Quando il debitore risulta essere inadempiente, il creditore deve costituirlo formalmente in mora mediante diffida per iscritto con cui intima l’adempimento dell’obbligazione dovuta (ad esempio, il pagamento di una certa somma di denaro), e con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà con l’azione legale per la tutela dei propri interessi.
Qualora l’intimazione non sortisca alcun effetto, il creditore ha la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, impiegando – qualora vi siano i presupposti – uno strumento che gli consenta di tutelarsi in tempi brevi ed a costi contenuti.
Tale strumento è rappresentato dal decreto ingiuntivo.
Si tratta, nel dettaglio, di un provvedimento che viene emanato dal giudice a seguito di uno specifico procedimento instaurato da parte del creditore, ovvero il procedimento di ingiunzione, e che gli permette di ottenere, in pochi mesi, una pronuncia di condanna del debitore.
Quest’ultimo, quindi, è tenuto ad adempiere nel termine previsto dal decreto ingiuntivo poiché, in caso contrario, potrà andare incontro ad un procedimento esecutivo e subire, eventualmente, il pignoramento dei propri beni.
Il decreto ingiuntivo, dunque, è uno strumento rapido, efficace e poco costoso attraverso il quale, in presenza di certi requisiti previsti dalla legge, il creditore può ottenere tutela dei propri diritti.Avv. Viola Zuddas, Civilista
Tuttavia, si può fare ricorso a tale istituto soltanto nei casi espressamente disciplinati dal codice di procedura civile stante la peculiarità del rito.
Infatti, a norma degli artt. 633 – 656 c.p.c., il procedimento per ingiunzione può essere promosso soltanto su iniziativa di chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, e da chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
Ebbene, per ottenere la pronuncia di ingiunzione di pagamento o di consegna:
- il creditore deve dare prova scritta del diritto (ad esempio, con cambiali),
- il credito deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali, o il rimborso delle spese dell’avvocato,
- il credito deve riguardare onorari, diritti o rimborsi spettanti a notaio o altri professionisti, con tariffario legalmente approvato,
- se, invece, il diritto dipende da controprestazione o condizione, il creditore deve provare l’adempimento della sua prestazione o l’avveramento della condizione.
Questa fase del procedimento di ingiunzione ha carattere sommario, in quanto il debitore non partecipa al giudizio e non ha la possibilità di contestare le pretese del creditore.
Il giudice, se ritiene fondata la domanda proposta dal ricorrente, emana il decreto ingiuntivo con cui ingiunge al debitore il pagamento della somma dovuta, la consegna di cose determinate o, infine, il rilascio di un dato bene immobile.
Il creditore, poi, deve notificare il ricorso per ingiunzione ed il decreto ingiuntivo al debitore: è da questo momento, dunque, che quest’ultimo ha conoscenza del procedimento.
Il debitore può decidere di pagare la somma dovuta, consegnare la cosa determinata o rilasciare un dato bene immobile, seguendo le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati nel decreto ingiuntivo, oppure può proporre opposizione avverso il decreto.Avv. Viola Zuddas, Civilista
In questa seconda ipotesi, viene instaurato un giudizio a cognizione ordinaria che mira all’accertamento e alla verifica del diritto reclamato dal presunto creditore e delle opposte ragioni del debitore.
Tale procedimento si caratterizza per la presenza di entrambe le parti, le quali hanno gli strumenti per dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
All’esito del giudizio viene emanata una sentenza che può essere:
- di rigetto, se la domanda proposta dal debitore non sia fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva,
- oppure di accoglimento, se la domanda proposta dal debitore sia fondata e, quindi, il giudice revoca il decreto ingiuntivo o ne dichiara la nullità.
In definitiva, il decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere, qualora vi siano i presupposti previsti dalla legge, rapida tutela dei propri diritti a fronte di costi piuttosto contenuti: per tali motivi, esso rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dai creditori per soddisfare le proprie ragioni.