Si sa, la scelta del fotografo è uno degli aspetti più importanti legati all’organizzazione del matrimonio perché avere un bel servizio fotografico, unico e personalizzato, consente agli sposi di ricordare nel tempo le emozioni vissute nel loro giorno speciale.
Per questo motivo, la scelta del fotografo avviene sempre con grande cura e con diversi mesi d’anticipo in modo tale da poter concordare, per tempo, non solo lo stile fotografico da dare al reportage del matrimonio ma, anche, il budget da destinarvi.
Quest’ultimo, infatti, può variare in relazione alla complessità del servizio fotografico ed alle prestazioni ulteriori che gli sposi possono eventualmente scegliere per immortalare i momenti più importanti della giornata.
Ma cosa accade se il fotografo, dopo aver immortalato ogni dettaglio della preparazione degli sposi, della cerimonia e della festa, non consegna loro il servizio fotografico?
La risposta a questo interrogativo ci viene fornita dalla Corte di Cassazione che, pronunciatasi in numerosi casi simili a quello descritto, ha chiarito che gli sposi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivato dall’inadempimento del fotografo.
Difatti, quest’ultimo e gli sposi sono legati da un contratto in forza del quale, a fronte del pagamento del corrispettivo concordato, il fotografo deve consegnare alla coppia il reportage fotografico ed ogni altro servizio che abbiano in precedenza concordato.
Ebbene, è evidente che la mancata consegna delle fotografie del matrimonio rappresenta un grave inadempimento da parte del fotografo poiché è venuta meno la sua prestazione principale scaturita dal contratto.
Per tale motivo, gli sposi hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno di natura economico – patrimoniale ingiustamente patito, rappresentato dalla somma corrisposta in favore del fotografo, il quale, non avendo adempiuto alle proprie obbligazioni, sarà tenuto a restituire quanto percepito.
Ma gli sposi hanno diritto ad ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale, cioè di quel danno rappresentato da un pregiudizio che non ha carattere economico ma incide su altri aspetti comunque rilevanti che attengono alla sfera personale del singolo?
Per rispondere a questo interrogativo, bisogna anzitutto chiarire che la mancata consegna del servizio fotografico incide negativamente sulla sfera personale degli sposi, poiché impedisce loro di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il reportage e gli eventuali altri servizi concordati in precedenza con il fotografo.
D’altronde, il matrimonio è un evento non ripetibile che riveste notevole rilevanza per la coppia e, pertanto, la mancata consegna delle foto del matrimonio potrebbe costituire effettivamente una lesione di grave importanza di quello che viene spesso definito come “il diritto alla memoria” o “al ricordo”, che rappresenta una componente del diritto all’identità personale riconosciuto dall’art. 2 Cost.
Ma questo pregiudizio potrebbe addirittura essere qualificato giuridicamente come danno morale ed esistenziale, meritevole di risarcimento?
La Corte di Cassazione, pur non negando l’importanza che le nozze rivestono per gli sposi, ha risposto negativamente alla predetta domanda ed ha chiarito che il danno subito può sì creare dei turbamenti d’animo ma non assurge ad una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale, giuridicamente tutelati.
Deve, infatti, escludersi che il diritto di ricordare il giorno del proprio matrimonio attraverso il servizio fotografico costituisca, di per sé, un diritto fondamentale della persona costituzionalmente riconosciuto e, pertanto, la sua violazione non è fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al profilo non patrimoniale.
Sul punto, è utile precisare che il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione o qualora ricorrano i casi espressamente previsti dalla legge.
Nello specifico, e semplificando, devono sussistere i seguenti presupposti:
- l’interesse leso deve avere importanza costituzionale, ovvero deve trovare ingresso direttamente o indirettamente nella Costituzione, la quale ne impone apposita tutela,
- il danno non deve essere futile, ovvero non deve arrecare semplici disagi o fastidi, i quali non assurgono al rango di diritti giuridicamente rilevanti,
- la lesione dell’interesse deve essere grave, ovvero l’offesa deve superare una soglia minima di tollerabilità.
Caratteristiche, quelle appena indicate, che non sussistono nell’ipotesi analizzata poiché è pur vero che il giorno delle nozze è sicuramente molto importante per gli sposi e la mancata consegna del servizio fotografico può comprensibilmente causare un turbamento d’animo negli stessi; tuttavia, il danno lamentato non presenta una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale poiché il dritto a ricordare il giorno del matrimonio mediante il servizio fotografico non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona.
Per tale motivo, gli sposi hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno economico – patrimoniale ingiustamente patito ma non anche quello di natura non patrimoniale poiché il pregiudizio sofferto non assurge a danno morale o esistenziale, costituzionalmente rilevante.