La cd. “Plastic tax” o tassa sulla plastica monouso è stata introdotta con la Legge di bilancio 2020, commi 634-658, e consiste in un’imposta, già applicata in altri Stati europei, sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, denominati con l’acronimo “MACSI”, da attuarsi in seguito all’emanazione delle disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Nel corso degli anni, l’entrata in vigore della plastic tax –originariamente prevista per il mese di luglio 2020- ha subito diverse proroghe e, in ultimo, la Legge di bilancio 2023 ha disposto l’ulteriore rinvio al 1 gennaio 2024.  

L’imposta ha una duplice finalità che consiste, da un lato, nel recuperare gettito erariale e dall’altro lato, nel promuovere la riduzione della produzione e del consumo di plastica non riciclabile, nonché del conseguente impatto ambientale.  

Infatti, prima ancora di individuare i prodotti e i soggetti ai quali risulta applicabile l’imposta, giova sottolineare che l’introduzione di costi aggiuntivi sui beni contenenti materiale plastico non possa non avere impatto anche sul consumatore e, pertanto, sul prezzo finale del prodotto. 

Sebbene il meccanismo della tassazione che colpisce la produzione abbia la finalità di incentivare un cambiamento dei materiali utilizzati ad es. nel packaging o in generale negli imballaggi, d’altra parte questo non basta, poiché risulta necessario introdurre anche misure volte ad indirizzare i processi di produzione verso materiali riciclabili. 

Ad ogni modo, con l’introduzione del tributo viene data attuazione alla Direttiva europea del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE che sancisce il divieto di utilizzo di manufatti in plastica (come ad es. posate, piatti, cannucce etc.) e, al contempo, obbliga gli Stati membri ad adottare misure finalizzate a ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa, nonché a monitorare il consumo di tali prodotti e le misure adottate.   

Fatta questa doverosa premessa, occorre chiarire quali siano i prodotti a cui può essere applicata l’imposta di nuova formulazione.  

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione della Plastic tax, l’art. 1, comma 634 della Legge di bilancio 2020, innanzi tutto, individua e racchiude i prodotti per i quali è previsto il pagamento dell’imposta nell’acronimo “MACSI”.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

In particolare, si parla di manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, purché gli stessi: 

  1. siano realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
  2. non siano ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Rientrano nella nozione in esame anche i dispositivi realizzati, anche solo in parte, con materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o di manufatti costituiti con materie diverse dalla plastica, nonché i prodotti semilavorati e le cd. preforme, ovvero i prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET destinati ad essere utilizzati come contenitori di bevande o bottiglie. 

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI compostabili, i dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 

Non si può far a meno di notare che si tratti di una definizione in grado di ricomprendere nell’ambito della tassazione un’ampia tipologia di beni, ossia tanto quelli realizzati con un vero e proprio impiego di materie plastiche, quanto quelli realizzati dalla commistione di materiale plastico e materiale di altra natura, come tale non imponibile. 

Pertanto, stante l’oggettiva difficoltà di fornire una nozione univoca, al fine di individuare con certezza i prodotti destinatari dell’imposta, nell’art. 1, co. 651, della disposizione sopra richiamata, viene stabilito che sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a dover procedere alla concreta identificazione dei MACSI mediante l’indicazione per ciascuna merce dei corrispondenti codici della nomenclatura combinata. 

L’imposta e le sanzioni

La Plastic tax è fissata al valore di 0,45 euro per ogni chilogrammo venduto di prodotti di plastica monouso o MACSI, tuttavia, è prevista, altresì, una soglia di esenzione dell’imposta, che, pertanto, non sarà applicabile qualora l’importo dovuto sia inferiore o pari a 25 euro, e ciò è frutto di un parziale correttivo alla normativa originaria in cui veniva indicata una soglia inferiore. 

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell’introduzione dei predetti beni nel medesimo territorio da altri Paesi UE e diviene esigibile all’atto di immissione in consumo dei MACSI nel territorio italiano. 

È bene precisare che l’immissione in consumo dei MACSI si verifica all’atto della loro cessione, sia con riferimento alle merci prodotte in Italia e sia a quelle provenienti da Paesi europei o Stati terzi e ciò tanto nel caso in cui l’acquisto sia effettuato nell’esercizio di attività economica, quanto da parte del consumatore privato.  

Il pagamento dell’imposta è previsto a carico del fabbricante (per i MACSI realizzati nel territorio nazionale), dell’acquirente nell’esercizio di attività economica o del cedente qualora i prodotti siano acquistati dal consumatore privato (per i MACSI provenienti da Paesi UE), dell’importatore (per i MACSI provenienti da Paesi terzi), nonché dei committenti italiani o esteri che cedono i prodotti ad altri soggetti nazionali.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

L’accertamento dell’imposta dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta, presentate dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione di riferisce.      

È, dunque, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad essere tenuta a svolgere attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta, con facoltà di accedere presso di impianti di produzione, nonché la Guardia di Finanza, alla quale è demandato il consueto compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati. 

Quanto alle sanzioni applicabili, la norma distingue alcune ipotesi, ovvero: 

  1. in caso di mancato pagamento è prevista una sanzione amministrativa pari al quintuplo della tassa evasa e in misura comunque non inferiore a 250 euro;
  2. in caso di ritardato pagamento è prevista una sanzione amministrativa corrispondente al 25% dell’imposta dovuta, per un importo non inferiore a 150 euro;
  3. in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale è prevista una sanzione da 250 a 2.500 euro.

Da ultimo, giova precisare che la norma introduce anche un sistema di incentivi per le imprese. 

Nella specie, è previsto un credito di imposta per le imprese, attive nel settore delle materie plastiche, che abbiano proceduto all’adeguamento tecnologico della produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, secondo gli standard prefissati. 

Si tratta di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, previsto nella misura del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento, fino ad un importo massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Avv. Claudia Piroddu

 

Come abbiamo già visto brevemente nella precedente pillola di diritto di febbraio, nei mesi scorsi il Governo ha approvato due provvedimenti per riformare i meccanismi con cui vengono assegnate le concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari. 

Tali provvedimenti, in sostanza, danno attuazione alle sent. n.17–18/2021 del Consiglio di Stato che impongono lo stop delle proroghe delle concessioni marittime da gennaio 2024 conformemente alla normativa europea in materia di liberalizzazione. 

Sul punto, infatti, è bene ricordare che la Corte di giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 con riferimento all’art. 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE ha sancito alcuni importanti principi – e contestualmente ha dettato degli altrettanto importanti criteri applicativi – in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza per le concessioni balneari. 

Dunque, prima delle pronunce del Consiglio di Stato, nel nostro ordinamento vi era un vero e proprio contrasto tra la normativa nazionale  (in particolare l’art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145 del 2018 che dispone la proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali in essere) e le norme dell’Unione Europea direttamente applicabili. 

Peraltro, inizialmente il conflitto è stato risolto in favore della normativa nazionale sul presupposto che il diritto dell’Unione non avrebbe potuto imporre l’obbligo di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. 

Successivamente, proprio la sentenza n.17/2021 del Consiglio di Stato ha affermato la preminenza del diritto comunitario ed ha precisato che: «il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere.» 

Ebbene, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, per garantire una più efficiente gestione del patrimonio costiero e una correlata offerta di servizi pubblici di migliore qualità è previsto un giusto rapporto tra servizi offerti e tariffe proposte ed un adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e quelle libere o libere attrezzate. 

A quest’ultimo proposito, da un report del Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture emerge che in Italia quasi il 50% (in alcune Regioni addirittura il 70%) delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari: si tratta di una percentuale di occupazione molto elevata se si considera che i tratti di litorale soggetti ad erosione sono in costante aumento e che una parte significativa della costa “libera” risulta non fruibile per finalità turistico-ricreative, perché inquinata o comunque abbandonata.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Per le concessioni balneari, dunque, dovranno essere organizzate gare pubbliche con regole equilibrate e pubblicità internazionale, nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e di quello di parità di trattamento di ogni potenziale offerente, cui dev’essere garantito un «adeguato livello di pubblicità» che consenta l’apertura del relativo mercato alla concorrenza. 

È chiaro che tali principi sono correlati con l’attuazione di due obblighi fondamentali: 

  • obbligo di trasparenza: volto a scongiurare eventuali disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate all’appalto, 
  • obbligo di imparzialità: che impone un rigido controllo sulle procedure di aggiudicazione. 

Sul punto è molto importante sottolineare che a differenza di un appalto “normale”, che riguarda un determinato bene o servizio e che viene eseguito una tantum, nel caso delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei privati concessionari un complesso di beni demaniali che, valutati unitariamente e complessivamente, costituiscono uno dei patrimoni naturalistici (in termini di coste, laghi e fiumi e connesse aree marittime, lacuali o fluviali) più rinomati e attrattivi del mondo. 

Lo stesso Consiglio di Stato, peraltro, precisa che: «il giro d’affari stimato del settore si aggira intorno ai quindici miliardi di euro all’anno, a fronte dei quali l’ammontare dei canoni di concessione supera di poco i cento milioni di euro, il che rende evidente il potenziale maggior introito per le casse pubbliche a seguito di una gestione maggiormente efficiente delle medesime.» 

Pertanto, può affermarsi che una delle (tante) ragioni sottese a questa riforma sia di carattere squisitamente economico – patrimoniale, poiché non si può sminuire l’importanza e la potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale sottraendolo, di fatto, alle regole delle concorrenza: da una parte, infatti, si verificherebbe la violazione dei principi di libera iniziativa economica e di ragionevolezza derivanti da una proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali e, dall’altra, permarrebbe comunque il contrasto con i principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Secondo le intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, eliminare l’automatismo della concessione balneare, dunque, risponde all’esigenza di trovare il miglior concessionario sotto il profilo economico (che si traduce in migliore offerta di servizi e migliore rapporto tra questi e tariffe proposte) e, altresì, a quello di assicurare la maggiore trasparenza nelle scelte amministrative (che dovrebbe incentivare gli investimenti nel nostro Paese). 

In conclusione, dunque, le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (compresa la moratoria introdotta con l’emergenza da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) sono in contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 

Tuttavia, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere e considerati i tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa che riordini la materia conformemente ai principi comunitari, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. 

Non resta, quindi, che aspettare l’approvazione del DDL Concorrenza per vedere in che modo il Governo darà attuazione ai principi dettati dal Consiglio di Stato.

Viola Zuddas, Avvocato

Dopo la sentenza n. 257/21 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 di cui abbiamo trattato qualche tempo fa (clicca qui per un approfondimento: www.forjus.it), la Corte Costituzionale è tornata ad esprimersi sulla pianificazione urbanistica comunale (in particolare per ciò che concerne il cosiddetto “Piano Casa”) e quella paesaggistica operata dalla Regione Sardegna. 

Anche in questo caso, la vicenda prende le mosse dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto delle previsioni della Regione Sardegna che derogherebbero alla pianificazione urbanistica comunale e a quella paesaggistica e agevolerebbero «la massiccia trasformazione edificatoria del territorio, anche in ambiti di pregio», con il conseguente «grave abbassamento del livello della tutela del paesaggio». 

La posizione del Governo

Il ricorso presentato dall’avvocatura Generale dello Stato è piuttosto complesso ed è articolato in molteplici motivi di impugnazione riguardanti diversi articoli della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1, recante “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017”. 

Senza voler entrare eccessivamente nel dettaglio, ciò che accomuna e fonda tutti i motivi di impugnazione è il convincimento che la Regione avrebbe esercitato unilateralmente la propria potestà legislativa statutaria nella materia edilizia e urbanistica, sottraendosi all’obbligo di copianificazione con lo Stato. 

Sul punto è importante ricordare che il coordinamento tra Stato e Regione è necessario, soprattutto, quando vengano in rilievo interessi generali riconducibili alla competenza esclusiva statale nella materia della conservazione ambientale e paesaggistica. 

Come si legge nella premessa del ricorso, inoltre, l’avvocatura Generale dello Stato ricorda che l’art. 3, lettera f) dello Statuto speciale per la Sardegna attribuisce alla Regione la potestà legislativa nella materia edilizia e urbanistica che comprende anche la «pianificazione del paesaggio in senso lato», ma la assoggetta al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, come quelle dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Per ragioni legate alla complessità del ricorso e della sentenza, in questo articolo ci soffermeremo unicamente sulle impugnazioni aventi ad oggetto le disposizioni relative al cosiddetto “Piano Casa”, che riguardano principalmente la proroga del termine per completare le edificazioni e, altresì, la possibilità di incrementi volumetrici al di fuori delle prescrizioni del piano paesaggistico. 

Per quanto riguarda il primo aspetto controverso, deve ricordarsi che originariamente il termine per completare le edificazioni in zona agricola «nei casi in cui non sarebbe possibile ottenere il rinnovo del titolo edilizio ormai divenuto inefficace, a causa di una sopravvenuta disciplina pianificatoria incompatibile» era fissato al 31 dicembre 2020, mentre l’impugnata disposizione della Regione Sardegna disporrebbe la proroga del termine alla data del 31 dicembre 2023. 

Secondo la difesa statale, dunque, la Regione avrebbe violato le norme fondamentali di riforma economico-sociale di competenza legislativa esclusiva dello Stato soprattutto per quanto riguarda la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni valevoli sull’intero territorio nazionale», salvando dalla decadenza del titolo edilizio nel caso di mancato rispetto dei termini per l’ultimazione delle opere. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto controverso, ovvero quello legato alla possibilità di incrementi volumetrici, secondo l’avvocatura Generale dello Stato la Regione avrebbe travalicato i limiti della propria competenza, ponendo in essere un’attività non rispettosa del principio di leale collaborazione poiché avrebbe permesso incrementi volumetrici eludendo il piano paesaggistico regionale (il cosiddetto P.P.R.) «e potenzialmente in deroga ad esso», anche per quanto riguarda le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie», pure in aree vincolate. 

La posizione della Regione

La Regione Sardegna, costituitasi in giudizio, ha chiesto di dichiarare improcedibili, inammissibili, irricevibili o comunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Si sostiene, infatti, che non venga adeguatamente valorizzata la potestà legislativa che compete alla Regione autonoma della Sardegna nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica, con riguardo anche a profili di tutela paesistico-ambientale, rispetto alla quale la medesima ha il potere / dovere di redazione ed approvazione dei piani paesaggistici. 

Per quanto riguarda il primo aspetto controverso, ovvero la proroga al 2023 del termine per completare le edificazioni, la Regione afferma l’inammissibilità dell’eccezione sul presupposto che non sarebbe stata richiamata puntualmente la normativa oggetto di proroga e ciò non consentirebbe di conoscere il reale fondamento delle censure mosse. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto controverso, ovvero quello concernente gli incrementi volumetrici, la legislazione statale non vieterebbe di computare i volumi condonati e, pertanto, dalla previsione impugnata dal Governo non deriverebbe alcun ampliamento volumetrico in deroga alla pianificazione paesaggistica, posto che la Regione ben potrebbe intervenire anche sulla disciplina del paesaggio medesimo. 

Inoltre, il legislatore regionale consentirebbe unicamente l’ultimazione di edifici legittimamente realizzati nel rispetto degli standard urbanistici vigenti per le zone agricole, mentre sarebbero escluse le aree contraddistinte da pericolosità idraulica o da frana elevata o molto elevata, o gravate da un vincolo di inedificabilità assoluta: pertanto, la Regione non avrebbe travalicato i limiti di sua competenza né, tantomeno, derogato alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale che riguarderebbero tutt’altri beni. 

La decisione della Corte Costituzionale

Con la sentenza n.24/2022, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione in ordine alla presunta intempestività del ricorso proposto ed ha accolto parte dei motivi di impugnazione proposti nel ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

La sentenza si presenta piuttosto lunga ed articolata (cliccando il seguente link è possibile leggerla per intero: www.cortecostituzionale.it) e nel suo dispositivo esamina, in primo luogo, le questioni di legittimità costituzionale che attengono alla normativa edilizia e urbanistica e poi quelle che attengono alla normativa regionale che interferisce in misura prevalente con la tutela paesaggistica. 

Per quanto riguarda le prime, nell’esercizio della competenza primaria nella materia edilizia e urbanistica la Regione autonoma Sardegna incontra un doppio limite: quello delle previsioni contenute nel Testo Unico dell’edilizia e quello, ancor più significativo, della tutela ambientale, garantita dalla normativa statale e realizzata attraverso la redazione dei piani paesaggistici.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Per questo motivo, le doglianze sollevate dal Governo con l’impugnazione delle disposizioni relative al cosiddetto “Piano Casa” sono fondate. 

Infatti, l’art. 15 del T.U. dell’edilizia disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire: quest’ultimo decade quando i lavori non siano cominciati entro un termine che non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, o non siano ultimati entro un termine che non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. 

Nel delimitare l’arco temporale di validità dei titoli edilizi, la normativa statale detta standard uniformi e si rivela di cruciale importanza in un ordinato governo del territorio, che non può tollerare difformità tra Regioni con riguardo all’aspetto prioritario della durata e dell’efficacia dei titoli edilizi. 

La normativa regionale, infatti, nel prolungare i termini entro i quali è possibile richiedere il permesso di costruire per completare le costruzioni nelle zone agricole, anche quando il titolo sia decaduto e non possa essere rinnovato, deroga in maniera indiscriminata alla decadenza sancita dalla legislazione statale, senza richiedere le tassative condizioni individuate dal T.U. dell’edilizia. 

In questa prospettiva, si può cogliere come le disposizioni regionali siano lesive delle prescrizioni statali che si pongono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che, in quanto tali, vincolano la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica. 

Per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale che attengono alla normativa regionale che interferisce in misura prevalente con la tutela paesaggistica, la Corte Costituzionale afferma che il sistema della pianificazione paesaggistica, che deve essere salvaguardato nella sua impronta unitaria e nella sua forza vincolante, rappresenta attuazione dell’art. 9 Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti.Avv. Viola Zuddas, Civilista

La peculiarità del bene giuridico ambiente, nella cui complessità ricade anche il paesaggio, «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome», con l’ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. 

Lo statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Sardegna la potestà legislativa primaria nella materia «edilizia ed urbanistica», nella quale è espressamente ricompresa «la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici» fermo restando, però, il vincolo per la Regione al rispetto del principio di co-pianificazione. 

È, dunque, precluso al legislatore regionale derogare alle prescrizioni del piano paesaggistico senza una previa rideterminazione dei suoi contenuti con lo Stato. 

Viola Zuddas, Avvocato

Con la sentenza n. 257/21, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, recante “Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”, il cosiddetto “P.P.R.”, attraverso il quale la Regione aveva dato avvio ad iniziative unilaterali in ordine alla pianificazione del territorio sardo, interessandosi in particolare al tratto costiero dell’asse viario Sassari-Alghero ritenuto di preminente interesse per lo sviluppo economico dell’isola. 

La vicenda prende le mosse dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri che, appunto, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della predetta Legge, eccependo che le iniziative assunte dalla Regione Sardegna – oltre a violare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione – eccederebbero «l’ambito della competenza statutaria della Regione autonoma della Sardegna» e contrasterebbero con gli artt. 3, 9, 117, commi primo – quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)-, e secondo, lettera s), della Costituzione.  

Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, quindi, l’interpretazione data dalla Regione Sardegna sarebbe contrastante con il principio della leale collaborazione, che deve permeare i rapporti con lo Stato, e per di più potrebbe in concreto causare un allargamento delle maglie dei vincoli urbanistici e paesaggistici, consentendo edificazioni e incrementi volumetrici con grave danno per il territorio. 

Cos’è il Piano Paesaggistico?

Prima di esaminare più accuratamente la vicenda, è opportuno fare chiarezza sul Piano Paesaggistico Regionale. 

Ebbene, sul sito della Regione Sardegna (clicca il link per un approfondimento:sardegnaterritorio.it) si legge che il P.P.R. nasce per la difesa dell’ambiente e del territorio e consiste in un moderno quadro legislativo che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile dell’isola partendo dalle sue coste.  

Nello specifico, il P.P.R. persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di conservarne e migliorarne le qualità.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Affinché ciò avvenga nel modo migliore possibile, è imposta la pianificazione congiunta tra Regione e Ministero della cultura (“MiC”) per la tutela di alcuni beni ritenuti di interesse storico, culturale, archeologico e paesaggistico: in questo modo si dà attuazione a regole uniformi e condivise con il Governo centrale, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 9 e 17 della Costituzione e del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La posizione del Governo

Per ciò che riguarda la vicenda in oggetto, è bene precisare che l’art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020 si occupa specificamente della disciplina della fascia costiera (considerata bene paesaggistico vincolato), per la cui pianificazione è necessaria una stretta collaborazione tra Stato e Regione che si inserisce in un progetto più ampio di pianificazione congiunta dell’intero territorio sardo. 

Secondo il Governo, la Regione avrebbe travalicato le proprie competenze statutarie, sottraendo unilateralmente alla copianficazione obbligatoria il tratto costiero dell’asse viario Sassari-Alghero che, come noto, riveste un ruolo strategico nel territorio insulare regionale, in quanto è a fortissima vocazione turistica. 

Detto tratto, peraltro, è inserito in un contesto ritenuto di particolare fragilità paesaggistica e dunque rientra tra i beni individuati dal P.P.R. e sottoposti – proprio per la loro natura di “beni paesaggistici” – a tutela individuale e mirata. 

Ebbene, in considerazione delle caratteristiche sopra richiamate, a parere del Governo, la Regione avrebbe anche sconfinato nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, poiché avrebbe inteso disciplinare autonomamente – e, dunque, non in maniera condivisa – la pianificazione dell’asse viario Sassari-Alghero, con un generale abbassamento di tutela che sarebbe stato potenzialmente idoneo ad incidere in maniera significativamente negativa sulle prospettive di sviluppo e turismo davvero sostenibili. 

La posizione della Regione  

La Regione Sardegna, invece, ha respinto le censure mosse dal Governo muovendo da quella che viene definita “interpretazione autentica” della Legge Regionale. 

In particolare, il legislatore regionale ha inteso sottrarre all’obbligo di pianificazione condivisa l’asse viario Sassari-Alghero sul presupposto che, attraverso la realizzazione di quattro corsie nello sviluppo geometrico del lotto n. 1, avrebbe creato «un’infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio», dotata di «carattere strategico» e contraddistinta da «preminente interesse nazionale e regionale». 

Nelle intenzioni della Regione, inoltre, tale infrastruttura sarebbe dovuta essere conforme alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali e, pertanto, non avrebbe arrecato alcun nocumento al territorio. 

Detti motivi, dunque, a parere della Regione sarebbero stati sufficienti per derogare alla disciplina del P.P.R. e per di più, data la loro importanza, le avrebbero consentito di esimersi dal coordinamento con il Governo. 

La decisione della Corte Costituzionale  

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21. 

A giudizio della Corte, infatti, l’adeguamento unilaterale del P.P.R. da parte della Regione Sardegna è dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e originariamente condiviso con la stessa Regione, poiché contravviene al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dallo stesso legislatore nazionale come norma di riforma economico – sociale che vincola l’autonomia speciale.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Ricorda, la Corte, che le intese intercorse tra Regione e Stato erano proprio volte ad un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, funzionale ad una più ampia ed efficace salvaguardia dell’ambiente che, necessariamente, richiede la copianificazione degli interventi sul territorio soprattutto (ma non solo) quando questi ricadano su beni di interesse paesaggistico e, perciò, vincolati.

Viola Zuddas, Avvocato

Con la Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, la Giunta regionale sarda ha vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (cd. Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della disposizione e comunque fino alla data 30 aprile 2024. 

Unitamente al fermo della pesca, la Regione Sardegna ha, altresì, predisposto degli interventi a sostegno dei pescatori subacquei professionali, con uno stanziamento in totale di 2 milioni e 800 mila euro da ripartire nei tre anni. 

È stata ulteriormente prevista anche l’attivazione di un piano di monitoraggio scientifico, di concerto con gli operatori del settore, per valutare gli effetti della chiusura temporanea e l’avvio di attività di recupero ambientale, come la pulizia dei fondali e la rimozione delle attrezzature da pesca. 

Il provvedimento ha suscitato l’immediata reazione delle associazioni dei pescatori professionisti, che comprende circa 200 operatori, tant’è vero che nei giorni scorsi la Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale ha valutato l’ipotesi di rinvio del fermo biologico a fine aprile 2022, per consentire la chiusura della stagione di pesca dei ricci di mare e, al contempo, la predisposizione di un adeguato piano di indennizzi destinati agli operatori del settore.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Vi è chi sostiene che l’efficacia di un provvedimento così rigoroso, che colpisce direttamente i pescatori professionisti, potrebbe essere vanificata in mancanza di adeguati controlli contro l’abusivismo ed, altresì, che sussiste la necessità di garantire l’effettivo e soprattutto tempestivo sostegno economico ai lavoratori.  

Peraltro, tra le ipotesi sul tavolo, vi è anche quella di impiegare i pescatori colpiti dalla drastica misura nelle attività alternative di recupero ambientale, come ad esempio quella della rimozione della plastica in mare, al fine di garantire gli indennizzi in tempi rapidi, ma, com’è ovvio, si tratta di attività per le quali occorre una programmazione strutturata.  

Sulla base di tali presupposti, nella tarda serata di ieri, il Consiglio regionale ha accolto le richieste degli operatori del settore è ha deciso per il rinvio del blocco della pesca al prossimo 15 aprile, confermando al contempo il fermo triennale, che viene, dunque, prorogato al 30 aprile 2025.   

Ad ogni modo, per comprendere meglio la questione, è necessario partire dalla finalità che ha determinato l’introduzione del fermo triennale. 

La Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura Gabriella Murgia, si è reso necessario per consentire il ripopolamento della specie, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni e dallo sovrasfruttamento della risorsa che, qualora venisse perpetrato, potrebbe condurre all’estinzione commerciale della specie.  

Nel mondo, ogni anno, si consumano circa 75 mila tonnellate di ricci di mare e, solo in Italia, circa 2 mila tonnellate, provenienti principalmente da Puglia, Sicilia e Sardegna, ma proprio in quest’ultima regione il rischio di estinzione risulta particolarmente elevato.  

I ricci di mare, infatti, svolgono un ruolo importante tanto nel mantenimento dell’ecosistema marino quanto nel settore commerciale, ragion per cui, da un lato, occorre garantire la sopravvivenza degli stessi e, dall’altro lato, evitare una proliferazione incontrollata che potrebbe ridurre la biodiversità nelle zone interessate. 

Si tratta, quindi, di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze degli operatori del settore -che devono far fronte a una richiesta sempre maggiore da parte del consumatore- e la necessità di tutelare l’ambiente.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Per tali ragioni, proprio in Sardegna, già da molti anni si è cercato di intervenire per arrestare il collasso della specie, attraverso l’introduzione del cd. fermo biologico, che comporta il divieto di pesca, vendita e consumo dei ricci di mare dal mese di maggio fino a giugno, ovvero durante il periodo di riproduzione. 

Il fermo temporaneo è accompagnato da una precisa regolamentazione dell’attività, nonché dei requisiti per il suo corretto svolgimento, sennonché la predetta misura non è stata sufficiente a ridurre il rischio di estinzione e ha reso inevitabile l’adozione del fermo triennale. 

Le violazioni della normativa vigente comportano l’applicazione di sanzioni sia di natura penale che amministrativa.   

Fermo biologico e pesca illegale 

Con l’espressione “pesca illegale” si intende la pesca esercitata senza il possesso di licenza o autorizzazione valide, nonché in violazione delle norme previste a livello internazionale, nazionale e regionale, come ad esempio la pesca praticata in zone dove è imposto il divieto, oppure con l’utilizzo di attrezzi non conformi e, altresì, quando non si rispetta il periodo di fermo pesca stabilito. 

Come si immagina, tale attività illecita determina delle ripercussioni pesantissime sull’ecosistema e cagiona un grave danno economico e biologico, in quanto genera delle distorsioni nel mercato legale e provoca il depauperamento degli stock ittici, con la distruzione degli habitat marini e la conseguente perdita della biodiversità.   

Dunque, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l’art. 7, co. 1, del D. Lvo. 19 gennaio 2012, n. 4, individua una vasta gamma di attività considerate illeciti penali e, pertanto, punite con l’arresto e la multa.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

In particolare, nel successivo art. 8, co. 1 e 2, del menzionato Decreto, viene sanzionato chi cattura specie di cui è vietata la pesca, utilizza materiale esplosivo, cattura e trasporta pesci storditi e uccisi con metodi vietati o pesca in acque di altri Stati, con la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e la multa fino a 12 mila euro. 

Inoltre, costituisce reato anche la sottrazione del pescato da altre attività di pesca, l’esercizio della pesca in spregio delle distanze stabilite dalla normativa vigente e, altresì, la detenzione, il trasporto e il commercio del raccolto ottenuto illegalmente, tutte condotte punite, a seguito di querela di parte, con l’arresto da 1 mese a 1 anno e la multa fino a 6 mila euro. 

Vi è poi l’applicazione di pene accessorie, come la confisca del pescato e dell’attrezzatura utilizzata per la pesca, nonché la sospensione o la revoca della licenza e la sospensione dell’esercizio commerciale. 

Al di fuori dalle ipotesi in cui la condotta costituisca reato, il D. Lvo n. 4/2012 prevede, inoltre, degli illeciti amministrativi, tra i quali rientra, per espressa previsione nell’art. 10, co. 1, lett. d), anche l’attività di pesca di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.  

Tale condotta comporta nei confronti del trasgressore il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un importo minimo di 2 mila euro ad un massimo di 12 mila euro. 

Claudia Piroddu, Avvocato

Oggi, 27 settembre, è la giornata mondiale del turismo, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1980 per rendere la comunità internazionale consapevole del ruolo del turismo e del suo impatto sui valori sociali, politici, economici e culturali delle persone in tutto il mondo.

Quest’anno, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), cioè l’agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione del turismo, ha voluto porre l’attenzione sull’impatto che la pandemia ha avuto sulle imprese e sui lavoratori impegnati in questo settore e, proprio per questo motivo, l’oggetto della giornata mondiale del turismo 2021 è “Il turismo per la crescita inclusiva. La persona oltre le statistiche”.

L’obiettivo da raggiungere, oggi più che mai, è quindi la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile, cioè un turismo che rispetti la natura e, in generale, che preservi l’ambiente in cui viviamo e che, al contempo, contribuisca all’espansione economica, all’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione.

La pandemia, purtroppo, ha colpito il settore turistico di tutte le economie, sia quelle dei Paesi più ricchi che quelle dei Paesi ancora in via di sviluppo: questi ultimi, in particolare, hanno visto acuirsi il divario rispetto alle economie più forti poiché privi di una struttura economico – organizzativa tale da consentire di arginare gli effetti della crisi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che in tutto il mondo milioni di imprese e di posti di lavoro dipendono dal settore turistico, che è anche una forza trainante nella protezione del patrimonio naturale e culturale.

Sicuramente, uno degli strumenti più efficaci per promuovere la ripresa di questo settore e valorizzare l’inclusione è quello di individuare nuove destinazioni turistiche al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi di visitatori e favorire la crescita economica e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

In questo modo, dunque, si potrebbe contrastare la cosiddetta “stagionalità” dei flussi turistici, ovvero quel tipo di turismo che prevede lo spostamento di milioni di persone concentrato in determinati periodi dell’anno e nelle mete più gettonate.

Questo tipo di turismo, infatti, crea inevitabilmente un sovraffollamento di visitatori che, spesso, risulta essere dannoso per l’ambiente e scarsamente gestibile sotto il profilo dei servizi locali.

Il turismo in Sardegna tra stagionalità e sostenibilità

Per quanto riguarda la Sardegna (e, in generale, le località turistiche balneari) il flusso di turisti si concentra, solitamente, da maggio ad ottobre, con picchi in luglio ed agosto.

La stagionalità, quindi, rappresenta un problema per la gestione dei visitatori, poiché non tutte le mete sono effettivamente attrezzate per ospitare e ricevere un afflusso consistente di turisti; inoltre, rappresenta un problema per l’economia, in quanto gran parte di coloro che operano nel settore turistico ha un contratto stagionale, appunto, e risulta disoccupata nei mesi di cosiddetta “bassa stagione”.

Per contrastare le distorsioni negative del mercato che derivano da questo fenomeno, dunque, si dovrebbe puntare maggiormente su un turismo sostenibile da praticare tutto l’anno, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio ed il potenziamento delle strutture ricettive.

Possiamo dire che questa estate il turismo in Sardegna sia stato davvero “sostenibile”?

Come sappiamo, nonostante la pandemia, la stagione turistica in Sardegna ha registrato dei dati impressionanti: l’isola, infatti, è stata una delle mete più ambite di questa estate con oltre 10 milioni di turisti che vi hanno soggiornato dal mese di giugno a quello di settembre.

Sul punto, riportiamo qualche interessante dato condiviso dal dott. Giovanni Depau, Food&Beverage manager dell’hotel Stella Maris, del Cruccuris Resort e di Sa Mirada Apartments.

Precisamente, in queste strutture, situate nel comune di Villasimius, è stato riscontrato in media un aumento del +30% di presenze rispetto alla precedente stagione, con un picco di prenotazioni del +83,42% nel mese di giugno per il Cruccuris Resort.

Questi dati, quindi, confermano la grande ripresa del turismo locale che è sicuramente in crescita rispetto al trend registrato nella stagione estiva 2020, anche se non ha ancora raggiunto i livelli dell’estate 2019, rispetto alla quale si riscontra comunque un calo quasi del -50%.

A contendere a Villasimius il ruolo di meta più ambita da parte dei turisti c’è, come ogni estate, anche l’arcipelago di La Maddalena, che è il primo Parco Nazionale della Sardegna.

Ebbene, tutti noi abbiamo impresse nella mente le riprese aeree girate in elicottero a fine agosto (condivise dal profilo twitter @NavigoPerCaso e poi diffuse da diverse testate giornalistiche sia sui social che in trasmissioni televisive – immagini simili sono state trasmesse anche da “Linea Blu” nella puntata del 18 settembre) che testimoniavano la presenza di imbarcazioni di grandi dimensioni che si stendevano come un tappeto nell’arcipelago di La Maddalena.

Guardando quelle immagini, non si può non pensare che l’ambiente marino, già piuttosto fragile, sia stato sottoposto a dure pressioni a causa del grandissimo afflusso dei turisti che si sono riversati in massa nel Parco per godere della sua indiscutibile bellezza.

In proposito, si deve ricordare che nel Parco non ci sono limiti né sul numero di accessi né sulle dimensioni delle imbarcazioni: i visitatori, infatti, devono semplicemente pagare un ticket commisurato al tipo di natante, che consente loro di navigare, ormeggiare, ancorare e sostare entro i 300 metri dalla costa.

Non vi è dubbio, quindi, che in questa bellissima area marina (ed anche in altre zone) sia assolutamente necessario adottare dei provvedimenti atti a prevenire ed a porre rimedio agli inconvenienti ambientali e naturalistici derivanti da flussi turistici intensissimi che sono sempre in costante aumento.

In definitiva, possiamo dire che anche in questa stagione, nonostante gli strascichi della pandemia, abbiamo assistito ad un turismo di massa, poiché, in un lasso di tempo circoscritto, milioni di persone si sono riversate in alcune mete specifiche che, spesso, non sono riuscite a gestire dei numeri così importanti.

Per promuovere un turismo che sia davvero inclusivo e sostenibile sarebbe, dunque, necessario assicurare una distribuzione equilibrata dei flussi turistici così da tutelare il territorio per preservarlo per le generazioni future.

Viola Zuddas, Avvocato

Come ogni anno, anche nell’estate appena trascorsa, la Sardegna -e in particolare la vasta area dell’oristanese compresa tra il Marghine e il Montiferru- ha dovuto far fronte al devastante fenomeno degli incendi boschivi.

Tuttavia, la nostra isola non è l’unica regione italiana ad essere interessata dall’emergenza incendi, ma si tratta di una problematica che investe tutto il territorio nazionale.

Secondo un recente studio realizzato dalla Coldiretti, quest’anno, in Italia si è registrato un incremento del fenomeno pari al 256% rispetto all’estate scorsa, che ha determinato la distruzione di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea, con una stima di costi di spegnimento e bonifica che si aggirano intorno al miliardo di euro.

Dinnanzi a tali dati allarmanti e stante la necessità di introdurre al più presto misure efficaci per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, il Governo ha adottato il D.L. n. 120/2021, entrato in vigore il 10 settembre 2021.

Giova precisare che il decreto legge è un atto normativo di carattere provvisorio, emanato dal Governo nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, ex art. 77 Cost., avente forza di Legge, ma che, tuttavia, deve essere convertito in Legge dal Parlamento, nei tempi e con le modalità previste.

Ebbene, il Decreto in esame prevede alcune modifiche al codice penale e, nella specie, all’art. 423 bis, con l’introduzione di due nuovi articoli, l’art. 423 ter e 423 quater.

La fattispecie

Ancora prima del recente intervento normativo, il codice penale italiano già prevedeva una fattispecie specifica, volta a sanzionare chiunque cagioni un incendio boschivo.

Invero, l’art. 423 bis c.p. punisce chiunque cagiona un incendio doloso su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento con la reclusione da 4 a 10 anni, mentre nel caso di incendio colposo, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Si tratta di un reato collocato tra i delitti contro l’incolumità pubblica, pertanto, lo scopo della norma incriminatrice è quello di tutelare la sicurezza di un numero indeterminato di persone, nonché di preservare l’ambiente.

È bene precisare che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000, per incendio boschivo si intende “un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

Quindi, affinché il reato possa configurarsi occorre che la condotta del soggetto agente, sia essa volontaria o colposa, abbia causato la propagazione del fuoco che, per la sua caratteristica forza distruttiva, è suscettibile di espandersi rapidamente e in maniera incontrollata, mettendo così in pericolo le persone e i luoghi tutelati e ciò a prescindere dal verificarsi di un danno concreto.

Le modifiche

Il D.L. n. 120/2021 ha introdotto tre nuovi commi al dettato dell’art. 423 bis c.p.

In particolare, è prevista una circostanza aggravante, punita con la reclusione da 7 a 12 anni, qualora il soggetto commetta il reato di incendio boschivo “con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Il considerevole inasprimento di pena trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di contrastare in maniera decisa la commissione di simili condotte da parte di coloro che dovrebbero operare per proteggere l’ambiente, poiché, proprio in conseguenza delle mansioni svolte, la condotta assume un intrinseco e maggiore disvalore sociale.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Inoltre, nei successivi commi sono previste due circostanze attenuanti applicabili nel caso in cui l’autore del reato si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi, oppure quando il soggetto aiuti l’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti o nella individuazione degli autori del reato.

La finalità di prevenzione, nonché deterrente del fenomeno degli incendi boschivi, attuata con il Decreto Legge in esame, è ancora più chiara nei nuovi artt. 423 ter e 423 quater c.p., che, attraverso l’applicazione di pene accessorie e della confisca, mirano a colpire gli interessi, per lo più di natura economica, degli autori del reato.

Infatti, in caso di condanna alla reclusione non inferiore a due anni, la norma prevede la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

In ogni caso, alla condanna consegue anche l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

È stata introdotta anche un’ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e, ove non sia possibile, di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia la disponibilità.

Non vi è dubbio che le modifiche in materia penale poc’anzi richiamate da sole non siano sufficienti per affrontare efficacemente l’emergenza incendi.

Invero, proprio alla luce di quanto è accaduto i mesi scorsi, unitamente all’intervento sanzionatorio, si è reso necessario, da un lato, il rafforzamento delle misure di controllo del territorio, prevenzione e coordinamento e, dall’altro lato, la predisposizione di interventi per la tutela del patrimonio boschivo.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

A tal fine, il D.L. n. 120/2021 prevede l’adozione di un Piano Nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base delle valutazioni effettuate ogni tre anni dalla Protezione Civile in merito lo stato dei luoghi e delle risorse.

Non solo, ma è prevista una maggiore attenzione in merito alle attività di pulizia e manutenzione dei boschi, l’adozione di specifici divieti di pascolo, caccia e raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree percorse dal fuoco, nonché la predisposizione di postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, la realizzazione di infrastrutture, vie di accesso e tracciati spartifuoco, tutte attività finalizzate alla prevenzione degli incendi, ma anche a velocizzare gli interventi di spegnimento.

Claudia Piroddu, Avvocato

Entra nel vivo la stagione turistica e, come ogni anno, le coste della Sardegna si preparano ad accogliere i vacanzieri da tutto il mondo.

Il turismo è, da un lato, una preziosa risorsa per l’economia sarda -tra l’altro sempre più in difficoltà anche a causa delle restrizioni e divieti imposti per contrastare la pandemia da Covid-19- ma, d’altra parte, pone la necessità di garantire la protezione e l’incremento del patrimonio naturale esistente, nonché la conservazione di flora e fauna o, più in generale, dell’ecosistema del posto.

Proprio nell’ottica di tutelare l’ambiente marino e gli arenili da comportamenti scorretti e nocivi, nonché per favorire la sostenibilità ambientale, sia al livello regionale che locale, le amministrazioni hanno imposto una serie di divieti.

A titolo esemplificativo, in molte località sarde è stato introdotto un limite massimo di persone che possono accedere nelle spiagge e, inoltre, nell’Ordinanza balneare 2021 -emanata dall’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna- è previsto espressamente che sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione sia fatto divieto di campeggiare, transitare o sostare con automezzi, motocicli e veicoli di ogni genere, nonché di abbandonare, interrare e scaricare -sia a terra che a mare- ogni tipo di rifiuto o altri materiali, compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica etc.

A tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio naturalistico è, altresì, vietato accendere fuochi e introdurre sostanze infiammabili, spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti, come cartelli e boe, nonché asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile, quale, ad esempio, sabbia, ghiaia e ciottoli.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

A tale riguardo, pur a fronte delle numerose campagne di sensibilizzazione delle associazioni ambientaliste, negli ultimi anni si assiste all’incremento esponenziale di episodi di sottrazione di sabbia e conchiglie dalle spiagge sarde e, in particolare, dalla celebre spiaggia dei “chicchi di riso” di Is Arutas nel litorale oristanese, depredata per lo più da turisti, disposti a tutto pur di avere un souvenir delle loro vacanze e incuranti dell’irreparabile danno ambientale conseguente a questo tipo di condotte.

Invero, se sotto il profilo del cd. turismo responsabile e sostenibile è buona regola rispettare sempre l’ambiente e le comunità locali ospitanti, attraverso comportamenti che riducano al minimo l’impatto ambientale e l’inquinamento, la questione di cui si discute deve essere affrontata senza dubbio anche sotto il profilo della compatibilità ambientale.

È noto, infatti, che il millenario processo di formazione della spiaggia è frutto di un delicato equilibrio tra i fenomeni di deposito ed erosione, pertanto, se al processo naturale di erosione si aggiunge quello della massiva e incontrollata sottrazione della sabbia da parte dell’uomo, il rischio evidente è che, nel corso degli anni, l’arenile possa scomparire del tutto, oppure, che le autorità locali, proprio al fine di prevenire ciò, pongano il divieto assoluto di visitarle.

Cosa prevede la Legge italiana?


La legislazione italiana a tutela del litorali

Il riferimento normativo a livello nazionale è costituito dall’art. 1162 del codice della navigazione, il quale prevede che “chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00“.

Pare opportuno ricordare brevemente che la norma poc’anzi richiamata, modificata dal D. Lvo. n. 507 del 1999, in origine qualificasse la fattispecie in parola come contravvenzione e, quindi, come reato, sanzionato con la pena dell’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda.

Nella sua formulazione attuale, invece, l’illecito non è più di natura penale, ma amministrativa ed è sanzionato più severamente, mediante il pagamento di una somma di denaro particolarmente ingente.

All’evidenza, la dichiarata finalità della norma è quella di impedire l’abusiva asportazione dei beni del demanio marittimo e, al contempo, prevenire la devastazione dei litorali e dell’ecosistema.

Dunque, l’arena –ossia la sabbia-, la ghiaia, le alghe, l’acqua di mare, le conchiglie e ogni altro materiale appartengono al cd. “demanio marittimo”, costituito, secondo quanto previsto nell’art. 28 del codice della navigazione, da: a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Occorre, altresì, precisare che il demanio marittimo rientri nella più ampia definizione civilistica di cui all’art. 822 c.c., di “demanio pubblico” e che, pertanto, si tratta di beni che appartengono allo Stato.

Accanto alla citata legislazione nazionale, proprio l’incremento di tali condotte ha costretto le regioni e gli enti locali a correre ai ripari e a dotarsi di normative apposite e più stringenti, nonché a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di controllo sul territorio.

Con specifico riferimento alla Sardegna, l’art. 40 della Legge regionale n. 16 del 2017 prevede espressamente che “salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000,00“. Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

La predetta disposizione, quindi, non si limita a sanzionare soltanto la condotta di sottrazione di beni naturalistici dalle coste sarde, ma anche la vendita degli stessi.

A ben vedere, infatti, la “refurtiva” sottratta abusivamente dalle spiagge non costituisce affatto un mero “ricordo” per l’avventato turista, giacché nella maggior parte dei casi detti beni vengono in realtà venduti online a caro prezzo, così incrementando un vero e proprio commercio illegale.

In ultima analisi, giova sottolineare che nel caso in cui la sottrazione abbia ad oggetto una quantità considerevole di sabbia o di beni comunque appartenenti al demanio marittimo, la condotta risulta piuttosto ascrivibile nell’ambito del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625, n. 7, c.p.

Secondo la giurisprudenza più recente (si veda, Cass. pen., sez. IV, n. 11158 del 2019), infatti, la sottrazione o asportazione di sabbia o ghiaia del lido del mare o dal letto dei fiumi comporta la configurabilità sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede che della destinazione della cosa a pubblica utilità, poiché il prelievo del materiale cagiona un danno idrogeologico all’arenile e lede la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.

In definitiva, la tematica della tutela dell’ambiente assume sempre maggiore centralità e, pertanto, la protezione del mare e dei litorali deve essere attuata sia attraverso strumenti di prevenzione e sensibilizzazione e sia mediante la predisposizione di un efficace sistema di controllo e repressione delle condotte vietate, affinché l’habitat naturale risulti liberamente fruibile anche dalle generazioni future.

Claudia Piroddu, Avvocato

Come abbiamo visto negli articoli precedenti, l’ambiente è un tema molto caro a noi di ForJus e, per questo motivo, vogliamo porre l’attenzione su quanto sia indispensabile e necessario impiegare degli strumenti concreti per la sua tutela e salvaguardia.

Infatti, anche se ormai tantissime persone – soprattutto i giovani – sono consapevoli della necessità di contrastare l’inquinamento per preservare l’ambiente e, altresì, la salute della popolazione, è ancora elevatissima la quantità di rifiuti di plastica che viene riversata nei mari e negli oceani.

A tale proposito, è utile segnalare che sono tantissime le iniziative che si svolgono ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, per sensibilizzare sull’importante e preoccupante tema dell’inquinamento causato dalla plastica, in particolare quella monouso.

Ad esempio, sabato 26 giugno nella spiaggia del Poetto di Cagliari si è svolta la terza edizione di “puliamolasella21”, un’importantissima iniziativa promossa da MedSea Foundation e Reset_UniCa per pulire sia la spiaggia che il fondale dai rifiuti che, purtroppo, vengono quotidianamente abbandonati.

Ebbene, i 400 ragazzi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa hanno raccolto oltre 15 tonnellate di spazzatura nell’area di Marina Piccola!

Questo risultato mette in evidenza, da una parte, l’impegno attivo dei ragazzi e la loro volontà di tutelare gli spazi ed il paesaggio della città in cui vivono; ma dall’altra parte pone l’accento su quanto sia grave la minaccia dell’inquinamento.

Sul punto, basti pensare che, secondo quanto riportato dal sito del WWF Italia e da un report del 2021 di Greenpeace Italia, le correnti del mar Mediterraneo fanno tornare sulle coste l’80% dei rifiuti di plastica con il risultato che per ogni chilometro di litorale si accumulano oltre 5 kg di rifiuti al giorno.

Tra le maggiori cause di questo fenomeno possono annoverarsi l’alta densità di popolazione, la presenza di numerose attività antropiche negli ambienti marino-costieri e l’intenso traffico marittimo.

Tuttavia, l’inquinamento più dannoso da plastica è quello invisibile, ovvero quello causato dalle cosiddette microplastiche, cioè da quei minuscoli pezzi di materiale plastico rilasciato direttamente nell’ambiente (ad esempio, a seguito del lavaggio di capi sintetici) oppure prodotto dalla degradazione di oggetti di plastica più grandi (ad esempio, pezzi di bottiglia). Avv. Viola Zuddas, Civilista

Si pensi, poi, che le microplastiche presenti in mare possono essere inghiottite dagli animali e, attraverso la catena alimentare, la plastica da questi ingerita può arrivare direttamente nel nostro piatto: secondo delle stime effettuate da organizzazioni internazionali, ingeriamo in media cinque grammi di plastica a settimana, cioè l’equivalente di una carta di credito.

La gravità della situazione si coglie maggiormente se si riflette sul fatto che il mar Mediterraneo rappresenta soltanto l’1% delle acque mondiali ma contiene il 7% della microplastica marina.

Per risolvere tale problema occorrono soluzioni concrete che coinvolgano non soltanto i cittadini ma anche la politica (sia a livello nazionale che sovranazionale), la comunità scientifica, le associazioni ambientaliste ed il mondo produttivo, in maniera tale da trovare delle soluzioni condivise ed effettive.

Uno degli strumenti maggiormente impiegati per sensibilizzare sul tema è quello dell’istituzione di ricorrenze, o “giornate”, in occasione delle quali si promuovono delle specifiche iniziative.

Ad esempio, oggi, 5 luglio, è la giornata di azione europea per la raccolta dei coperchi di plastica che è stata istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell’inquinamento derivante soprattutto dalle plastiche monouso. Avv. Viola Zuddas, Civilista

Parliamo, in particolare, di tutti quei prodotti di uso comune come i contenitori alimentari, le posate ed i bicchieri, le cannucce e molti altri, che sono la causa principale dell’inquinamento dell’ecosistema marino in generale.

Difatti, non solo questi rifiuti si ritrovano sull’arenile e sulla superficie del mare ma possono anche rinvenirsi sul fondale a profondità variabile.

Non vi è dubbio, quindi, che sia necessario creare sinergie ed approcci multidisciplinari per individuare gli interventi necessari da attuare in concreto contro la minaccia dell’inquinamento.

Viola Zuddas, Avvocato

Domani, 8 giugno, si celebra la giornata mondiale degli Oceani, il cui tema è l’oceano come “fonte di vita e sostentamento”.

Questa giornata si colloca, in realtà, in un contesto ben più ampio poiché lo scorso primo giugno è stato inaugurato dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO, con la Commissione Internazionale Oceanografica, il “Decennio delle Scienze Marine per lo Sviluppo Sostenibile degli Oceani e dei Mari”, con lo scopo di promuovere soluzioni a livello globale per proteggere gli oceani e le loro risorse.

Come sappiamo, gli oceani ed i mari svolgono un ruolo fondamentale nel nostro pianeta, in quanto non solo ospitano degli ecosistemi importantissimi per la biodiversità ma contribuiscono alla regolazione del clima: infatti, sulla base di studi recenti è emerso che oceani e mari assorbano mille volte più calore dell’atmosfera e che, fino ad oggi, abbiano trattenuto il 90% dell’energia in più derivante dall’incremento dei gas serra dovuti all’azione umana.

Come abbiamo già visto nell’articolo precedente, in Italia, il 26 febbraio scorso è nato ufficialmente il Ministero della Transizione ecologica (cosiddetto “MiTE”) che, tra gli altri obiettivi, si pone quello di tutelare la biodiversità, gli ecosistemi ed il patrimonio marino-costiero nonché salvaguardare il territorio e le acque.

A tale ultimo proposito, giova ricordare che, a partire dagli anni ’80, sono state istituite le aree marine protette (cosiddette “AMP”), ovvero quegli ambienti marini dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere.

La Sardegna vanta cinque aree marine protette: in particolare, l’isola di Mal di Ventre, nella penisola del Sinis, è stata istituita alla fine degli anni ‘90 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’ambiente marino e costiero all’interno dell’area delimitata e, altresì, di amministrare le attività sostenibili in esso consentite. Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Peraltro, l’area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre è stata inserita tra le dieci AMP italiane, alle quali è riconosciuto lo status di ASPIM (Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea), grazie al quale viene adottato un approccio internazionale di cooperazione per la gestione, conservazione e protezione delle specie protette, nonché una costante attività di monitoraggio e salvaguardia delle stesse.

Ebbene, le aree marine protette sono state istituite con le Leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 che, ancora oggi, costituiscono lo strumento giuridico principale per garantire la gestione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico di zone marittime e costiere circoscritte che, per conformazione e caratteristiche, sono considerate particolarmente vulnerabili e, pertanto, meritevoli di specifica protezione.

Le aree marine protette rientrano, infatti, nella nozione di “aree naturali protette”, tra le quali figurano, altresì, i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le zone umide di importanza internazionale, i siti della Rete Natura 2000 e le altre aree naturali protette cd. minori.

Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (si veda, nella specie, Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950), l’elenco contenuto nella normativa di riferimento non è da intendersi tassativo e immutabile, bensì uno strumento aggiornabile nel corso del tempo.

Istituite con Decreto Ministeriale, le aree marine protette sono suddivise in tre differenti livelli di protezione in relazione alla zona in cui ci si trova e, precisamente:

Zona A o riserva marina integrale: è l’area di maggior valore ambientale; in essa sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio,
Zona B o riserva marina generale: in essa è consentito il compimento di alcune attività che devono comunque assicurare un basso impatto sull’ecosistema,
Zona C o riserva marina parziale: in essa è consentito il compimento di alcune attività che devono comunque assicurare un modesto impatto sull’ecosistema.

La gestione delle AMP è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, ma il Ministero dell’Ambiente partecipa ai relativi oneri di spesa, mediante un sistema di riparto.

Peraltro, proprio l’aspetto gestionale ed economico -spesso lasciato ai Comuni interessati- rappresenta, a dire delle associazioni ambientaliste, il punto più debole della disciplina di settore.

Infatti, è da diversi anni che viene invocata una riforma organica della legislazione sulle aree protette, sul presupposto della mancanza di un approccio unitario che, operando sia a livello nazionale che europeo, consenta di creare un coordinamento e una programmazione efficace, garantendo il pieno coinvolgimento anche della collettività locale.

La tutela e i divieti

La già citata Legge quadro n. 394 del 1991 ha anticipato l’emanazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, con la quale è stata creata una rete ecologica di zone speciali protette –denominata “Natura 2000”- finalizzata all’istituzione di un sistema generale di protezione di talune specie di flora e fauna, attraverso l’introduzione di specifici divieti.

In particolare, l’art. 19, co. 3, della L. 394/91, tutt’ora in vigore, individua un elenco di attività vietate nelle AMP, tra le quali figurano: la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali; l’introduzione di armi, esplosivi e di ogni altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché la navigazione a motore e ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Ad essere punite, quindi, non sono soltanto quelle condotte concretamente e immediatamente lesive del patrimonio ambientale, come ad esempio la pesca o il danneggiamento, ma anche condotte che, sulla base di un accertamento presuntivo, risultano suscettibili di mettere in pericolo il bene ambiente, come ad esempio la navigazione a motore o l’introduzione nell’AMP di armi ed esplosivi.

In altre parole, è stata disposta una tutela anticipata che arretra la soglia di punibilità e sanziona anche quelle condotte prodromiche al danno ambientale, cioè potenzialmente capaci di cagionarlo e, quindi, vietate a prescindere dall’effettivo verificarsi dello stesso. Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Per chiarire meglio la portata applicativa della legge italiana, può essere utile fare un esempio pratico, richiamando la sentenza n. 6726 del 12 febbraio 2018, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla fattispecie di illecita effettuazione di attività di pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta.

La vicenda approdata dinnanzi ai Supremi Giudici aveva ad oggetto due imputati che erano stati sorpresi nei pressi di alcune imbarcazioni di loro proprietà e, in particolare, uno di essi era stato rinvenuto in acqua, mentre imbracciava un fucile da caccia subacqueo.

Sebbene all’interno dell’imbarcazione di quest’ultimo, al momento dell’accertamento, non fosse stato rinvenuto il pescato, la Corte di legittimità ha comunque ritenuto configurata la fattispecie di cui all’art. 19, co. 3, lett. a) della L. n. 394/91, ossia “la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali”.

Infatti, alla luce di quanto detto finora, perché risulti integrata la contravvenzione in parola non occorrerebbe la concreta verificazione del danno.

Ritenuto, da un lato, che l’elenco delle condotte vietate non debba intendersi in maniera assoluta e tassativa, ma un’esemplificazione di comportamenti che il Legislatore intende impedire e, dall’altro, che sussiste un’anticipazione della soglia di punibilità, sarebbe sufficiente il compimento di condotte che risultano comunque idonee e strumentali alla compromissione del bene giuridico protetto.

Pertanto, il fatto stesso che l’imputato sia stato colto in acqua e con il fucile da caccia –il cui porto all’interno dell’AMP risulta comunque vietato, ai sensi del già citato art. 19, co. 3, lett. d), della Legge quadro- è elemento dirimente per ritenere che il medesimo fosse intento a compiere nell’AMP attività di pesca subacquea, che risulta vietata e, perciò, punibile.

Ad ogni modo, è solo attraverso un efficace e costante sistema di monitoraggio e controllo del territorio che è possibile garantire l’effettiva tutela delle AMP, ciò anche in funzione preventiva e come deterrente per tutte quelle condotte lesive del bene protetto.

Claudia PirodduViola Zuddas, Avvocati

Il prossimo 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente, il cui tema quest’anno sarà il “Ripristino degli ecosistemi”: l’obiettivo, dunque, è quello di prevenire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta e di interrompere lo sfruttamento della natura per promuoverne la guarigione.

Questa data è stata scelta perché il 5 giugno 1972, durante la conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano, ha preso forma il progetto dell’Onu con cui gran parte degli stati membri delle Nazioni Unite, le agenzie specializzate ONU ed altre organizzazioni internazionali si sono posti l’obiettivo di tutelare l’ambiente.

In Italia, il 26 febbraio scorso è nato ufficialmente il Ministero della Transizione ecologica (cosiddetto “MiTE”), che ha sostituito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e che si pone l’obiettivo di:

  • tutelare la biodiversità, gli ecosistemi ed il patrimonio marino-costiero nonché salvaguardare il territorio e le acque,
  • attuare politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, realizzando programmi di collaborazione bilaterale specialmente con i paesi maggiormente vulnerabili ed esposti ai rischi dei cambiamenti climatici,
  • garantire uno sviluppo sostenibile, mirando all’efficienza energetica ed all’economia circolare, gestendo in maniera integrata il ciclo dei rifiuti e promuovendo la bonifica dei siti d’interesse nazionale,
  • valutare l’impatto ambientale delle opere strategiche, ponendo l’obiettivo di contrastare l’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e di ridurre i rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati.

Grazie al contributo delle numerosissime campagne di sensibilizzazione (prima tra tutte, quella promossa da Greta Thumberg che ha fondato il movimento Fridays For Future che, anche in Italia, svolge un ruolo da protagonista su questi temi), i tempi sono maturi per completare anche la disciplina costituzionale relativa alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Infatti, questi principi rappresentano una priorità per la società italiana nell’ambito delle sfide globali e, dunque, devono sicuramente essere disciplinati in maniera organica pure nella Costituzione, dove attualmente all’art. 9 si legge soltanto un breve riferimento alla «tutela del paesaggio».

Per tale motivo, è stato proposto un disegno di legge che prevede la modifica del citato art. 9 Cost. al quale verrebbe aggiunto il terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni». Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Questa modifica, se accolta, consentirebbe di tutelare in maniera più stringente l’ambiente e tutti gli esseri viventi che lo compongono, partendo dal concetto di “sviluppo sostenibile” che rappresenta un elemento indispensabile per l’affermazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive nel rispetto delle risorse naturali disponibili.

Ad ogni modo, nonostante, ad oggi, non venga espressamente menzionato tra i principi fondamentali della Costituzione, l’ “ambiente” è considerato un bene giuridico di valore costituzionale primario e assoluto.

Ciò è possibile attuando il richiamo, da un lato, alla tutela del paesaggio di cui all’art. 9, nella quale viene ricompresa sia la tutela ecologica e l’interesse alla conservazione dell’ambiente naturale, e, dall’altro lato, alla tutela della salute prevista nell’art. 32, ove viene collocata anche la salvaguardia dell’ambiente in cui vive l’uomo.

A garanzia della tutela dell’ambiente, l’ordinamento italiano prevede diversi illeciti sia di natura amministrativa che penale, contenuti principalmente nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), nonché nel codice penale.

Proprio nell’ottica di consentire una maggiore protezione dei beni naturali e della salute, con la Legge n. 68/2015 si è proceduto ad una vera e propria riforma dei reati ambientali, che pone al centro la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi in quanto tali.

L’intervento normativo in parola è culminato con l’introduzione del Titolo VI-bis del codice penale, che prevede numerose fattispecie che vanno dal reato di inquinamento ambientale, all’associazione per delinquere nei reati ambientali, nonché all’ipotesi a lungo controversa di disastro ambientale.

A tale riguardo, proprio qualche giorno fa, la Corte di Assise di Taranto, con una sentenza da molti considerata “storica”, ha condannato a pene severissime i vertici amministrativi della più grande acciaieria d’Europa, l’ EX ILVA, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale.

Secondo i giudici di primo grado, negli anni, il noto stabilimento siderurgico avrebbe realizzato il massiccio sversamento nell’aria di sostanze nocive per la salute e per l’ambiente, cagionando malattie e morte soprattutto nella popolazione residente nei quartieri in cui sorge e tutt’ora opera l’azienda, oltre che l’avvelenamento di bestiame e prodotti alimentari.

Il reato di “disastro ambientale”

Una delle principali novità introdotte con la riforma dei reati ambientali è costituita dal delitto di disastro ambientale, disciplinato nell’art. 452 quater c.p., che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale ponendo in essere, alternativamente, una delle ipotesi descritte dalla norma, ovvero:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Nell’ultimo comma è prevista una circostanza aggravante che ricorre nell’ipotesi in cui il disastro venga prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico-artistico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Al fine di rafforzare la tutela del bene “ambiente”, per condotta “abusiva” deve intendersi non soltanto quella perpetrata in assenza delle prescritte autorizzazioni o in presenza di autorizzazioni illegittime o non commisurate al tipo di attività esercitata, ma altresì quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali e di prescrizioni amministrative.

La portata della riforma è senza dubbio molto significativa.

Infatti, prima delle modifiche, tali eventi venivano ricondotti unicamente nella fattispecie generale del cd. disastro innominato, di cui all’art. 434 c.p., posto a tutela della sola incolumità pubblica, non potendosi prescindere dal danno o dalla messa in pericolo delle persone.

L’attuale reato di disastro ambientale garantisce, invece, la tutela diretta dell’integrità dell’ambiente, in una prospettiva ecocentrica.

La norma, tuttavia, punisce indirettamente anche le conseguenze che la condotta lesiva dell’ecosistema produce nei confronti dell’incolumità pubblica, poiché –ed è questo il cuore della riforma- il Legislatore ha voluto dare attuazione al principio secondo il quale la tutela della vita e dell’integrità fisica muove sempre dalla tutela preliminare della salubrità dell’ambiente (Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2018, n. 29901). Avv. Claudia Piroddu, Penalista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

Oltre all’ampliamento delle condotte punibili poste in essere sia da privati che dagli enti e all’inasprimento delle pene, come efficacia deterrente e in funzione preventiva, giova segnalare che, proprio nell’ottica del ripristino degli ecosistemi, il codice penale prevede nell’art. 452 decies un trattamento sanzionatorio più favorevole nel caso del cd. ravvedimento operoso.

Tale ipotesi ricorre qualora l’autore del reato ambientale si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Ad ogni modo, partendo dal presupposto che tutelare l’ambiente significa tutelare l’uomo, lo strumento repressivo non può da solo risolvere le innumerevoli problematiche connesse alla tematica ambientale.

È necessario, piuttosto, che vengano adottate al più presto politiche volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, che consenta “alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”, in modo tale che la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell’ambiente vadano di pari passo.

Claudia PirodduViola Zuddas, Avvocati