializzazione quadriennale in psicoterapia della Gestalt ed in seguito mi sono formata come Terapeuta EMDR. Esercito la libera professione e l’attività di perito presso il mio studio di Cagliari in via Alghero 29.

Focus di diritto civile, diritto di famiglia Avv. Francesco Sanna

Conflittualità tra i coniugi e affidamento dei figli
Dal focus della dott.ssa Stefania Persico abbiamo appreso che la convivenza forzata o il distanziamento obbligatorio, imposti entrambi da ragioni sanitarie, ha causato l’aumento della conflittualità all’interno della coppia e, spesso, ha portato alla dolorosa decisione di separarsi.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Il reato di maltrattamenti in famiglia: presupposti e “violenza assistita”
Il tema dei maltrattamenti in famiglia, specie negli ultimi anni e, in particolare, durante il periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, ha assunto sempre maggiore rilievo, anche a fronte dell’aumento considerevole delle richieste di assistenza da parte delle vittime di violenza domestica e di genere.

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Focus di diritto civile, diritto di famiglia • Avv. Viola Zuddas

Il tradimento e l’addebito della separazione
Come già anticipato dalla Dott.ssa Stefania Persico nel suo focus, la pandemia da COVID-19 ha modificato profondamente le abitudini di vita delle persone e la quarantena, indispensabile per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha sconvolto gli equilibri familiari.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Litigi tra genitori – figli e disaccordo al vaccino. L’intervento dell’Unione Europea sui diritti dei minori.
È noto che le restrizioni derivanti dall’emergenza da Covid-19 hanno messo a dura prova il nostro stile di vita e la nostra quotidianità.

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In linea di principio, le ipotesi di responsabilità medica astrattamente ipotizzabili nella cura dei malati di COVID-19 non differiscono da quelle nelle quali possono generalmente incorrere i sanitari impegnati a contrastare una qualsiasi altra patologia infettiva e non

Tuttavia, l’attuale emergenza epidemica ha imposto il confronto con elementi di criticità fino ad oggi sconosciuti, quali: il confrontarsi con un virus e con una malattia ancora oggi non conosciuti appieno e, purtroppo, di facile e veloce diffusione; la smisurata e improvvisa quantità di malati si è rivelata superiore rispetto alla disponibilità delle risorse necessarie ad affrontarla, dai dispositivi di protezione individuale agli apparecchi di ventilazione forzata ai posti di terapia intensiva; l’insufficienza di sanitari specializzati ha determinato le strutture a far ricorso a medici appartenenti ad altre specializzazioni, che si sono così trovati ad operare in campi fuori dalle proprie competenze e per giunta senza copertura assicurativa.

Alla luce del quadro appena delineato, gli operatori del diritto hanno fin da subito evidenziato la possibile nascita del problema di una abnorme ed ingiustificata esposizione giudiziaria in danno del personale sanitario. Tant’è che erano state presentate varie proposte di emendamento del decreto “Cura Italia”, le quali avevano come fine ultimo quello di introdurre norme specifiche atte a limitare le fattispecie di responsabilità medica per eventi avversi alla salute dei pazienti colpiti dal COVID-19.

Con il ritiro di detti emendamenti la questione è rimasta irrisolta e ad oggi vi sono sostanzialmente due correnti di pensiero: una secondo la quale il nostro ordinamento è già strutturato in modo da evitare gli eccessi paventati e l’altra a mente della quale sarebbe invece opportuno intervenire con una normativa ad hoc.

In ordine alla tematica in parola pare opportuno soffermarsi sulla portata dell’art. 2236 c.c.

L’articolo 2236 c.c., rubricato ‹‹Responsabilità del prestatore di opera››, prevede una limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave per il prestatore d’opera professionale che si sia trovato ad affrontare «problemi tecnici di speciale difficoltà» nell’esecuzione della prestazione. Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

La norma in analisi impone, quindi, di valutare la colpa del prestatore d’opera alla luce della particolare difficoltà della prestazione nel caso concreto, costituendo così, da un lato, una specificazione della più generica nozione di diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., e, dall’altro lato, un bilanciamento tra le opposte esigenze di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiustificate rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.

In virtù delle considerazioni testé esposte diversi interpreti considerano il dettato di cui all’articolo 2236 c.c. quale vero e proprio argine alla proliferazione delle azioni giudiziarie contro i sanitari per addebiti da responsabilità medica nel frangente del COVID-19.

Ad ogni modo, a prescindere dall’opportunità di un tale richiamo normativo, è principio generale quello secondo cui non esiste colpa ove si ritenga che l’agente non potesse tenere una condotta difforme da quella effettivamente adottata. Il concetto di inesigibilità, del resto, costituisce da sempre il limite di imputazione della responsabilità giuridica.

In buona sostanza, calando tali principi al particolare momento storico che viviamo, si tratta di valutare se fosse esigibile, da parte degli operatori e/o della struttura sanitaria, un contegno diverso da quello tenuto nel caso concreto, in termini di impegno professionale, di disponibilità delle risorse, di previsione dell’assetto organizzativo: il tutto alla luce dell’incontestabile eccezionalità dell’evento infettivo che il nostro Sistema Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare. Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

E allora, stabiliti i termini della questione, è verosimile ritenere che risulterà assai arduo il riconoscimento giudiziale di una ipotesi di colpa sanitaria per vicende cliniche connesse al coronavirus, perciò il problema della responsabilità di medici e ospedali coinvolti nella lotta all’epidemia è destinato ad autolimitarsi, e troverà probabilmente agevole soluzione nella sua generalizzata esclusione, fatte salve eventuali ed episodiche fattispecie in cui si siano verificate macroscopiche violazioni delle leges artis.

D’altronde, il principio di ragionevolezza, che affonda le sue radici nell’articolo 3 della Costituzione, comporta quale corollario ineludibile il dovere di trattare in modo uguale situazioni uguali e di trattare in modo diverso situazioni diverse. Dunque, poiché la fase di emergenza per sua stessa natura non può essere considerata uguale alla situazione ordinaria, va da sé che la materia della responsabilità medica ai tempi del COVID-19 non può che essere giudicata tenendo bene a mente e in giusta considerazione lo specifico momento storico che stiamo vivendo.

Francesco Sanna, Avvocato

 

Uno studio recentissimo dell’ISS svolto in collaborazione con l’Istituto Farmacologico Mario Negri, presentato il 31 maggio scorso in occasione della giornata mondiale senza tabacco, ha messo in evidenza come la pandemia abbia cambiato le abitudini degli italiani anche rispetto al fumo.

Infatti, se nei primi mesi del 2020 vi è stata una considerevole riduzione del consumo di tabacco, nei primi mesi del 2021 è stato registrato un aumento di 1,2 milioni di fumatori.

Un ruolo importante nell’aumento dei fumatori è stato svolto dalle sigarette elettroniche, sia quelle a tabacco riscaldato che le cosiddette e-cig: infatti, il loro utilizzo favorisce, da una parte, l’iniziazione al fumo e, dall’altra, contribuisce alla ricaduta nel consumo di sigarette tradizionali, ostacolandone in concreto la cessazione. Avv. Viola Zuddas, Civilista

Si pensi, poi, che secondo i dati forniti dall’Oms sono più di 8 milioni le persone che muoiono ogni anno a causa delle gravi e numerose patologie correlate al consumo di tabacco, come malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie e diabete.

A ciò si aggiunga che si è ormai consolidata anche l’evidenza scientifica secondo cui i fumatori hanno maggiori probabilità di sviluppare una forma grave di Covid-19 rispetto ai non fumatori.

Ebbene, in un contesto simile su chi ricade la responsabilità per i danni che una persona riporta per il consumo di sigarette?

Per rispondere a questa domanda bisogna da subito precisare che, negli ultimi decenni, è cresciuta la consapevolezza delle persone rispetto alla dannosità del tabagismo.

Infatti, è pur vero che qualche decennio fa le persone iniziavano a fumare sigarette sin da giovani, in quanto era un’abitudine piuttosto diffusa per ragioni culturali, sociali o di costume; tuttavia, adesso sono ben note le conseguenze che il fumo ha sull’organismo grazie anche a campagne di informazione promosse dallo Stato e da diversi enti ed associazioni.

Pensiamo, ad esempio, agli “avvertimenti” che nei primi anni 2000 sono comparsi sui pacchetti di sigarette e che contengono messaggi che descrivono i danni alla salute provocati dal fumo, accompagnati, in alcuni casi, da foto che rappresentano le conseguenze nocive sul nostro organismo.Avv. Viola Zuddas, Civilista

La dannosità del fumo, quindi, costituisce ormai da molto tempo dato di comune esperienza: il fumare, dunque, è un atto di volizione libero ed autonomo da parte di una persona che, pur consapevole della sua dannosità, sceglie comunque di fumare e, di conseguenza, di esporsi volontariamente ad un rischio per la salute.

A nulla rileva che le sigarette contengano delle sostanze tali da ingenerare uno stato di bisogno con dipendenza psichica e fisica che indurrebbero le persone a continuare a fumare.

Sul punto, la Corte di Cassazione è infatti costante nell’affermare che debba escludersi la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei produttori / distributori di sigarette ed il danno derivato al soggetto in conseguenza del fumo, in quanto il prodotto finale dell’attività produttiva (ossia la sigaretta) non ha in sé una capacità di provocare situazioni dannose: invero, può diventare dannoso, e quindi pericoloso, l’abuso di sigarette specie se reiterato nel tempo.

Pertanto, è allo stesso fumatore che viene imputata la responsabilità per i danni alla propria salute, soprattutto quando abbia consumato sigarette in modo smodato, nonostante gli avvertimenti apposti sui pacchetti.

Viola Zuddas, Avvocato

Domani, 8 giugno, si celebra la giornata mondiale degli Oceani, il cui tema è l’oceano come “fonte di vita e sostentamento”.

Questa giornata si colloca, in realtà, in un contesto ben più ampio poiché lo scorso primo giugno è stato inaugurato dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO, con la Commissione Internazionale Oceanografica, il “Decennio delle Scienze Marine per lo Sviluppo Sostenibile degli Oceani e dei Mari”, con lo scopo di promuovere soluzioni a livello globale per proteggere gli oceani e le loro risorse.

Come sappiamo, gli oceani ed i mari svolgono un ruolo fondamentale nel nostro pianeta, in quanto non solo ospitano degli ecosistemi importantissimi per la biodiversità ma contribuiscono alla regolazione del clima: infatti, sulla base di studi recenti è emerso che oceani e mari assorbano mille volte più calore dell’atmosfera e che, fino ad oggi, abbiano trattenuto il 90% dell’energia in più derivante dall’incremento dei gas serra dovuti all’azione umana.

Come abbiamo già visto nell’articolo precedente, in Italia, il 26 febbraio scorso è nato ufficialmente il Ministero della Transizione ecologica (cosiddetto “MiTE”) che, tra gli altri obiettivi, si pone quello di tutelare la biodiversità, gli ecosistemi ed il patrimonio marino-costiero nonché salvaguardare il territorio e le acque.

A tale ultimo proposito, giova ricordare che, a partire dagli anni ’80, sono state istituite le aree marine protette (cosiddette “AMP”), ovvero quegli ambienti marini dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere.

La Sardegna vanta cinque aree marine protette: in particolare, l’isola di Mal di Ventre, nella penisola del Sinis, è stata istituita alla fine degli anni ‘90 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’ambiente marino e costiero all’interno dell’area delimitata e, altresì, di amministrare le attività sostenibili in esso consentite. Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Peraltro, l’area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre è stata inserita tra le dieci AMP italiane, alle quali è riconosciuto lo status di ASPIM (Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea), grazie al quale viene adottato un approccio internazionale di cooperazione per la gestione, conservazione e protezione delle specie protette, nonché una costante attività di monitoraggio e salvaguardia delle stesse.

Ebbene, le aree marine protette sono state istituite con le Leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 che, ancora oggi, costituiscono lo strumento giuridico principale per garantire la gestione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico di zone marittime e costiere circoscritte che, per conformazione e caratteristiche, sono considerate particolarmente vulnerabili e, pertanto, meritevoli di specifica protezione.

Le aree marine protette rientrano, infatti, nella nozione di “aree naturali protette”, tra le quali figurano, altresì, i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le zone umide di importanza internazionale, i siti della Rete Natura 2000 e le altre aree naturali protette cd. minori.

Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (si veda, nella specie, Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950), l’elenco contenuto nella normativa di riferimento non è da intendersi tassativo e immutabile, bensì uno strumento aggiornabile nel corso del tempo.

Istituite con Decreto Ministeriale, le aree marine protette sono suddivise in tre differenti livelli di protezione in relazione alla zona in cui ci si trova e, precisamente:

Zona A o riserva marina integrale: è l’area di maggior valore ambientale; in essa sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio,
Zona B o riserva marina generale: in essa è consentito il compimento di alcune attività che devono comunque assicurare un basso impatto sull’ecosistema,
Zona C o riserva marina parziale: in essa è consentito il compimento di alcune attività che devono comunque assicurare un modesto impatto sull’ecosistema.

La gestione delle AMP è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, ma il Ministero dell’Ambiente partecipa ai relativi oneri di spesa, mediante un sistema di riparto.

Peraltro, proprio l’aspetto gestionale ed economico -spesso lasciato ai Comuni interessati- rappresenta, a dire delle associazioni ambientaliste, il punto più debole della disciplina di settore.

Infatti, è da diversi anni che viene invocata una riforma organica della legislazione sulle aree protette, sul presupposto della mancanza di un approccio unitario che, operando sia a livello nazionale che europeo, consenta di creare un coordinamento e una programmazione efficace, garantendo il pieno coinvolgimento anche della collettività locale.

La tutela e i divieti

La già citata Legge quadro n. 394 del 1991 ha anticipato l’emanazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, con la quale è stata creata una rete ecologica di zone speciali protette –denominata “Natura 2000”- finalizzata all’istituzione di un sistema generale di protezione di talune specie di flora e fauna, attraverso l’introduzione di specifici divieti.

In particolare, l’art. 19, co. 3, della L. 394/91, tutt’ora in vigore, individua un elenco di attività vietate nelle AMP, tra le quali figurano: la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali; l’introduzione di armi, esplosivi e di ogni altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché la navigazione a motore e ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Ad essere punite, quindi, non sono soltanto quelle condotte concretamente e immediatamente lesive del patrimonio ambientale, come ad esempio la pesca o il danneggiamento, ma anche condotte che, sulla base di un accertamento presuntivo, risultano suscettibili di mettere in pericolo il bene ambiente, come ad esempio la navigazione a motore o l’introduzione nell’AMP di armi ed esplosivi.

In altre parole, è stata disposta una tutela anticipata che arretra la soglia di punibilità e sanziona anche quelle condotte prodromiche al danno ambientale, cioè potenzialmente capaci di cagionarlo e, quindi, vietate a prescindere dall’effettivo verificarsi dello stesso. Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Per chiarire meglio la portata applicativa della legge italiana, può essere utile fare un esempio pratico, richiamando la sentenza n. 6726 del 12 febbraio 2018, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla fattispecie di illecita effettuazione di attività di pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta.

La vicenda approdata dinnanzi ai Supremi Giudici aveva ad oggetto due imputati che erano stati sorpresi nei pressi di alcune imbarcazioni di loro proprietà e, in particolare, uno di essi era stato rinvenuto in acqua, mentre imbracciava un fucile da caccia subacqueo.

Sebbene all’interno dell’imbarcazione di quest’ultimo, al momento dell’accertamento, non fosse stato rinvenuto il pescato, la Corte di legittimità ha comunque ritenuto configurata la fattispecie di cui all’art. 19, co. 3, lett. a) della L. n. 394/91, ossia “la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali”.

Infatti, alla luce di quanto detto finora, perché risulti integrata la contravvenzione in parola non occorrerebbe la concreta verificazione del danno.

Ritenuto, da un lato, che l’elenco delle condotte vietate non debba intendersi in maniera assoluta e tassativa, ma un’esemplificazione di comportamenti che il Legislatore intende impedire e, dall’altro, che sussiste un’anticipazione della soglia di punibilità, sarebbe sufficiente il compimento di condotte che risultano comunque idonee e strumentali alla compromissione del bene giuridico protetto.

Pertanto, il fatto stesso che l’imputato sia stato colto in acqua e con il fucile da caccia –il cui porto all’interno dell’AMP risulta comunque vietato, ai sensi del già citato art. 19, co. 3, lett. d), della Legge quadro- è elemento dirimente per ritenere che il medesimo fosse intento a compiere nell’AMP attività di pesca subacquea, che risulta vietata e, perciò, punibile.

Ad ogni modo, è solo attraverso un efficace e costante sistema di monitoraggio e controllo del territorio che è possibile garantire l’effettiva tutela delle AMP, ciò anche in funzione preventiva e come deterrente per tutte quelle condotte lesive del bene protetto.

Claudia PirodduViola Zuddas, Avvocati

Il prossimo 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente, il cui tema quest’anno sarà il “Ripristino degli ecosistemi”: l’obiettivo, dunque, è quello di prevenire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta e di interrompere lo sfruttamento della natura per promuoverne la guarigione.

Questa data è stata scelta perché il 5 giugno 1972, durante la conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano, ha preso forma il progetto dell’Onu con cui gran parte degli stati membri delle Nazioni Unite, le agenzie specializzate ONU ed altre organizzazioni internazionali si sono posti l’obiettivo di tutelare l’ambiente.

In Italia, il 26 febbraio scorso è nato ufficialmente il Ministero della Transizione ecologica (cosiddetto “MiTE”), che ha sostituito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e che si pone l’obiettivo di:

  • tutelare la biodiversità, gli ecosistemi ed il patrimonio marino-costiero nonché salvaguardare il territorio e le acque,
  • attuare politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, realizzando programmi di collaborazione bilaterale specialmente con i paesi maggiormente vulnerabili ed esposti ai rischi dei cambiamenti climatici,
  • garantire uno sviluppo sostenibile, mirando all’efficienza energetica ed all’economia circolare, gestendo in maniera integrata il ciclo dei rifiuti e promuovendo la bonifica dei siti d’interesse nazionale,
  • valutare l’impatto ambientale delle opere strategiche, ponendo l’obiettivo di contrastare l’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e di ridurre i rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati.

Grazie al contributo delle numerosissime campagne di sensibilizzazione (prima tra tutte, quella promossa da Greta Thumberg che ha fondato il movimento Fridays For Future che, anche in Italia, svolge un ruolo da protagonista su questi temi), i tempi sono maturi per completare anche la disciplina costituzionale relativa alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Infatti, questi principi rappresentano una priorità per la società italiana nell’ambito delle sfide globali e, dunque, devono sicuramente essere disciplinati in maniera organica pure nella Costituzione, dove attualmente all’art. 9 si legge soltanto un breve riferimento alla «tutela del paesaggio».

Per tale motivo, è stato proposto un disegno di legge che prevede la modifica del citato art. 9 Cost. al quale verrebbe aggiunto il terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni». Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Questa modifica, se accolta, consentirebbe di tutelare in maniera più stringente l’ambiente e tutti gli esseri viventi che lo compongono, partendo dal concetto di “sviluppo sostenibile” che rappresenta un elemento indispensabile per l’affermazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive nel rispetto delle risorse naturali disponibili.

Ad ogni modo, nonostante, ad oggi, non venga espressamente menzionato tra i principi fondamentali della Costituzione, l’ “ambiente” è considerato un bene giuridico di valore costituzionale primario e assoluto.

Ciò è possibile attuando il richiamo, da un lato, alla tutela del paesaggio di cui all’art. 9, nella quale viene ricompresa sia la tutela ecologica e l’interesse alla conservazione dell’ambiente naturale, e, dall’altro lato, alla tutela della salute prevista nell’art. 32, ove viene collocata anche la salvaguardia dell’ambiente in cui vive l’uomo.

A garanzia della tutela dell’ambiente, l’ordinamento italiano prevede diversi illeciti sia di natura amministrativa che penale, contenuti principalmente nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), nonché nel codice penale.

Proprio nell’ottica di consentire una maggiore protezione dei beni naturali e della salute, con la Legge n. 68/2015 si è proceduto ad una vera e propria riforma dei reati ambientali, che pone al centro la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi in quanto tali.

L’intervento normativo in parola è culminato con l’introduzione del Titolo VI-bis del codice penale, che prevede numerose fattispecie che vanno dal reato di inquinamento ambientale, all’associazione per delinquere nei reati ambientali, nonché all’ipotesi a lungo controversa di disastro ambientale.

A tale riguardo, proprio qualche giorno fa, la Corte di Assise di Taranto, con una sentenza da molti considerata “storica”, ha condannato a pene severissime i vertici amministrativi della più grande acciaieria d’Europa, l’ EX ILVA, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale.

Secondo i giudici di primo grado, negli anni, il noto stabilimento siderurgico avrebbe realizzato il massiccio sversamento nell’aria di sostanze nocive per la salute e per l’ambiente, cagionando malattie e morte soprattutto nella popolazione residente nei quartieri in cui sorge e tutt’ora opera l’azienda, oltre che l’avvelenamento di bestiame e prodotti alimentari.

Il reato di “disastro ambientale”

Una delle principali novità introdotte con la riforma dei reati ambientali è costituita dal delitto di disastro ambientale, disciplinato nell’art. 452 quater c.p., che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale ponendo in essere, alternativamente, una delle ipotesi descritte dalla norma, ovvero:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Nell’ultimo comma è prevista una circostanza aggravante che ricorre nell’ipotesi in cui il disastro venga prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico-artistico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Al fine di rafforzare la tutela del bene “ambiente”, per condotta “abusiva” deve intendersi non soltanto quella perpetrata in assenza delle prescritte autorizzazioni o in presenza di autorizzazioni illegittime o non commisurate al tipo di attività esercitata, ma altresì quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali e di prescrizioni amministrative.

La portata della riforma è senza dubbio molto significativa.

Infatti, prima delle modifiche, tali eventi venivano ricondotti unicamente nella fattispecie generale del cd. disastro innominato, di cui all’art. 434 c.p., posto a tutela della sola incolumità pubblica, non potendosi prescindere dal danno o dalla messa in pericolo delle persone.

L’attuale reato di disastro ambientale garantisce, invece, la tutela diretta dell’integrità dell’ambiente, in una prospettiva ecocentrica.

La norma, tuttavia, punisce indirettamente anche le conseguenze che la condotta lesiva dell’ecosistema produce nei confronti dell’incolumità pubblica, poiché –ed è questo il cuore della riforma- il Legislatore ha voluto dare attuazione al principio secondo il quale la tutela della vita e dell’integrità fisica muove sempre dalla tutela preliminare della salubrità dell’ambiente (Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2018, n. 29901). Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Oltre all’ampliamento delle condotte punibili poste in essere sia da privati che dagli enti e all’inasprimento delle pene, come efficacia deterrente e in funzione preventiva, giova segnalare che, proprio nell’ottica del ripristino degli ecosistemi, il codice penale prevede nell’art. 452 decies un trattamento sanzionatorio più favorevole nel caso del cd. ravvedimento operoso.

Tale ipotesi ricorre qualora l’autore del reato ambientale si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Ad ogni modo, partendo dal presupposto che tutelare l’ambiente significa tutelare l’uomo, lo strumento repressivo non può da solo risolvere le innumerevoli problematiche connesse alla tematica ambientale.

È necessario, piuttosto, che vengano adottate al più presto politiche volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, che consenta “alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”, in modo tale che la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell’ambiente vadano di pari passo.

Claudia PirodduViola Zuddas, Avvocati

Come cambia l’approccio all’acquisto della casa ai tempi del Covid

Il Covid-19 ha avuto un impatto molto forte nel settore immobiliare, così come in qualsiasi altro ambito lavorativo: sta infatti contribuendo a rivedere la geografia della domanda e le necessità abitative dei potenziali acquirenti.

Durante la quarantena tante persone hanno realizzato di vivere in una casa che effettivamente non è funzionale nella suddivisione degli spazi e magari è lontana da aree verdi o dal mare: durante questi mesi, quindi, la presenza di spazi troppo esigui e privi di una terrazza o di un giardino ha sicuramente accentuato la sensazione di chiusura.

Ad essere cambiate sono quindi le priorità domestiche.

Ecco che a mutare è l’approccio del cliente al concetto stesso di casa.

Il nostro lavoro ci porta ad avere a che fare con una moltitudine di persone, cerchiamo di entrare in sintonia con ognuno di loro per riuscire a capire esattamente che cosa vogliono e che cosa cercano: dopotutto li supportiamo nell’acquisto più importante della loro vita.

Tante persone, famiglie o single e tanti budget. Che cosa li accomuna? I nuovi requisiti che la loro futura casa deve avere.

I mesi di quarantena hanno portato a vivere le quattro mura domestiche in maniera poliedrica: la casa si è trasformata anche in palestra o scuola di cucina o ristorante e a questo si è unito il nuovo modo di lavorare, lo smart- working, che ha comportato la necessità di riorganizzare gli ambienti interni.

Emerge, dunque, un quadro del tutto nuovo, una casa dalle mille sfaccettature.

Le persone, pertanto, hanno iniziato a cercare fondamentalmente immobili con spazi più ampi, soluzioni indipendenti o semi-indipendenti, nelle vicinanze di aree verdi o vicino alla spiaggia, con metrature più generose anche per la nuova necessità del lavoro da casa.Tiziana Mereu, Agente immobiliare

Nelle richieste che gestiamo compare come condicio sine qua non almeno una di queste caratteristiche.

La costante dello smart working ha fatto sorgere, poi, la necessità di avere un vano ad esso completamente dedicato dove sarà possibile sopperire alla mancanza di privacy registrata durante il lockdown.

Se prima della pandemia si viveva la casa unicamente a fine giornata come un semplice dormitorio e si dava scarsa importanza a certi aspetti, ora, i nuovi tempi che stiamo vivendo, ci portano a riscoprire l’importanza di possedere un giardino o ampi balconi e terrazze come estensione dello spazio interno.

Questo garantisce più libertà di movimento dentro e fuori casa.

Mi rendo conto, in base alle richieste che riceviamo, che le persone hanno riscoperto la necessità di coltivare un hobby o delle passioni come, ad esempio, un orto (in giardino o in balcone poco importa).

Si tratta di una vera e propria rivincita per queste pertinenze, che prima, in particolare il giardino a causa della manutenzione che richiede, venivano snobbate.

A essere cambiata è anche la domanda dei single: se prima puntavano sui bilocali, piccoli, pratici e facilmente gestibili, ora si orientano su abitazioni leggermente più grandi, che consentono loro di destinare una parte della casa al già citato smart working o da dedicare allo svago.

L’incertezza di viaggiare e le limitazioni alle valvole di sfogo hanno messo per ognuno, nessuno escluso, al centro di tutto la casa, che deve essere dotata di tutti i comfort e dove ogni dettaglio non può essere trascurato.

La casa oggi più che mai deve rispecchiare quello che siamo e deve permetterci di esprimerci senza chiusure o limitazioni di spazio.

 

Tiziana Mereu, Agente immobiliare

Sono laureata in giurisprudenza e attualmente esercito la professione presso l’agenzia Intesa Immobiliare di Quartu Sant’Elena, in via Cagliari n. 40b. Sin dai tempi dell’università appassionata di immobili e arredo, dopo una parentesi da consulente del lavoro abilitato, ha prevalso la passione per questo mondo.

Con l’agenzia immobiliare forniamo servizi di compravendita, locazione, consulenza mutui, sempre in costante aggiornamento e sempre mettendo al primo posto le esigenze del cliente.

Focus di diritto tributario Avv. Francesco Sanna

Imposta di registro per l’acquisto della prima casa
In generale, l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986.
L’articolo 1, parte I, nota II-bis della Tabella allegata a detto decreto e ss.mm. sancisce l’applicazione dell’imposta di registro nel termine fisso del 2% nel caso in cui il trasferimento avvenga tra privati e abbia ad ‹‹oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis).››.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

L’agente immobiliare non comunica il difetto di abitabilità dell’immobile: è truffa contrattuale
Cosa accade nel caso in cui si acquista un immobile nella convinzione che lo stesso abbia determinate caratteristiche e, successivamente, si scopre che l’abitazione non corrisponde alle informazioni fornite dal venditore o dall’agente immobiliare al momento della vendita?

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Focus di diritto civile, contratti • Avv. Viola Zuddas

Quando spetta la provvigione al mediatore immobiliare?
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

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Focus di diritto internazionale e dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Esiste un diritto all’abitazione?
Il diritto “alla casa” si inserisce nell’ambito di una “tutela multilivello di diritti”, che coinvolge fonti internazionali, comunitarie e nazionali.

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