Come è noto, l’Isola di Lampedusa è stata, ancora una volta, al centro della scena mediatica a seguito degli sbarchi, avvenuti tra l’11 e il 13 settembre scorso, di circa settemila persone provenienti per lo più da Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun.  

Si tratta, forse, di uno dei più impattanti episodi di immigrazione irregolare che, per riportare le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “pone in questi giorni il Paese e l’intera Europa di fronte a una sfida difficilissima”.  

In questo breve contributo si intende affrontare una problematica giuridica inerente all’evento degli sbarchi irregolari e spesso ignorata a fronte di questioni di natura meramente politica: i diritti dei migranti, da una parte, e gli obblighi delle autorità preposte, dall’altra, in caso di attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’Unione Europea. 

Il diritto dei migranti di essere informati: obbligo di informativa delle autorità

In primo luogo, giunti nelle frontiere di uno Stato membro dell’Unione, è necessario che le Autorità procedano all’identificazione del migrante e richiedente asilo. 

Nella specie, non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento n. 604/2013 in uno Stato membro, le Autorità competenti dello stesso devono informare il richiedente dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, le Autorità preposte devono specificare :  

  1. Le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale.
  2. I criteri di determinazione dello Stato membro competente. Al riguardo, è fondamentale informare il richiedente della sussistenza di una gerarchia di criteri per la determinazione dello Stato competente nelle varie fasi della procedura e la loro durata. E bene sottolineare, infatti, che non necessariamente lo Stato di primo approdo è quello competente ad esaminare la domanda, potendo questo criterio essere derogato da altri diretti a soddisfare interessi preminenti di natura umanitaria o per ricongiungimento familiare.
  3. Durante il colloquio, il richiedente deve essere informato del diritto di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli altri Stati membri. In tali casi, infatti, se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 
  4. Deve esse inoltre informato della possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove possibile, di chiedere la sospensione del trasferimento.
  5. I richiedenti asilo e i migranti fermati alle frontiere esterne devono inoltre fornire le proprie impronte digitali a fini identificativi. Ebbene, la raccolta di tali dati deve essere accompagnata dalla contestuale spiegazione, da parte delle Autorità, dei motivi per i quali si procede alla raccolta dei dati e la durata del trattamento. Del pari, il richiedente deve essere messo al corrente del diritto di accedere ai propri dati, di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’articolo 35 del sopracitato Regolamento e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali. 

Le impronte verranno poi memorizzate in un database dell’UE «Eurodac» (European Asylum Dactyloscopy,), ossia  un sistema per il confronto delle impronte digitali  che memorizza, tratta e confronta le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti fermati alle frontiere esterne. Trattasi di un sistema che ha come fine principale, oltre che monitorare i flussi e gli spostamenti del migrante, quello di contribuire alla determinazione dello Stato membro dell’UE cui spetta il compito di esaminare una richiesta di asilo.  

Come devono essere fornite le informazioni ? 

Come precisato dal Regolamento di Dublino, le informazioni devono essere fornite al richiedente per iscritto, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine, le Autorità al momento della raccolta delle impronte digitali, devono fornire un opuscolo contenente le informazioni redatte in un linguaggio chiaro, trasparente e conciso e in un formato facilmente accessibile. Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale, e in presenza di un interprete nel caso in cui le barriere linguistiche non consentano il facile acceso all’informativa. 

Garanzie Procedurali

Per concludere questa breve disamina sui diritti dei migranti e richiedenti asilo ed annessi obblighi delle Autorità competenti, appare opportuno qui precisare quali ulteriori strumenti sono posti a disposizione del richiedente dal Regolamento di Dublino. 

In particolare, il richiedente deve essere informato che, allorquando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente, lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.  

In tali casi, il richiedente deve sapere che, laddove egli sia rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all’interessato e, se del caso, comunicare la decisione all’interessato. Tale decisione, deve contenere informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.  

Qualora invece l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione e mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire. 

Avvocato Eleonora Pintus

La cd. “Plastic tax” o tassa sulla plastica monouso è stata introdotta con la Legge di bilancio 2020, commi 634-658, e consiste in un’imposta, già applicata in altri Stati europei, sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, denominati con l’acronimo “MACSI”, da attuarsi in seguito all’emanazione delle disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Nel corso degli anni, l’entrata in vigore della plastic tax –originariamente prevista per il mese di luglio 2020- ha subito diverse proroghe e, in ultimo, la Legge di bilancio 2023 ha disposto l’ulteriore rinvio al 1 gennaio 2024.  

L’imposta ha una duplice finalità che consiste, da un lato, nel recuperare gettito erariale e dall’altro lato, nel promuovere la riduzione della produzione e del consumo di plastica non riciclabile, nonché del conseguente impatto ambientale.  

Infatti, prima ancora di individuare i prodotti e i soggetti ai quali risulta applicabile l’imposta, giova sottolineare che l’introduzione di costi aggiuntivi sui beni contenenti materiale plastico non possa non avere impatto anche sul consumatore e, pertanto, sul prezzo finale del prodotto. 

Sebbene il meccanismo della tassazione che colpisce la produzione abbia la finalità di incentivare un cambiamento dei materiali utilizzati ad es. nel packaging o in generale negli imballaggi, d’altra parte questo non basta, poiché risulta necessario introdurre anche misure volte ad indirizzare i processi di produzione verso materiali riciclabili. 

Ad ogni modo, con l’introduzione del tributo viene data attuazione alla Direttiva europea del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE che sancisce il divieto di utilizzo di manufatti in plastica (come ad es. posate, piatti, cannucce etc.) e, al contempo, obbliga gli Stati membri ad adottare misure finalizzate a ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa, nonché a monitorare il consumo di tali prodotti e le misure adottate.   

Fatta questa doverosa premessa, occorre chiarire quali siano i prodotti a cui può essere applicata l’imposta di nuova formulazione.  

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione della Plastic tax, l’art. 1, comma 634 della Legge di bilancio 2020, innanzi tutto, individua e racchiude i prodotti per i quali è previsto il pagamento dell’imposta nell’acronimo “MACSI”.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

In particolare, si parla di manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, purché gli stessi: 

  1. siano realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
  2. non siano ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Rientrano nella nozione in esame anche i dispositivi realizzati, anche solo in parte, con materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o di manufatti costituiti con materie diverse dalla plastica, nonché i prodotti semilavorati e le cd. preforme, ovvero i prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET destinati ad essere utilizzati come contenitori di bevande o bottiglie. 

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI compostabili, i dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 

Non si può far a meno di notare che si tratti di una definizione in grado di ricomprendere nell’ambito della tassazione un’ampia tipologia di beni, ossia tanto quelli realizzati con un vero e proprio impiego di materie plastiche, quanto quelli realizzati dalla commistione di materiale plastico e materiale di altra natura, come tale non imponibile. 

Pertanto, stante l’oggettiva difficoltà di fornire una nozione univoca, al fine di individuare con certezza i prodotti destinatari dell’imposta, nell’art. 1, co. 651, della disposizione sopra richiamata, viene stabilito che sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a dover procedere alla concreta identificazione dei MACSI mediante l’indicazione per ciascuna merce dei corrispondenti codici della nomenclatura combinata. 

L’imposta e le sanzioni

La Plastic tax è fissata al valore di 0,45 euro per ogni chilogrammo venduto di prodotti di plastica monouso o MACSI, tuttavia, è prevista, altresì, una soglia di esenzione dell’imposta, che, pertanto, non sarà applicabile qualora l’importo dovuto sia inferiore o pari a 25 euro, e ciò è frutto di un parziale correttivo alla normativa originaria in cui veniva indicata una soglia inferiore. 

L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell’introduzione dei predetti beni nel medesimo territorio da altri Paesi UE e diviene esigibile all’atto di immissione in consumo dei MACSI nel territorio italiano. 

È bene precisare che l’immissione in consumo dei MACSI si verifica all’atto della loro cessione, sia con riferimento alle merci prodotte in Italia e sia a quelle provenienti da Paesi europei o Stati terzi e ciò tanto nel caso in cui l’acquisto sia effettuato nell’esercizio di attività economica, quanto da parte del consumatore privato.  

Il pagamento dell’imposta è previsto a carico del fabbricante (per i MACSI realizzati nel territorio nazionale), dell’acquirente nell’esercizio di attività economica o del cedente qualora i prodotti siano acquistati dal consumatore privato (per i MACSI provenienti da Paesi UE), dell’importatore (per i MACSI provenienti da Paesi terzi), nonché dei committenti italiani o esteri che cedono i prodotti ad altri soggetti nazionali.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

L’accertamento dell’imposta dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta, presentate dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione di riferisce.      

È, dunque, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad essere tenuta a svolgere attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta, con facoltà di accedere presso di impianti di produzione, nonché la Guardia di Finanza, alla quale è demandato il consueto compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati. 

Quanto alle sanzioni applicabili, la norma distingue alcune ipotesi, ovvero: 

  1. in caso di mancato pagamento è prevista una sanzione amministrativa pari al quintuplo della tassa evasa e in misura comunque non inferiore a 250 euro;
  2. in caso di ritardato pagamento è prevista una sanzione amministrativa corrispondente al 25% dell’imposta dovuta, per un importo non inferiore a 150 euro;
  3. in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale è prevista una sanzione da 250 a 2.500 euro.

Da ultimo, giova precisare che la norma introduce anche un sistema di incentivi per le imprese. 

Nella specie, è previsto un credito di imposta per le imprese, attive nel settore delle materie plastiche, che abbiano proceduto all’adeguamento tecnologico della produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, secondo gli standard prefissati. 

Si tratta di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, previsto nella misura del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento, fino ad un importo massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Avv. Claudia Piroddu

 

Reddito di libertà: una misura a sostegno delle donne vittime di violenza

La Convenzione di Istanbul (maggio 2011), all’interno della definizione di violenza domestica, insieme alle più conosciute forme di violenza fisica, sessuale e psicologica, inserisce la violenza economica.  

L’indipendenza economica, infatti, è un aspetto rilevante, anche se spesso poco evidenziato, delle situazioni di subalternità in ambito relazionale e domestico. 

Nel contesto socio culturale italiano e non solo, le donne molto spesso hanno difficoltà ad individuare la violenza economica come un abuso perché culturalmente è considerato normale che una donna non lavori.Claudio Casti, Operatore Patronato Inac Cagliari

La marcata differenza nella gestione del denaro all’interno del nucleo familiare spesso va di pari passo con la separazione dei ruoli all’interno dello stesso. Questa separazione a sua volta alimenta un circolo vizioso che rafforza la posizione di subalternità: dalle statistiche redatte grazie ai dati raccolti nei Centri antiviolenza, una donna su tre subisce violenza economica (dati aggiornati al 2021), ma i numeri reali potrebbero essere ben più alti.  

Il fenomeno non è ben conosciuto e le donne spesso si rivolgono a un centro antiviolenza solo quando la forma di violenza che subiscono si fa più eclatante.  

Lo sportello Mia Economia di Fondazione Pangea ha stilato un identikit delle vittime di violenza economica. Gli abusi si verificano a tutti i livelli socio-economici, sono vissuti da donne di ogni classe e livello di reddito e riguardano principalmente la fascia d’età tra i 40 e i 60 anni. 

Lo stato emergenziale del 2020 e il conseguente periodo di lockdown hanno portato maggiormente all’attenzione pubblica i casi limite di violenza di genere all’interno del contesto familiare, mettendo anche in luce situazioni di prevaricazione psicologica ed economica. 

Le motivazioni che possono spingere a non abbandonare il nucleo familiare e a sopportare i soprusi di un compagno violento sono spesso riconducibili al fatto che lo stesso è l’unico percettore di reddito della famiglia.Claudio Casti, Operatore Patronato Inac Cagliari

In questo contesto trova finalmente applicazione il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, ex art. 105 – bis del decreto Rilancio 34/2020, che introduce il cosiddetto Reddito di Libertà (Rdl) per le donne vittime di violenza, per cui viene stanziato un fondo di 9 milioni di euro. Ulteriori somme integrative possono essere stanziate dalle singole Regioni/Province autonome ad integrazione di quanto spettante, come indicato dal messaggio INPS 1053 del 7 marzo 2022. 

Partendo dal presupposto che un primo passo verso l’uscita dalla posizione di subalternità parte dal raggiungimento dell’indipendenza economica, il Reddito di Libertà è volto proprio ad agevolare un percorso di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà nonché il sostegno per l’istruzione e la formazione dei figli minori, e opera parallelamente al percorso di emancipazione e autonomia intrapreso presso il Centro antiviolenza.  

Emerge dalle statistiche dei Centri antiviolenza che una donna su tre che vi si presenta, lo fa con i figli, fatto non marginale che evidenzia l’importanza del supporto offerto dalla misura Rdl.  

Il contributo economico viene erogato dalle Regioni per tramite dei Comuni, su domanda presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e consiste in 400 euro mensili non imponibili, spettanti per un massimo di 12 mensilità.Claudio Casti, Operatore Patronato Inac Cagliari

Il contributo non è incompatibile con altre prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS o eventuale pensione di invalidità, e spetta alle donne cittadine italiane, cittadine della Comunità Europea, o extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno. Rientrano inoltre tra le beneficiarie le cittadine straniere con status di rifugiate politiche o protezione sussidiaria. 

Alla domanda andrà allegata la dichiarazione del responsabile legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza, e la dichiarazione dello stato di bisogno straordinario ed urgente, firmata dal responsabile del Servizio Sociale di riferimento. 

Claudio Casti, Operatore Patronato Inac Cagliari

Sono nato a Cagliari nel 1981, dopo gli studi in biologia, dal 2008 ho lavorato al Caf – Cia e al Patronato Inac nelle sedi di Cagliari, San Sperate e Sestu.
Dal 2014 sono operatore nella sede provinciale del Patronato Inac di Cagliari.
 

 

 

Focus di diritto civile  • Avv. Francesco Sanna

Matrimonio forzato e violenza di genere

La Corte di Cassazione ha stabilito, con l’ordinanza del 20 aprile 2022 n. 12647, che la violenza fisica e psichica esercitate contro una donna per costringerla a convolare a nozze configura una vera e propria fattispecie di violenza di genere. 

In generale, la violenza in parola rientra tra quelle oggetto di riconoscimento di protezione internazionale e così il matrimonio imposto con la coercizione fisica e psichica consumate nei confronti di una donna, costituisce violenza di genere. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

La violenza economica può integrare il reato di maltrattamenti?

Prima di esaminare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di maltrattamenti contro i familiari e conviventi, occorre premettere che la violenza domestica e di genere si manifesta attraverso molteplici modalità e, pertanto, non può essere circoscritta esclusivamente alle condotte di violenza fisica, ma vi rientrano anche quei comportamenti finalizzati ad esercitare un controllo sulla vittima, tanto sul piano psicologico, quanto sotto il profilo economico, attraverso la privazione dei mezzi di sussistenza. 

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

La violenza di genere ed i maltrattamenti economici

La violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani che ha varie e preoccupanti sfaccettature poiché colpisce tantissimi e diversi aspetti della vita di chi la subisce. 

Come abbiamo avuto modo di analizzare nei precedenti articoli e focus sul tema, ci sono diverse forme di violenza: accanto a quella fisica, che si distingue per l’impiego di forza volta a sopraffare fisicamente una persona attraverso anche botte e percosse, c’è la violenza psicologica che si caratterizza per comportamenti o atteggiamenti idonei ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, consistenti in minacce, insulti, umiliazioni, atti denigratori di vario tipo, ecc. 

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Il Fondo sociale Europeo Plus a tutela delle donne

Come rilevato dalla recente Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 marzo 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere “Per violenza contro le donne si intende una violenza di genere perpetrata nei confronti di una donna in quanto tale o che colpisce per antonomasia le donne”.

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Domotica e sicurezza nelle abitazioni 

La domotica è la disciplina che ha come fine quello di controllare, gestire e automatizzare tutti gli aspetti di una abitazione attraverso l’uso della tecnologia. 

Lo smartphone, il tablet e gli assistenti vocali diventano i mezzi e l’estensione di un controllo costante sempre a portata di mano. 

La sicurezza tramite video sorveglianza è un settore di grande rilevanza della domotica odierna che, grazie alla presenza di numerosi dispositivi sul mercato, permette di controllare e interagire con la propria abitazione grazie ad internet, 24 ore al giorno, ovunque ci si trovi nel mondo. 

Le telecamere disponibili all’acquisto hanno qualità visive ad altissima definizione e funzionano egregiamente tramite wireless. Filippo Camboni, Ingegnere

In esterno le telecamere lavorano in sinergia con sensori ad infrarosso per la visione notturna: potenti luci led si accendono quando i sensori di movimento rilevano qualcuno o qualcosa, registrando un evento in sviluppo davanti all’abitazione. 

All’interno hanno sistemi ad infrarosso migliorati e la capacità di seguire gli spostamenti e “vedere” cosa succede ad ampio raggio. 

Il video in sé può contenere svariate informazioni personali e/o riguardanti terze persone, chiamati “metadati”: ad esempio i volti sono identificati non solo passivamente ma, anche, con il riconoscimento dell’identità della persona; le targhe automobilistiche sono lette e non solo video-registrate; la traccia audio con informazioni sensibili è aggiunta al video grazie ai microfoni integrati nei dispositivi; infine, compaiono gli orari di un dato avvenimento.Filippo Camboni, Ingegnere

Ma cosa accade se nel monitorare un’area privata si registrano anche immagini riguardanti ambienti comuni aperti al pubblico?

È sicuramente interessante analizzare il caso in cui il monitoraggio di un’area privata comporti l’acquisizione di video e/o immagini di parti comuni di passaggio di uno stabile, come nel caso di un posto auto privato in un cortile comune, aperto al pubblico, dove può transitare chiunque. 

Anzitutto, deve chiarirsi che, nel caso in cui venga rilevato il passaggio di una persona viene immediatamente trasmessa una notifica all’utente che può effettuare un controllo istantaneo accedendo alle immagini ed ai video acquisiti: questi possono essere salvati sia in locale sul proprio smartphone, sia sul cloud. 

Il cloud è uno spazio apposito, digitale, gestito dalle grandi compagnie informatiche dove vengono immagazzinati tutti i dati e le informazioni che, quindi, sono conservati ed utilizzabili dall’utente in qualunque momento.Filippo Camboni, Ingegnere

Il tempo di archiviazione e la disponibilità di spazio sono pressoché infiniti finché si acquista spazio sul cloud 

Tuttavia, la gestione del materiale digitale è definita da chi effettua la registrazione e dalle normative in vigore, che verranno trattate negli articoli degli avvocati di ForJus. 

In parallelo, anche le misure di sicurezza digitale si sono evolute con il crescere della tecnologia dei dispositivi. 

I produttori delle telecamere forniscono all’utente un dominio dedicato, il cui accesso alla visione “live” e delle registrazioni è reso possibile tramite delle credenziali personali. 

Devono essere scelti dall’utente un “nome” e una “password”, preferibilmente robusti, ovvero complicati, e non banali. 

Inoltre, si aggiunge la verifica in due passaggi, cioè un ulteriore livello di sicurezza che prevede che, nonostante l’inserimento dei dati di autenticazione sia corretto, venga inviato un codice univoco al numero di cellulare per confermare l’accesso e completare la procedura.Filippo Camboni, Ingegnere

Altresì, le grandi aziende informatiche propongono delle sicurezze ulteriori, da sommarsi a quelle dei produttori dei dispositivi, con dei servizi “Secure Video” il cui utilizzo permette una crittografia end-to-end, in cui i dati ai due estremi server-utente sono criptati e, dunque, non si può accedere come intermediari malevoli intercettandone i contenuti. 

Oltre a quanto già detto, è sempre raccomandato scegliere anche le password del sistema wi-fi solide ed effettuare sempre gli aggiornamenti dei sistemi in modo da chiudere falle informatiche per rendere più difficile possibile attingere ai dati personali. 

Filippo Camboni, Ingegnere meccanico

Ho conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica con una prova finale sullo studio e validità di nuove applicazioni biomediche sulle protesi d’anca. 
In seguito con una votazione di 110/110 e Lode ho concluso la Laurea Magistrale in ingegneria Meccanica con particolare riferimento alla parte Gestionale e alla Progettazione meccanica.  

In collaborazione con Sardegna Ricerche ho portato avanti un progetto di sviluppo sulla valorizzazione di prodotti tipici sardi, realizzando dei dispositivi robotici per la raccolta e mondatura automatizzata dello zafferano. 
Inoltre ho aiutato per diversi anni nella didattica universitaria collaborando nel corso di Meccanica applicata alle Macchine svolgendo lezioni e assistenza.
In aggiunta, seguendo la passione per lo sport, che ho praticato da sempre provando varie discipline, ho ottenuto la certificazione di istruttore fitness riconosciuta dal CONI.

Dopo aver maturato varie esperienze nel settore dell’informatica ho scelto di approfondire il settore delle nuove tecnologie, con particolare attenzione allo studio della domotica, specialmente
wireless, con dispostivi innovativi di facile installazione. 

Il proposito è quello di gestire e controllare il dispendio termico degli edifici, migliorare il consumo energetico e utilizzare recenti impianti sulla sicurezza delle abitazioni.

Da qui l’idea di creare Smart Haus, un riferimento chiaro sulle possibilità attuali della domotica wireless
Lo scopo è mostrare attraverso spiegazioni mirate e video illustrativi come funzionano i dispositivi domotici e i loro possibili utilizzi e automazioni. 

Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Francesco Sanna

Glossario sul GDPR

Il tema oggetto del focus di questo mese presenta vari punti di contatto con la disciplina riguardante il diritto alla privacy, nonché l’utilizzo, la conservazione e la sicurezza dei dati che vengono acquisiti per mezzo delle tecnologie oramai di utilizzo comune nei vari contesti sociali.
Ciò premesso, pare utile fornire un glossario sui termini utilizzati nel regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/67, in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

L’installazione di un sistema di videosorveglianza può costituire reato?

La Corte di Cassazione, in linea con le indicazioni fornite dal Garante della Privacy, si è pronunciata più volte e spesso in maniera contrastante sulle modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza, al fine di contemperare, da un lato, le esigenze di tutela della persona e del patrimonio, e dall’altro lato di garantire la tutela della riservatezza, in armonia con i principi costituzionali.  

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Focus di diritto civile, condominio • Avv. Viola Zuddas

I sistemi di videosorveglianza in Condominio

L’installazione di un impianto di videosorveglianza in Condominio deve avvenire, anzitutto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice Civile, dal Codice Penale e dalle linee guida del Garante della Privacy che, con il Regolamento n.2016/679, ha disciplinato compiutamente la materia.
Difatti, è stato previsto un articolato sistema per tutelare la sicurezza delle persone e delle cose dei condomini che potrebbero subire un serio pregiudizio dal trattamento illecito dei dati personali raccolti nel caso in cui, come purtroppo talvolta accade, questi siano impiegati per scopi estranei alle esigenze condominiali. 

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Assistenti vocali invadenti: le linee guida UE

Come spiegato nel Focus del nostro collaboratore, la domotica è la disciplina che mira a migliorare la funzionalità delle nostre case grazie a un insieme di automazioni e tecnologie domestiche che consentono di gestire da remoto tutti gli apparecchi di un’abitazione tramite strumenti quali lo smartphone, il tablet e gli assistenti vocali. 

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Secondo il rapporto “HIV/AIDS surveillance in Europe 2021”, pubblicato a novembre 2021 dall’ECDC e dall’Ufficio europeo dell’OMS, nel 2020, in 46 dei 53 Paesi dell’OMS Europa sono state registrate ben 104.765 nuove diagnosi di HIV, tra cui 14.971 dai Paesi di Unione europea (UE) e Spazio economico europeo (SEE). 

L’infezione da HIV e l’AIDS continua, dunque, ad incidere in maniera esponenziale sulla salute e il benessere di milioni di persone anche nella Regione Europea dell’OMS. 

Per esigenze di carattere espositivo, escludendo fin da subito ogni volontà di compiere divulgazione scientifica in campo medico, appare necessario evidenziare che Hiv e Aids non sono la stessa cosa. 

L’Hiv (Human immunodeficiency virus) è un virus che distrugge un tipo di globuli bianchi responsabili della risposta immunitaria dell’organismo. La presenza di anticorpi anti-Hiv nel sangue viene definita sieropositività all’Hiv. L’infezione da Hiv non si manifesta con sintomi particolari ma si rivela attraverso gli effetti che il virus provoca direttamente sul sistema immunitario.   

L’Aids (Acquired immune deficiency sindrome), invece, costituisce uno stadio clinico avanzato dell’infezione da Hiv la quale può manifestarsi persino a distanza di anni nelle persone con HIV, ciò quando l’organismo perde la sua capacità di combattere anche le infezioni più banali (infezioni/malattie opportunistiche). 

I progressi della ricerca scientifica e l’uso della terapia antiretrovirale hanno reso possibile alle persone con Hiv di avere una buona qualità di vita. Difatti, sebbene ad oggi non esista una cura capace di eliminare completamente il virus dall’organismo e così guarire in via definitiva dall’infezione da HIV, la sottoposizione a terapie altamente efficaci – i cosiddetti farmaci antiretrovirali (ART, Anti-Retroviral Therapy) – permette di controllare l’infezione nel lungo periodo, trasformando l’HIV/AIDS in malattia cronica. 

Tuttavia, nonostante i progressi scientifici degli ultimi anni, a seguito dell’epidemia da COVID-19, è emerso l’enorme deficit delle strutture ospedaliere che, a causa altresì delle successive restrizioni di bilancio, hanno manifestato difficoltà nell’erogazione di servizi. In generale, il numero dei pazienti nelle strutture ospedaliere è aumentato e ciò ha conseguentemente imposto alle stesse strutture ed al personale sanitario operante di rivoluzionare l’erogazione delle prestazioni.Avv. Eleonora Pintus, Diritto Internazionale e dell’Unione Europea

Sanità digitale: le nuove sfide a sostegno dell’HIV e AIDS

Le nuove sfide globali a fronte di situazioni di emergenza (quali una pandemia globale) hanno aumentato le preoccupazioni sulla capacità degli ospedali di fornire terapie adeguate e costanti (anche) nella prevenzione dell’HIV.  

In tal senso si inserisce la lungimirante azione dell’Unione Europea che nell’ambito del programma “Horizon 2020” ha elaborato e finanziato il programma “EmERGE” (Evaluating mHealth technology in HIV to improve Empowerment and healthcare utilisation: Research and innovation to Generate Evidence for personalised care). 

EmERGE è, nello specifico, un’applicazione mobile (APP) e un portale web per la gestione dell’HIV che ha come obiettivo principale la creazione di una connessione virtuale tra paziente e medico attraverso una piattaforma sanitaria digitale conforme al GDPR.  

Questa si inserisce perfettamente in quella che viene comunemente definita come “mHealth” (mobile health, ossia “salute mobile”) che racchiude il più ampio concetto di cure mediche digitali o wireless, ossia la possibilità di accedere ai servizi sanitari preventivi, sorveglianza delle malattie, supporto al trattamento, monitoraggio delle epidemie e gestione delle malattie croniche da remoto attraverso dispositivi mobili, quali i telefoni cellulari. 

Ma come funziona?

La piattaforma mHealth è in inserita nel server all’interno del firewall dell’ospedale o della clinica ed è deputata alla ricezione dei dati dal database della clinica tramite un’API e successiva trasmissione all’applicazione scaricata sul dispositivo mobile Android o iOS del paziente. 

I dati possono riguardare risultati di esami, informazioni sui farmaci o anche appuntamenti.  

La “digitalizzazione della salute” ha sortito numerosi vantaggi anche per soggetti affetti da HIV. Secondo un recente studio condotto su un gruppo di pazienti sieropositivi, è stato sufficiente visitare i pazienti una volta all’anno, per poi controllare i risultati intermedi prima che venissero cifrati e inseriti nell’applicazione. I risultati dello studio non solo sono risultati soddisfacenti (in quanto il 99 % dei pazienti ha mantenuto una bassa carica virale) ma il monitoraggio da remoto ha perfino consentito di ridurre l’affluenza alle cliniche del 30 %.1 

EmERGE e GDPR: la tutela dei dati personali

La salute digitale impone necessariamente una “protezione rafforzata” nel trattamento di informazioni. Ciò ancor più se si tratta di informazioni delicate come lo sono quelle relative all’infezione da virus dell’immunodeficienza giacché dalla loro diffusione può derivare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati.  

Appare dunque fondamentale ed imprescindibile che la Sanità digitalesi allinei al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. 

Ma accanto al GDPR, a livello nazionale occorre richiamare anche una normativa specifica in materia di HIV: si tratta della Legge 05 giugno 1990, n. 135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”. 

In particolare, l’art. 5 (Accertamento dell’infezione), espressamente integrato dal Codice Privacy, sancisce diritti fondamentali ed inderogabili del paziente nonché obblighi a carico dell’operatore sanitario. In particolare si legge che: 

  • L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, deve adottare ogni misura per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità. 
  • Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi dirette ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse.  
  • La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici per infezione da HIV deve essere fornita esclusivamente al paziente interessato. 
  • I dati sulla sieropositività o di diagnosi di HIV sono riportabili in cartella solo con manifestazione del consenso del paziente. 

Possiamo dunque riconoscere che la medicina mobile sta contribuendo ad apportare innumerevoli vantaggi, per pazienti e strutture ospedaliere. La piattaforma è stata recentemente ampliata per includere anche la messaggistica bidirezionale e il video, ed è sempre più concreta la disponibilità di un modello di percorso digitale per la profilassi pre-esposizione per la prevenzione dell’HIV (PrEP).  

Grazie agli sforzi dell’Unione Europea, gli Stati membri hanno la possibilità di rendere più efficiente ed efficace la sanità pubblica e dare un importante contributo alla digitalizzazione dei servizi sanitari in tutta Europa. 

Eleonora Pintus, Avvocato

Con il termine “cittadinanza” si indica il rapporto tra un individuo e lo Stato al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

In Italia, è legge del 5 febbraio 1992 n. 91 a disciplinare l’acquisto della cittadinanza. Questa prevede, in particolare, diverse modalità di acquisto:

  • jure sanguinis: se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.
  • per matrimonio o unione civile: il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, e purché, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • acquisto jure soli: trattasi di una modalità di acquisto residuale nel caso in cui i genitori secondo le legge del loro Paese non possano trasmettere al figlio la propria cittadinanza.

Occorre evidenziare che la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono regolarmente in Italia da almeno dieci anni (purché soddisfino determinati requisiti, tra cui quelli di carattere reddituale) ed altresì i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, e purché: risiedano legalmente in Italia e senza interruzioni fino al compimento dei diciotto anni; siano in possesso di un titolo di soggiorno; siano iscritti all’anagrafe del Comune di residenza.

La cornice normativa sopra riportata è stata più volte messa in discussione dal dibattito politico nazionale.

Solo qualche tempo fa, ad esempio, le forze di governo hanno (ri)portato al centro dell’attenzione l’annosa questione afferente al cosiddetto “Ius soli”, che prevede l’acquisizione automatica della cittadinanza per chiunque nasca nel territorio dello Stato (come accade, ad esempio, in Francia o negli Stati Uniti d’America).

Ma ancor più di recente, il dibattito nazionale sulle riforme della cittadinanza si è acuito a seguito della proposta di legge A.C. 105-A, che ha come relatore il deputato Brescia, sullo Ius Scholae.

La proposta di Legge sullo Ius Scholae: di cosa si tratta?

Il 9 marzo scorso è stato adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera un testo base per la riforma della disciplina dei modi d’acquisto della cittadinanza, il quale prevede una nuova possibilità d’acquisto della cittadinanza che, se approvata, andrebbe a sommarsi a quelle attualmente offerte dalla legge.

Si parla a riguardo di Ius Scholae proprio per evidenziare il ruolo centrale attribuito alla scuola e, dunque, all’istruzione, per l’accesso alla cittadinanza.

Quali sono i presupposti per accedervi?

La proposta riguarderebbe i figli di stranieri che soddisfano le seguenti condizioni:

  • nascita in Italia, o inizio del soggiorno in Italia entro il compimento del dodicesimo anno d’età;
  • residenza legale e senza interruzioni sul territorio nazionale;
  • aver “frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica”.

In presenza dei requisiti di cui sopra, la cittadinanza verrebbe acquistata a seguito di manifestazione di volontà da parte di entrambi o uno dei genitori del minore legalmente residente in Italia o, altrimenti, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e prima del compimento della maggiore età dell’interessato.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il genitore non dovesse trasmettere la dichiarazione di volontà, questa può essere trasmessa dal minore entro due anni dal compimento della maggiore età.

A differenza delle proposte riguardanti, ad esempio, lo Ius soli, lo Ius Scholae prevede la possibilità di acquistare la cittadinanza soltanto a seguito di un processo di integrazione che passa per l’educazione scolastica.

Si tratta, dunque, di un’alternativa di acquisto dello status di cittadino sicuramente più celere e vantaggiosa rispetto a quelle attualmente vigenti in quanto consentirebbe un acquisto anticipato della cittadinanza per i figli di stranieri che altrimenti diverrebbero cittadini solo a seguito dell’acquisto della cittadinanza da parte di un genitore o, se nati in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età oppure, alternativamente, per naturalizzazione.Avv. Eleonora Pintus, Diritto Internazionale e dell’Unione Europea

Tuttavia, non si può negare che il testo così formulato possa ostacolare l’accesso alla cittadinanza. Ciò in quanto, si legge nella bozza, condizione necessaria per la presentazione della domanda e relativa concessione del beneficio è il requisito della residenza legale ed ininterrotta del minore e dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Questa condizione andrebbe senz’altro a limitare la possibilità di accesso allo status di cittadino per il ragazzo poiché subordina la sua posizione a quella del genitore o del responsabile che, in alcuni casi, potrebbero non essere titolari – per qualunque motivo – di un valido titolo di soggiorno.

La proposta di legge sullo Ius scholae rappresenta senz’altro un grande passo avanti nella battaglia per l’integrazione ed il riconoscimento dei diritti civili ma non si può negare che il testo nella sua attuale formulazione, ora all’esame della Camera, possa determinare l’insorgere di ostacoli di accesso allo status difficilmente superabili.

Eleonora Pintus, Avvocato

 

PNRR e sport: occasione di riqualificazione urbana

In seguito alla crisi globale derivata dalla pandemia da Covid-19, che ha travolto l’intero pianeta, la Commissione europea ha lavorato ad un piano di ripresa dedicato a tutti i paesi membri dell’Unione europea, volto a sanare i danni economici e sociali derivati dall’emergenza sanitaria. 

Con questi presupposti è nato lo strumento finanziario denominato NextGenerationEU, dedicato al finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo economico e alla crescita sostenibile dei paesi colpiti dalle difficoltà generate dal coronavirus. 

Il principale mezzo attuativo di questo pacchetto di finanziamenti europei è il RRF, Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ha consentito agli stati europei di presentare un proprio piano di investimenti, in linea con i principi del NGEU. 

L’Italia, uno dei paesi più colpiti dalla crisi economica, ha quindi progettato e dato vita al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un piano che prevede sei missioni:  

  1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 
  2. rivoluzione verde e transizione ecologica,
  3. infrastrutture per una mobilità sostenibile,
  4. istruzione e ricerca,
  5. inclusione e coesione,
  6. salute.

La missione n.5, suddivisa in tre componenti, è fortemente legata al mondo dello sport, strumento di coesione sociale, e punta essenzialmente sulla realizzazione di nuove strutture e sulla ristrutturazione del patrimonio impiantistico sportivo esistente, mirando alla sostenibilità e alla socializzazione come mezzi per la riqualificazione di aree urbane destinate alla collettività.Elena Falqui, Ingegnere

L’investimento relativo all’edilizia sportiva si articola in due avvisi, dedicati a due gruppi denominati cluster 1/2 e 3, che differiscono per la tipologia dei Comuni destinatari e la configurazione delle proposte.  

Il cluster 3 è quello rivolto ai Comuni italiani che presentino progetti accompagnati dalla sponsorizzazione di una federazione sportiva, che manifesti e sottoscriva il proprio interesse negli interventi, al fine di garantire una maggiore promozione e una condivisione di livello nazionale, grazie alla partecipazione di enti che assicureranno la funzionalità degli impianti promossi. 

La manifestazione di interesse pubblicata dal governo, e destinata ai Comuni italiani, prevede un importo finanziabile pari a Euro 162.000.000,00, ed è destinata a progetti riguardanti impianti di proprietà pubblica, con un tetto di contributo di 4 milioni di euro a intervento; il bando indica la possibilità di individuare un singolo intervento, sia per i presentanti domanda, che per le Federazioni sportive, che possono esprimere il loro interesse su un unico progetto. Le domande di partecipazione dovevano essere consegnate entro il 22 aprile 2022, tramite invio alla pec del governo dedicata, con una prima descrizione dell’intervento proposto e delle finalità prefisse, l’indicazione dei soggetti coinvolti e della loro capacità economica, oltre ad un cronoprogramma per la realizzazione delle opere (per un approfondimento clicca il link: https://www.sport.governo.it/media/3380/cluster-3-avviso-pubblico-di-invito-a-manifestare-interesse.pdf). 

La procedura per l’ammissibilità delle istanze sarà improntata alla definizione di un quadro nazionale omogeneo, impostato sul censimento delle strutture sportive attualmente esistenti sul territorio, individuando quindi gli interventi che possano maggiormente rispondere alle finalità prescritte dal PNRR, per garantire la massima riposta in termini di ricrescita economica e sociale. 

I progetti che si aggiudicheranno il finanziamento avranno l’obbligo di andare in appalto e aggiudicazione entro il 31 marzo 2023 e dovranno concludersi con la fine lavori entro il 31 gennaio 2026. 

La riqualificazione dell’impiantistica sportiva, oltre alla creazione di nuovi poli dedicati allo sport che riconfigureranno e trasformeranno grandi aree cittadine, recuperando e valorizzando aree urbane in disuso, avrà inoltre un importante impatto relativamente all’opportunità di poter programmare e organizzare manifestazioni di vario livello da parte dei vari comuni italiani, che potranno contare su strutture adeguate sotto ogni profilo. 

Basti pensare che solo nel nostro comune di Cagliari sono presenti più di 30 impianti dedicati allo sport di proprietà pubblica con gestione diretta, convenzionata o in concessione, ma che la maggior parte di questi versa in pessime condizioni e ha urgente necessità di ristrutturazioni importanti e, punto fondamentale, non sono a norma per l’apertura al pubblico durante le manifestazioni di qualsiasi entità  poiché non certificate per la prevenzione degli incendi (Certificato di Prevenzione Incendi – CPI).Elena Falqui, Ingegnere

Gli eventi sportivi svolti nell’ultimo anno hanno avuto un riscontro molto positivo da parte del pubblico che, dopo le restrizioni degli ultimi anni, ha accolto con entusiasmo la recente riapertura a capienza piena degli impianti sportivi, come dimostrato, ad esempio, dagli Internazionali d’Italia di tennis di maggio di quest’anno, che hanno superato il record assoluto di partecipazione di spettatori della storia del torneo. 

Gli italiani hanno necessità di riscatto, di ripartenza e di socialità e lo sport è sicuramente uno dei mezzi principali per garantire questo processo e le manifestazioni di alto livello sono uno strumento per una crescita economica.

Elena Falqui, Ingegnere

Mi sono laureata nel 2007 in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali e nel 2010 in Ingegneria Edile, col massimo dei voti presso la facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari; ho conseguito il Master di II livello in Progettazione di impianti sportivi presso la Sapienza a Roma nel 2011.
Ho svolto inizialmente l’attività di libero professionista presso uno studio privato e contemporaneamente presso lo studio di Ingegneria e Architettura di famiglia.
Nel 2012 ho intrapreso la mia prima esperienza a Roma, affiancando l’architetto incaricato, dal CONI e dalla FIT, della progettazione degli spazi del Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.
Nello stesso anno sono stata assunta dalla FIT, ho proseguito l’affiancamento col progettista degli IBI; ho svolto anche il ruolo di referente FIT per gli impianti sportivi di tennis in tutta Italia e ho fatto parte per alcuni anni della Commissione Impianti Sportivi; ho anche partecipato al gruppo di controllo sul “Fondo Rotativo FIT”, verificando, dal punto di vista tecnico, le richieste di finanziamenti dei circoli affiliati.
Dal 2019 sono diventata un collaboratore esterno della Federazione Italiana Tennis e tuttora proseguo il mio percorso nel mondo dello Sport.
Da ottobre 2021 sono inserita nell’elenco del corpo nazionale dei Vigili del fuoco come professionista abilitata  alla progettazione antincendio.
Mi occupo principalmente della progettazione degli spazi, della direzione dei lavori, della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione nei cantieri, della stesura di Piani Safety&Security e sono il referente nei rapporti con l’amministrazione locale durante la programmazione di manifestazioni sportive. 

 

Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

PNRR e la riforma fiscale

A più di otto mesi dall’approvazione del Piano, si riconferma il consenso sul PNRR come grande occasione per il rilancio del Paese, ma aumenta la sfiducia sulla capacità del Governo di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Questo è quanto emerge dal sondaggio e dall’analisi sui risultati effettuati da Ernst & Young. 

Oggi, l’83% (contro il 92% di settembre 2021) dei manager vede il PNRR come occasione unica per il rilancio del Paese.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Il d.l. 6 novembre 2021 n. 152, denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, così come convertito con la L. 29 dicembre 2021 n. 233, ha introdotto, per quanto qui di interesse, oltre alla riforma del processo penale mirata alla digitalizzazione e ad una serie di interventi per garantire maggiore celerità del procedimento, anche delle importanti novità in materia di misure di prevenzione antimafia, intervenendo sul cd. Codice antimafia.

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Focus di diritto civile, tutela della persona • Avv. Viola Zuddas

Il PNRR al servizio dello sport per l’inclusione sociale

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport (clicca qui per un approfondimento: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/ ) il PNRR si pone (anche) l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane destinate alla collettività.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Next generation EU e PNRR: inclusione di soggetti fragili e vulnerabili 

Al fine di riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e creare una solida base per una comune ripartenza europea, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE hanno concordato un piano di ripresa di carattere finanziario denominato NextGenerationEU, espressione di una nuova politica di coesione.

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Il 7 giugno 2022 è stato raggiunto l’accordo politico provvisorio tra il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo sul progetto di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’UE a seguito di proposta della Commissione europea del 28 ottobre 2020.  

I motivi che hanno spinto la Commissione a sollecitare l’intervento dei Legislatori trovano ragione nell’ormai radicato aumento della povertà e conseguenti diseguaglianze sociali riscontrabili nel variegato scenario europeo. 

Le cause sono molteplici ed eterogenee: le nuove tendenze strutturali che hanno rimodellato i mercati del lavoro, quali la digitalizzazione, l’aumento delle forme di lavoro atipiche, in particolare nel settore dei servizi, un aumento della percentuale di posti di lavoro a bassa qualifica e dunque a bassa retribuzione e, da ultimo, la crisi COVID-19 la quale ha colpito bruscamente tutti i settori economici, ma in particolare i settori trainati da lavoratori a basso salario, quali il commercio al dettaglio e il turismo. 

Le predette cause, riportate a titolo meramente esemplificativo, hanno senz’altro contribuito all’indebolimento delle strutture di contrattazione collettiva tradizionali cui è conseguito, inevitabilmente, un notevole aumento della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali. 

Ecco che, alla luce di uno scenario poco confortante l’Unione si è attivata al fine di creare condizioni di base comuni per garantire che i lavoratori dell’UE abbiano accesso a opportunità di impiego e a salari minimi adeguati; condizione necessaria al fine di favorire una ripresa economica che sia al contempo sostenibile ed inclusiva. 

Gli obiettivi della direttiva proposta, che a breve esamineremo, sono del tutto coerenti con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea secondo cui “Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”, ciò anche nei termini di garantire la riduzione del divario retributivo di genere. 

Anzitutto, è interessante sottolineare che secondo l’UE, al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone nel territorio dell’Unione, e dunque garantire loro dei salari equi che consentano di vivere una vita dignitosa, occorre adottare soluzioni differenti che tengano conto delle diverse tradizioni e dei diversi punti di partenza dei Paesi. 

Nella specie, la tutela garantita dal salario minimo può essere fornita sia mediante contratti collettivi, come accade in sei Stati membri, oppure mediante salari minimi legali stabiliti per legge, come accade in 21 Stati membri. 

Dunque, anziché fissare un salario minimo comune europeo, l’UE intende definire un quadro per salari minimi adeguati in Europa e per farlo rafforza il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

La direttiva fissa, pertanto, degli obiettivi pertinenti sia per i sistemi basati su un salario minimo legale sia per quelli basati sulla contrattazione collettiva. 

Nuovi obiettivi e come raggiungerli

Come riportato da fonti ufficiali, la direttiva fissa tre obiettivi principali:  

  • stabilisce procedure per l’adeguatezza del salario minimo legale; 
  •  promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione del salario; 
  • migliora l’accesso effettivo alla protezione del salario minimo per quei lavoratori che hanno diritto a un salario minimo ai sensi del diritto nazionale (come, ad esempio, quello da salario minimo legale o da contratti collettivi). 

Quanto al primo, gli Stati membri con salari minimi legali sono tenuti a mettere in atto un quadro procedurale per fissare e aggiornare questi salari minimi secondo una serie di criteri improntati alla trasparenza. Gli aggiornamenti dei salari minimi legali dovranno avvenire ogni due anni (o quattro in alcuni casi) e nella procedura di definizione e aggiornamento dei salari minimi legali dovranno essere coinvolte le parti sociali. 

Con il secondo obiettivo, i legislatori hanno convenuto che i paesi dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali nella contrattazione collettiva e, laddove la contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80%, gli Stati membri sono chiamati a definire un piano d’azione per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva. 

Nel terzo obiettivo, invece, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato di migliorare l’accesso effettivo dei lavoratori alla protezione del salario minimo attraverso: maggiori controlli da parte degli ispettorati del lavoro oppure mediante l’implementazione della capacità delle autorità di perseguire i datori di lavoro non conformi. 

Come anticipato, l’accordo raggiunto è solamente provvisorio e dovrà essere confermato dal Coreper cui farà seguito una votazione formale sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo. 

Definita la cornice della disciplina, viene spontaneo chiedersi quali obblighi gravano, per l’effetto, in capo agli Stati membri. 

Obblighi degli Stati: cosa accadrà in Italia?

Lo strumento normativo prescelto, ossia la Direttiva, consente di fissare prescrizioni minime in materia di condizioni di lavoro applicabili progressivamente dagli Stati membri i quali, a tal fine, saranno chiamati a recepirla nell’ordinamento interno mediante l’adozione di un atto normativo idoneo al conseguimento dello scopo fissato dalla norma comunitaria.  

Nel caso in esame, una volta adottata la Direttiva, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel diritto nazionale.  

Tuttavia, non bisogna dimenticare che, poiché la competenza in merito alle retribuzioni a livello nazionale spetta agli Stati membri, l’intervento dell’Unione non può che essere circoscritto alle sole situazioni che possono essere affrontate e risolte efficientemente solo a livello europeo. È esattamente ciò che accade nell’ipotesi di accesso a un salario minimo adeguato in cui l’Unione interviene al fine di eliminare le discrepanze nel mercato unico. 

Questo cosa comporta dal lato pratico? 

Ciò comporta che gli Stati membri in cui sono già in vigore disposizioni più favorevoli di quelle elaborate nella proposta di direttiva non saranno tenuti a modificare i loro sistemi di determinazione dei salari minimi sebbene, nell’ottica di migliorare le condizioni di vita e lavoro dei lavoratori, potranno liberamente decidere di andare oltre le prescrizioni minime stabilite. 

La proposta lascia pertanto quanto più margine possibile per le decisioni nazionali. 

Quanto all’Italia, il Ministro dello sviluppo economico ha commentato che i salari rispettano già la soglia minima prevista dall’accordo ma non ha del tutto escluso la possibilità di recepire la direttiva, perlomeno per alcuni settori produttivi. 

Nel nostro paese come è noto, nel 2019 sono state avanzate alcune proposte di legge da parte del Movimento 5 Stelle e del Centro sinistra (cd. ddl Catalfo), ad oggi all’esame del Senato, che prevede: un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora; il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo. 

In conclusione, riassunti gli indirizzi comunitari sul punto, nell’attesa di approvazione definitiva della Direttiva sui salari minimi, non ci si può che auspicare che gli Stati, mossi dall’impulso del legislatore europeo, si attivino al fine di adottare politiche ed applichino disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori e riconoscano loro un reddito sufficiente a raggiungere una soglia che garantisca una vita dignitosa ovunque essi decidano di lavorare. 

Eleonora Pintus, Avvocato

 

Diritto d’autore e fotografia

Il diritto d’autore consiste in una serie di tutele di carattere morale e patrimoniale per l’autore di opere creative, aventi il carattere di originalità e novità. 

I diritti morali sono perpetui e irrinunciabili, salvo alcune eccezioni, mentre quelli patrimoniali sono limitati nel tempo e se ne può disporre. In generale questi ultimi durano quanto la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (oppure 20 anni dalla creazione dell’opera come vedremo in seguito). 

Questa distinzione ci permette di separare la figura in esame dal copyright, che è un istituto differente in quanto relativo all’aspetto solamente economico e che nasce a seguito di specifico deposito. Il diritto d’autore invece si acquista con la creazione dell’opera. 

Nel nostro ordinamento, le fonti principali che disciplinano il diritto d’autore sono la legge 633/41 e il libro V titolo IX del Codice Civile, mentre a livello europeo sono state emanate nel tempo diverse direttive. 

Con specifico riferimento alle fotografie, la legge sul diritto d’autore le identifica all’art.2 e separa quelle aventi carattere creativo da quelle non aventi carattere creativo, ossia opere fotografiche e semplici fotografie. Questa distinzione è importante perché è proprio l’aspetto della creatività che genera le piene tutele previste dalla legge, per cui non sono previsti depositi o altri formalismi.Massimo Serra,Fotografo

Nel caso in cui l’opera non raggiunga un certo grado di creatività è comunque prevista una tutela minima, consistente nel diritto esclusivo di diffondere e riprodurre le immagini per 20 anni dalla loro creazione, purché la foto non abbia mera valenza documentativa (come la foto di un cantiere) e siano riportati il nome dell’autore (o in caso foto di opere d’arte, dell’autore della stessa) e l’anno di esecuzione dello scatto (anche nei metadata, in caso di file digitali).

Per riassumere, possiamo individuare quindi 3 categorie: 

  • opere fotografiche, tutelate per tutta la vita dell’autore e fino a 70 dopo la sua morte;
  • fotografie semplici, tutelate per 20 anni dalla loro creazione;
  • riproduzioni fotografiche, prive di tutela. 

Va segnalato che definire con certezza quando sia presente o meno l’aspetto della creatività non è semplice e tale identificazione è demandata al giudice. 

Ad ogni modo, possiamo affermare che in via generale è vietato utilizzare un’immagine altrui a meno che non abbiamo ricevuto esplicita autorizzazione dall’autore (sia per le opere fotografiche che per le semplici fotografie) e senza citarne la paternità. Fanno eccezione le finalità didattiche e di cronaca purché non a scopo di lucro, ma anche qui non esistono linee definite precisamente dalla legge e saranno i giudici a formare il diritto in su tali questioni. È sempre previsto un equo compenso per il fotografo se noto.  

In questo scenario occorrerà analizzare gli specifici profili per evidenziare la lesione dei diritti morali e patrimoniali. 

Il rapido avanzamento delle tecnologie e la celerità con cui le opere possono circolare oggi, in maniera spesso indiscriminata, pongono nuovi e sempre più complessi problemi di tutela. La legge sul diritto d’autore trova difficile applicazione online ed è spesso il formante giurisprudenziale a tracciare il terreno su cui muoversi.  

È capitato a chiunque di scaricare delle fotografie disponibili online e questo può configurare un illecito. Internet è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d’autore. Qualora decidessimo di utilizzare un’immagine reperita sul web senza apposita licenza, potremmo ricevere un semplice invito a rimuovere l’immagine, salvo che l’autore ritenga di aver subito un danno economico inteso come mancato guadagno. L’autore potrebbe però lamentare anche un danno morale nel caso in cui il nostro utilizzo fosse contrario ai suoi principi e valori.  

La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è da considerarsi lecita quando sia possibile risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica. La stessa pubblicazione sui social da parte dell’autore è infatti espressione manifesta di tale volontà di condivisione e allo stesso tempo rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata (Trib. Roma sent n. 12076/2015).Massimo Serra,Fotografo

Il diritto d’autore si applica anche sulle immagini elaborate, finché l’originale resta riconoscibile. Per poter pubblicare online un’immagine senza alcuna conseguenza occorre accertare, confrontando direttamente le immagini, che nell’elaborazione non sia in alcun modo riconoscibile l’originale oppure serve un diritto di utilizzo con il consenso della modifica all’originale. 

Facendo un esempio possiamo dire che il diritto d’autore è violato e sarà possibile ricorrere per vie legali quando venga pubblicata una nostra foto di paesaggio su una rivista o un giornale senza autorizzazione, anche se sprovvista di logo o firma e pubblicata online. 

Diverso è il caso in cui la nostra fotografia sia pubblicata su alcuni meta che prevedono tra le condizioni generali, spesso accettate in maniera superficiale, anche la possibilità di utilizzo di ciò che noi carichiamo.

Massimo Serra, Fotografo

La fotografia mi ha sempre incuriosito. Ho iniziato a studiarla mentre frequentavo Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari e una volta conseguita la Laurea ho deciso di dedicarmi totalmente alla mia passione.  

Svolgo la professione di fotografo e video maker freelance da oltre 11 anni in tutta la Sardegna, occupandomi principalmente di interni, commerciale e reportage.  

Collaboro con numerose agenzie estere e locali, professionisti, imprenditori e ho svolto diversi lavori per le Pubbliche Amministrazioni. 

Focus di diritto civile • Avv. Francesco Sanna

Il rafforzamento della tutela del diritto d’autore

Il decreto legislativo del 4 novembre 2021 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/790 – cosiddetta “Direttiva Copyright” – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

La tutela penale del diritto d’autore

Nell’Ordinamento italiano il diritto d’autore è disciplinato dal codice civile, negli artt. 2575 c.c. e seg., e dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633, che introducono diversi strumenti di tutela, sia in sede civile che in sede penale. 

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

I non fungible token (NFT) ed il diritto d’autore

I non fungible token (“NFT”) possono essere definiti come dei “gettoni” digitali non fungibili, cioè non riproducibili e quindi non sostituibili perché unici, che garantiscono a chi li possieda un certificato di esistenza e di proprietà scritto sulla blockchain.  

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Diritti d’autore nel mercato digitale

Come evidenziato anche nell’approfondimento a cura del fotografo Massimo Serra, chiunque crei un’opera letteraria, scientifica o artistica originale, quali articoli, film, canzoni, sculture o anche fotografie, è tutelato dal diritto d’autore o copyright. 

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Si sa che l’Italia, con i suoi monumenti, opere d’arte, patrimonio paesaggistico e tradizioni così variegate è considerato uno dei principali centri culturali ed ambientali del mondo, tanto da vantare il maggior numero di siti iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. 

La tutela del patrimonio culturale si basa su un complesso intreccio normativo a livello internazionale, europeo e nazionale. 

Quanto alla disciplina comunitaria, occorre precisare che, sebbene la politica culturale e la cura del patrimonio culturale rientrino tra le materie di competenza degli Stati membri, l’articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea afferma che l’Unione “vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”. A tal fine, il dettato di cui all’articolo 167 del TFUE dispone ulteriormente che l’Unione è chiamata, in particolare, ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere il miglioramento “della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei” nonché la “conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea”. In tal senso, il Parlamento Europeo insieme al Consiglio sono chiamati ad adottare misure di incentivazione al fine di promuovere la conservazione del patrimonio culturale. 

Ma quali sono i beni oggetto di protezione? 

Sebbene la risposta a questa domanda possa sembrare semplice, al fine di identificare l’oggetto della protezione è preliminarmente necessario identificare un bene come “culturale”, cioè quei beni che, nel loro complesso, costituiscono il patrimonio storico, artistico e culturale identitari di un popolo e, dunque, meritevoli di conoscenza e trasmissione.  

Nell’ordinamento italiano, l’attuale definizione giuridica di “bene culturale” è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 2 e 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 secondo cui il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 

Si considerano beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. D’altra parte, devono considerarsi come beni paesaggistici gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 

Come si può notare, la nozione di bene culturale è particolarmente ampia in quanto ricomprende non solo, ad esempio, le opere d’arte, ma tutto ciò che conserva valore e memoria storica, tanto materiali –  come libri documenti, edifici, siti, reperti e monumenti archeologici –  quanto immateriali, quali le manifestazioni e rappresentazioni popolari, manifestazioni storiche, riti religiosi e processioni come “La Faradda di li candareri” che si tiene a Sassari (Sardegna) la sera precedente alla festa della Madonna Assunta in cui vengono portati su spalla i maestosi candelieri. 

I beni del patrimonio culturale sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. 

Come tale, la loro conservazione deve essere garantita e la ricerca del nuovo patrimonio storico implementata. 

Finanziamenti UE in Italia e in Sardegna: la valorizzazione nazionale e internazionale dei Giganti di Mont’e Prama.

L’inserimento del patrimonio culturale nei trattati dell’UE ha portato l’Unione a compiere le prime azioni a sostegno della cultura già nel 1995, mediante la creazione di specifici programmi d’azione dedicati alla tutela del patrimonio culturale e il relativo accesso, la cooperazione con i paesi terzi, organizzazioni internazionali come l’Unesco e il Consiglio d’Europa oltre che attraverso l’adozione di programmi di finanziamento per la ricerca, formazione e mobilità professionale. 

Tra questi rientra il recentissimo programma di lavoro 2022 di “Europa creativa” che prevede una dotazione di circa 385 milioni di euro diretti a rafforzare il suo sostegno ai partner dei settori culturali. 

La sezione Cultura del programma comprende nuovi bandi e iniziative per i settori della musica, del patrimonio culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura oltre che un programma dettagliato di mobilità che offrirà ad artisti, creatori o professionisti della cultura l’opportunità di recarsi all’estero per presentare il loro lavoro o creare congiuntamente nuove espressioni artistiche. 

Poiché i settori culturali e creativi sono sempre stati uno dei settori di punta dell’UE in quanto elementi di coesione sociale, della diversità dell’Europa, come pure della sua economia, per il periodo 2021 – 2027, il bilancio totale destinato ad Europa creativa è stato aumentato a circa 2,4 miliardi di euro, così esprimendo l’impegno dell’Unione europea di sostenere la ripresa del settore e di tutti gli ambiti dei settori culturali e creativi. 

Nel 2021 l’UE è entrata in un nuovo periodo di programmazione pluriennale: con le norme per il FESR, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione, l’UE che si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti a livello regionale. 

Un esempio? 

Un investimento di 50 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale nel proseguimento dei lavori di conservazione e restauro del sito archeologico di Pompei, esempio e simbolo dell’archeologia italiana. 

Ma tra le più recenti scoperte archeologiche che l’Unione mira a promuovere ci sono le antichissime culture megalitiche della Sardegna e dell’età Nuragica tra cui i maestosi Guerrieri di Mont’e Prama che, fino a settembre 2022, saranno al centro di un incredibile evento internazionale nei prestigiosi musei di quattro importanti città europee ( Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli) per promuovere la cultura europea e per rendere fruibile la cultura e la civiltà del più antico popolo del Mediterraneo. Gli oltre 213.000 visitatori registrati nelle due sedi di Berlino e San Pietroburgo segnano un ottimo risultato che pone ottime prospettive di successo nella prossima tappa, in Grecia, che ospiterà la mostra dall’11 febbraio al 15 maggio 2022. 

Eccezionalmente, grazie al Ministero della Cultura italiano e alla direzione del Museo archeologico nazionale di Cagliari, una di queste affascinanti, grandi sculture sarà ospite d’onore dell’esposizione “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”, una mostra promossa dalla Regione Sardegna-Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e la Direzione Regionale Musei della Sardegna, con il Patrocinio del MAECI e del MIC, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio Globale International la quale si inserisce all’interno di un articolato progetto di “Heritage Tourism” finanziato proprio dall’Unione Europea, sull’archeologia sarda nel contesto del Mediterraneo. 

In conclusione, questo breve contributo, oltre che suggerire le innumerevoli opportunità di finanziamento destinate dall’Unione alle realtà regionali, mira a sottolineare, altresì, come I finanziamenti destinati alla promozione, valorizzazione e mobilità della cultura rafforzino, direttamente ed indirettamente, il motto stesso dell’Europa “Uniti nella diversità” perché è nella promozione, tutela e divulgazione del patrimonio culturale di un popolo e delle sue origini che deriva la conoscenza, l’inclusione ed il rispetto reciproco dei popoli.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

Eleonora Pintus, Avvocato

 

Quanto è sostenibile lo Smart Working nel lungo periodo?
Domenica 23 Febbraio 2020, direzione Vienna: ricevo comunicazione via mail che il Gruppo UniCredit ha imposto il blocco delle trasferte e constestualmente l’obbligo di attivare l’operatività in remoto.

Il Remote working era facoltativo fino ad 1 giorno alla settimana, ma nella pratica una % minimale della popolazione Operations (insieme di strutture decentrate di circa 4.000 colleghi che svolgono attività amministrative di back-office) usufruiva di questa opzione.

Alcune necessità fondamentali per una transizione in full remote working: messa a disposizione di PC portatile per tutti i dipendenti; dimensionamento dei server per garantire un sistema di accesso in sicurezza per oltre 80.000 utenti connessi contemporanei; garantire il piano di continuità operativa attraverso la gestione dei poli di back-up e la combinazione di attività remotizzabili e non (una % delle attività è per natura paper-based, per cui richiede presenza in ufficio).

A fine Marzo, mentre altre società e istituzioni discutono dell’implementazione dello smart working, UniCredit è operativa con l’intera popolazione remotizzata: un salto quantico in poche settimane.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

Ai meeting ricorrenti sull’emergenza sanitaria, si affiancano gli incontri verticali focalizzati sui risultati di business e sulla produttività operativa delle strutture ICT e Operations.

Il monitoraggio degli indicatori industriali in Operations (volumi, produttività, livelli di servizio, incidenti operativi) è parte della mission del mio team, per cui vi è forte interesse a comprendere le dinamiche complessive e la reazione al remote working dei colleghi, in precedenza non abituati al lavoro da casa.

I risultati sono ottimi: la produttività dei team di lavoro cresce, i livelli di servizio in linea con gli standard, gli errori operativi pressoché nulli.

La disponibilità di strumenti operativi evoluti, di allocazione dinamica di attività-risorse e monitoraggio, rappresenta un elemento essenziale per garantire reportistica giornaliera oggettiva in UniCredit.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

Dopo 2 anni di contesto pandemico, si aprono i dibattiti societari e accademici: questo scenario è sostenibile dal punto di vista sociale e accademico ? Tante risposte discordanti a numerosi quesiti posti nelle varie sfere di analisi.

Per quanto riguarda la mia personale esperienza ed opinione, è possibile affermare con ampia certezza che la produttività equivalente/superiore e la comodità di lavorare da casa rendono lo smart working un vero e proprio asset sia per l’azienda che per il dipendente.

La vera sfida è rappresentata dal contesto normativo e dall’evoluzione dei contratti di lavoro, con l’ipotesi di introdurre meccanismi flessibili di retribuzione/gestione ferie legati alla produttività.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

I risultati dipenderanno dalla disponibilità di tutte le parti in causa, a cooperare e rivedere le proprie posizioni di campo.

Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

Ho conseguito la laurea triennale in Economia e Finanza presso l’Università di Cagliari e perfezionato i miei studi all’Università Bocconi di Milano con un master in Finanza.
Nonostante il background accademico incentrato su elementi quantitativi, inizio il percorso lavorativo in ambito consulenziale a carattere ICT e Operations presso Banche, Assicurazioni e Oil&Gas.
Dopo 8 anni di consulenza, intermediati da un’esperienza da start-upper, entro in Cerved, realtà leader in Italia nella Business Information & Rating, con il ruolo di supporto al COO.
Nel Maggio 2019 mi trasferisco in UniCredit per seguire una funzione di governance nelle Operations di Gruppo, con il compito di gestire dinamicamente “capacity e attività”, monitorare gli indicatori industriali e presidiare i contratti con i fornitori italiani di back-office.

Focus di diritto tributario, diritto del lavoro • Avv. Francesco Sanna

Smart working e imposizione fiscale

Lo smart working (“lavoro agile), introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, è un fenomeno che si stava già diffondendo, ma che visto la sua definitiva affermazione con l’avvento del Covid-19. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Smart working: salute e sicurezza del lavoratore

Il cd. lavoro agile o smart working è disciplinato nella Legge n. 81/2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

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Focus di diritto civile, diritto del lavoro • Avv. Viola Zuddas

Smart working e diritto alla disconnessione

Lo smart working (o “lavoro agile”), la cui definizione è contenuta nella Legge n. 81/2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si caratterizza per la flessibilità organizzativa riconosciuta al lavoratore che, semplificando, non è sottoposto a particolari vincoli di orario o di luogo di lavoro e può, in accordo con il datore di lavoro, organizzare la propria attività per fasi, cicli e obiettivi.

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Il diritto alla disconnessione nell’UE: esigenze normative

La digitalizzazione e l’utilizzo adeguato degli strumenti digitali hanno portato numerosi vantaggi e benefici economici e sociali ai datori di lavoro e ai lavoratori, quali, in particolare, quello di migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata oltre che la riduzione dei tempi di spostamento.

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Sono sempre di più i giovani che, facendosi portatori di idee originali ed innovative, cercano di trovare uno spazio nel mercato dell’imprenditoria attraverso la traduzione dei loro progetti in opportunità professionali. 

Nascono così le start-up, ossia organizzazioni di recente creazione che possono operare in diversi campi, non solo tecnologico, con l’obiettivo principale di crescere e trasformarsi velocemente in grandi imprese grazie ai loro prodotti innovativi.  

È proprio l’innovazione al centro del modello di business della start-up: esse nascono, infatti, per soddisfare esigenze non ancora soddisfatte dal mercato.  

Va da sé che a contraddistinguere le start-up sia proprio il rischio estremamente elevato connesso alla riuscita del progetto il quale, stante la sua innovatività, è maggiormente esposto a numerose variabili e dunque al fallimento. 

Pertanto, stante la difficoltà a fornire i livelli di garanzie richiesti, tali imprese – poco conosciute e non quotate – potrebbero avere problemi ad ottenere finanziamenti sufficienti presso le banche.  

Ecco perché, al fine di garantire spazio alla giovane imprenditoria, generalmente priva di un proprio capitale ed incapace di fornire garanzie, sono stati creati dei fondi che raccolgono somme di denaro da parte di investitori interessati al progetto di investimento.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

Detta operazione prende il nome di private equity: trattasi di un’operazione finanziaria di medio-lungo termine, posta in essere da investitori specializzati e finalizzata ad apportare capitale di rischio in una società (detta target), generalmente non quotata, in base a una valutazione positiva della sua attitudine alla crescita. 

I fondi di private equity hanno una durata media di dieci o dodici anni. 

Ciò detto, si specifica che laddove il fondo investa in una società che si trova nella sua fase iniziale, ossia le start-up, allora si parla più propriamente di fondi di venture capital, ossia fondi che investono in aziende non quotate, nuove, innovative e con un elevato potenziale di crescita e sviluppo. 

Cos’è il venture capital e come ottenere finanziamenti?

Il venture capital, come detto, è un tipo di private equity che si concentra sul finanziamento di start-up o piccole imprese emergenti, innovative e in fase di avviamento che si ritiene abbiano un alto potenziale di crescita.  

Gli investimenti di venture capital sono di solito effettuati tramite un fondo, che mette insieme capitale di diversi investitori (soci sottoscrittori del fondo o limited partner), il quale viene gestito a sua volta da un gestore del fondo (socio amministratore o general partner).  

Se dunque l’idea e il modello imprenditoriale si rivelano potenzialmente vincenti, superati i “timori” connessi ai rischi impliciti, le start-up vengono considerate idonee a generare alti rendimenti e, come tale, potenziali destinatari del finanziamento. 

I venture capitalist, dunque, colmano il deficit di finanziamento imposto dai finanziamenti tradizionali perché sono disposti ad accettare maggiori rischi rispetto alle banche, contando sulle opportunità di alto rendimento della giovane impresa o, più semplicemente, per ragioni strategiche. 

È nella fase di sviluppo iniziale e successiva, ossia quella in cui vi è bisogno di più capitale per sviluppare e realizzare il modello imprenditoriale, che i venture capitalist entrano in gioco per poi “uscire” soltanto alla fine di tale fase. Ciò avviene quando le imprese di successo iniziano a divenire profittevoli e ad aumentare entrate e utili: in tal caso, se i venture capitalist hanno investito in tali imprese cercheranno di venderle per ottenere un rendimento. 

Ma come si può accedere al venture capital in Europa?  

Il mercato dei venture capital in Europa

In linea con gli obiettivi del piano d’azione europeo, noto come Strategia Europa 2020, per migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (“PMI) è stato adottato il Regolamento UE n. 345/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui “Fondi Europei per il Venture Capital”, entrato in vigore il 22 luglio 2013. 

Senza addentrarci nella complessiva normativa in materia, è qui sufficiente sottolineare che il Regolamento detta una disciplina comune a livello europeo di cui sono destinatari i fondi di investimento per il venture capital e mira a superare la diversità e complessità delle legislazioni degli Stati europei e, di conseguenza, degli elevati costi di raccolta che per lungo tempo hanno disincentivato questa tipologia di fondi.  

Il Regolamento stabilisce norme uniformi applicabili a tutti i fondi europei per il venture capital che desiderino raccogliere e investire capitale con la denominazione “EuVECA” (European Venture Capital Fund); ciò da cui discende un’applicazione uniforme della normativa nei confronti dei gestori di fondi operanti in Europa e conseguente eliminazione di indebite distorsioni tra fondi particolari di Stati membri differenti. 

Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l’UE ha sostenuto l’accesso delle PMI e delle piccole e medie imprese al capitale di rischio attraverso vari programmi, quali: 

  • lo strumento finanziario azionario unico dell’UE che sostiene la crescita, la ricerca e l’innovazione (R&I) delle imprese europee dalla fase iniziale, compresa l’avviamento, fino alla fase di espansione e crescita. 
  • il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dispone di uno strumento di capitale proprio. 
  • il programma Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds ( VentureEU ) che ha come fine quello di colmare ulteriormente il divario azionario dell’Europa investendo in VC Fund-of-funds. 
  • il programma ESCALAR (European Scale-up Action for Risk Capital): un meccanismo di rischio/rendimento per supportare le scale-up con capitale di rischio e finanziamento della crescita. 

In conclusione, vista la complessità del settore, si segnala al giovane imprenditore che legge questo contributo che, al fine di scoprire quale finanziamento si addice alle proprie esigenze, è possibile visitare il sito dello Startup Europe Club per cercare possibilità di finanziamento. 

Da ultimo, si segnala, altresì, che per aumentare la visibilità del proprio progetto imprenditoriale, è possibile registrarlo nel portale dei progetti di investimento europei ed entrare in contatto con eventuali investitori a livello internazionale. 

Eleonora Pintus, Avvocato

La disciplina di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato si presenta come particolarmente complessa ed articolata in quanto frutto dell’intreccio normativo vigente a livello sovranazionale.

Per quanto è di interesse in questo contributo, si evidenzia, fin da subito, che il principale testo di riferimento in materia di immigrazione a livello nazionale è il Testo Unico dell’Immigrazione il quale, come si legge tra i principi generali, indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.

Il presente testo individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Al riguardo, il Titolo secondo del Testo Unico dell’immigrazione è dedicato interamente all’analisi delle disposizioni sull’ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, prestando particolare attenzione a situazioni di carattere umanitario alle quali sono dedicate le disposizioni di cui al Capo III.

Tra queste, per quanto è di maggiore interesse, all’art. 18-bis del TUI, è previsto il riconoscimento del “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”.

La norma in esame prevede espressamente che quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità il questore, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Affinché il permesso di soggiorno possa essere rilasciato allo straniero è, dunque, necessario che siano accertate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali esclusivamente nelle ipotesi in cui si ravvisi la fattispecie delittuosa di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.), mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), o delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

Ma cosa si intende per violenza domestica?

Secondo l’articolo in esame, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o anche da mera relazione affettiva.

La violenza domestica suscettibile di riconoscimento del permesso di soggiorno, dunque, è oggi circoscritta alle sole ipotesi di violenza che si manifesta nelle condotte penalmente sanzionabili di cui all’attuale impostazione dell’art. 18 bis del TUI, ma non anche nelle ipotesi in cui la violenza si manifesti sotto altre forme.

Ebbene, i più recenti casi di cronaca giudiziaria hanno messo in evidenza una eclatante lacuna dell’assetto normativo italiano che, in contrasto con gli obblighi assunti a livello internazionale, non prevede un sistema di tutele completo per le vittime – per la maggior parte donne, secondo l’ultimo rapporto ministeriale – di condotte coercitive dirette, ad esempio, a costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell’attirare l’adulto o il minore nel territorio dello Stato estero, diverso da quello di residenza, con lo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Detta lacuna è stata parzialmente colmata dagli ultimi interventi normativi in ambito penale: in risposta a detto fenomeno, con la legge del 19 luglio 2019 n. 69, è stato infatti inserito nel Codice penale, l’art. 558 – bis c.p. che disciplina il reato di “Costrizione o induzione al matrimonio”, il quale punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringa una persona a contrarre matrimonio o unione civile o, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induca a contrarre matrimonio o unione civile. Con aggravio di pena se la vittima è minore di anni 14.

Matrimonio forzato: la Camera approva la “Legge Saman”

Al fine di garantire una tutela completa delle vittime, e ridurre, se non eliminare del tutto, l’abisso tra i requisiti e le garanzie formali previsti dalle Convenzioni internazionali e la vita quotidiana delle vittime di violenze, il Parlamento ha adottato la proposta di legge A.C. 3200 volta ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di matrimonio forzato, di cui all’art. 558-bis c.p., nel novero dei reati presupposti al rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all’art. 18 del Test Unico Immigrazione.

La proposta di legge, presentata dopo il caso di Saman Abbas, diciottenne di origini pakistane che sarebbe stata uccisa dai parenti poiché si era opposta al matrimonio combinato con suo cugino, è stata approvata nella seduta del 5 aprile 2022 dall’Assemblea della Camera dei deputati.

L’introduzione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 558-bis c.p. tra i reati che consentono l’eventuale rilascio di un titolo abilitativo speciale al soggiorno rappresenta un concreto passo avanti per lo Stato che, in quanto firmatario di plurimi trattati internazionali per la tutela delle donne e, più in generale, vittime di violenze, ha dato luogo ad azioni concrete atte a garantire la piena tutela delle vittime di violenza, così realizzando, mediante interventi normativi orizzontali, una piena e concreta tutela multilivello in ossequio agli obblighi assunti a livello sovranazionale.

Eleonora Pintus, Avvocato

La sicurezza dei prodotti cosmetici

Per poter definire la sicurezza di un prodotto cosmetico è necessario fare una premessa: i cosmetici, per loro definizione, non possono provocare effetti nocivi, ma solo effetti benefici per l’organismo.

Ai sensi dell’art.3 del Regolamento 1223/2009, Testo Unico in materia vigente nel territorio europeo, i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato “sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili”.

La sicurezza dei prodotti cosmetici è, dunque, un requisito essenziale ai fini della loro immissione sul mercato.
Come tale, al fine di garantire tale adempimento, la presentazione non deve essere ingannevole, l’etichetta deve indicare istruzioni d’uso, avvertenze, modalità di smaltimento del prodotto e qualsiasi altra informazione necessaria al consumatore.Lucia Palmas, Farmacista

Appare tuttavia spontaneo chiedersi come, dal punto di vista pratico, venga garantita la sicurezza di un prodotto cosmetico.

Anzitutto, il primo passo verso la sicurezza è garantito dal soddisfacimento delle GMP, Buone Pratiche di Fabbricazione. Trattasi di un insieme di processi, procedure e documenti, che le aziende cosmetiche sono tenute a rispettare in conformità al predetto Regolamento e che assicurano che i cosmetici siano prodotti secondo gli standard di qualità previsti dalla normativa vigente.

In secondo luogo, è necessario l’intervento di un soggetto deputato al controllo preventivo all’immissione in commercio dei prodotti cosmetici
Questi, nella specie, deve assicurarsi che i prodotti siano previamente sottoposti ad una valutazione della sicurezza.
Lucia Palmas, Farmacista

La relazione sulla sicurezza consta di due parti:

  • la prima include le caratteristiche tecniche del prodotto;
  • la seconda parte è, invece, la vera e propria valutazione della sicurezza effettuata da un “valutatore della sicurezza”, ossia un soggetto dotato di competenze tecniche, titoli ed esperienza necessari per effettuare questo tanto tecnico quanto delicato test di valutazione.

Il valutatore, dunque, è chiamato a redigere la relazione in seguito allo studio del prodotto, spiegando la motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione, le conclusioni ed eventuali avvertenze da riportare in etichetta; infine firma il tutto con data e luogo.

Questo documento viene inserito nel PIF, Product information file, che contiene le informazioni sul prodotto cosmetico e viene detenuto dalla persona responsabile nell’eventualità in cui le autorità possano richiederlo.

In questa fase assume un ruolo particolarmente rilevante un organo della Commissione Europea, il “CSSC”, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, il quale si occupa di esprimere pareri in materia non alimentare, e quindi anche cosmetica, a seguito di espressa richiesta da parte della Commissione Europea.
Dopo aver effettuato la valutazione del rischio della sostanza in esame, il Comitato può alternativamente esprimere parere positivo, legittimando l’utilizzo della sostanza, oppure parere negativo, con conseguente richiesta di intervento della Commissione Europea affinché ne vieti o limiti l’uso.Lucia Palmas, Farmacista

Dagli anni ‘70 questa istituzione ha valutato tantissimi ingredienti cosmetici al fine di garantire la loro sicurezza e permettendo l’aggiornamento degli allegati al Regolamento relativi alle sostanze vietate o il cui uso è limitato.

Un altro aspetto che garantisce la sicurezza dei prodotti è dato dalla fitta rete di sorveglianza post market che viene attuata in ogni Stato dagli organi preposti. In Italia, ad esempio, questo compito è svolto dal Ministero della salute che incarica gli organi territorialmente competenti, ossia NAS e ASL.

Questi ultimi possono, nell’ambito della loro attività ispettiva: richiedere la documentazione informativa sul prodotto alla persona responsabile; disporre il ritiro di lotti interessati da eventuali discrepanze; effettuare analisi e cooperare con le autorità di altri Stati membri qualora sia necessario.

In questo ambito si colloca la Cosmetovigilanza la quale costituisce la raccolta, valutazione e monitoraggio delle segnalazioni di effetti indesiderabili osservati durante o dopo l’utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico. Ciò è particolarmente rilevante in quanto, qualora un prodotto dovesse provocare effetti indesiderati in una parte notevole della popolazione, scatta l’allerta per CSSC che studierà il caso, con conseguente adozione di adeguati provvedimenti da parte della Commissione.

Come si può notare, il sistema che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici è molto complesso ed efficiente.

In ogni caso, è sempre opportuno che il consumatore utilizzi i prodotti cautamente e secondo le indicazioni riportate in etichetta.

Lucia Palmas, Farmacista

Mi sono laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Cagliari con una tesi sull’utilizzo di principi attivi estratti da agrumi autoctoni come antibatterici.
Ho conseguito l’abilitazione alla professione di farmacista e in seguito al mio percorso di studi ho svolto alcune esperienze professionali e accademiche all’estero, prima in Spagna (Oviedo) presso una start up di biotecnologie con applicazioni nel campo farmaceutico e cosmetico, poi in Argentina presso la rinomata “Universidad de Buenos Aires, facultad de farmacia” presso cui ho svolto attività di ricerca per lo sviluppo di una terapia antitubercolare.
Ho, inoltre, pubblicato come co-autore un articolo scientifico nella rivista “Molecules”.
Attualmente sono una specializzanda al secondo anno presso COSMAST, Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università di Ferrara.

Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici

In ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio, si specifica che con la locuzione ‹‹detergenti disinfettanti per mani›› il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con azione disinfettante (i.e. biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti. I comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono dunque considerarsi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 124 del decreto in esame, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

La disciplina penale italiana in materia di prodotti cosmetici

Con il Decreto legislativo n. 204 del 4 dicembre 2015, rubricato “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”, sono state introdotte sanzioni di natura penale ed amministrativa per le violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa europea, in materia di fabbricazione, produzione, distribuzione e messa in commercio di prodotti cosmetici.

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Focus di diritto civile, tutela della persona • Avv. Viola Zuddas

Cosmetici e sperimentazione sugli animali

Per prodotto cosmetico, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE n.1223/2009 (per leggerlo per intero cliccare il seguente link: eur-lex.europa.eu ) si intende «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Sostanze vietate dal 1° marzo 2022: obblighi e responsabilità

Come ben evidenziato dalla Dott.ssa Lucia Palmas nel focus dal Titolo “La sicurezza dei prodotti cosmetici”, la commercializzazione dei prodotti cosmetici nel territorio dell’Unione Europea soggiace ad una disciplina particolarmente stringente in materia di sicurezza.
A tal riguardo, meritano di essere trattate le recenti novità legislative introdotte dal Regolamento (UE) 2021/1902 che modifica proprio gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 .

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La lesione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale a seguito dell’aggressione militare della Federazione russa rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

L’invasione del territorio ucraino, alla quale il mondo assiste attonito, inorridito dallo scenario bellico, distopico e anacronistico, che sta causando sofferenze e perdite di vite umane, costituisce un evidente rischio per la sicurezza e la stabilità europea e mondiale.

In questo contesto, sono sempre più pressanti le istanze di Stati terzi vicini ai confini europei che, a partire dalla stessa Ucraina, chiedono di entrare a far parte dell’Unione Europea.

Ed infatti, alla domanda di adesione firmata e trasmessa dal Presidente ucraino Zelensky che chiede la “adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, hanno fatto eco anche gli Stati della Moldavia e Georgia.

Ma il processo di adesione all’Unione Europea è davvero così semplice?

Prima di rispondere a questa domanda, è opportuno fare una doverosa e necessaria premessa: i Trattati istitutivi non prevedono procedure speciali di adesione.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

La procedura di adesione all’Unione Europea: iter in tre fasi

Il Trattato dell’Unione Europea prevede un’unica procedura di adesione all’Unione che, per complessità, richiede una gestione di lunga durata.

Per brevità, possiamo riassumere questa articolata procedura in tre semplici fasi: domanda di adesione e valutazione; negoziazione e accordo di adesione; ratifica dell’accordo di adesione.

Anzitutto, è bene evidenziare che la base giuridica della procedura di adesione è l’articolo 49 del Trattato dell’Unione Europea, il quale precisa che ogni Stato Europeo che rispetti e promuova i valori su cui si fonda l’Unione di cui all’articolo 2 del Trattato -ossia il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani –può domandare di diventare membro dell’Unione.

Il paese che intende aderire all’UE deve sottoporre la sua candidatura al Consiglio, il quale dovrà pronunciarsi all’unanimità previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo che si esprime a maggioranza dei suoi membri.

In questa prima fase, le istituzioni coinvolte dovranno valutare se lo Stato candidato soddisfi o meno determinati criteri di adesione, meglio noti come “criteri di Copenaghen”, e così definiti perché stabiliti in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati in sede del Consiglio europeo di Madrid nel 1995.

Tali criteri sono:

  • la presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze;
  • un’economia di mercato affidabile e capace di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione;
  • la capacità di accettare gli obblighi derivanti dall’adesione, e in particolare la capacità di attuare efficacemente il corpo del diritto dell’Unione (l’acquis communautaire), nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.

Superato il vaglio iniziale, dopo che tutti gli Stati membri hanno raggiunto un accordo unanime, se la Commissione dà parere positivo, il Consiglio europeo avvia i negoziati di adesione che riguardano le condizioni in base alle quali il Paese candidato sarà ammesso nell’Unione.

Quando i negoziati su tutti i settori sono completati, si avvia la terza ed ultima fase della procedura che consiste nella redazione di un accordo di adesione contenente le condizioni e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione.

Tale trattato, previo consenso del Parlamento europeo e l’approvazione unanime del Consiglio, dovrà infine essere firmato e ratificato –cioè trasposto all’interno dell’ordinamento nazionale secondo quanto previsto dalla normativa costituzionale vigente –da tutti gli Stati membri dell’Unione e dal Paese candidato.

Come si può facilmente notare, la procedura di adesione è particolarmente complessa: da un lato, infatti, lo stato candidato deve soddisfare i criteri di adesione particolarmente stringenti e, dall’altro, è necessario superare il vaglio unanime degli Stati membri dell’Unione, oltre che degli altri attori coinvolti nel processo decisionale.

Ad oggi, dunque, l’unica strada percorribile per entrare a far parte dell’Unione è quella tracciata dall’articolo 49 del Trattato dell’Unione Europea.

L’inserimento di una nuova procedura di adesione implicherebbe l’attivazione della procedura di modifica dei Trattati istitutivi stessi che, data la sua particolare complessità, non rappresenta certamente la soluzione per rispondere positivamente alle attuali esigenze di celerità ed eccezionalità dettate dal conflitto in corso.

Eleonora Pintus, Avvocato

Sport e Pandemia: la capacità del non arrendersi mai

Ricordo ancora le emozioni dei giorni in cui i notiziari parlavano del dilagare di una nuova malattia in Cina, di cui era responsabile la variante di un Virus che già tempo addietro aveva messo in ginocchio la popolazione mondiale. 

I pensieri comuni erano per la gran parte “Tanto è lontano, non arriverà mai da noi”, “è solo un’influenza” “In Europa siamo molto più attenti all’igiene: figuriamoci se qui può svilupparsi”. 

Ma non avevamo ancora finito di pronunciare queste frasi, che il primo caso Covid venne verificato anche in Italia. 

La convinzione di restare al di fuori dell’influenza del virus era talmente forte che, non appena ci siamo resi conto che aveva colpito anche noi, si è trasformata in terrore. 

Lo sport che insegno ormai da anni, il CrossFit, si è sempre svolto all’interno di posti grandi, areati e dotati di attrezzatura ad uso individuale per i Workout (gli allenamenti) previsti durante l’ora di lezione. Nonostante questo, anche adottando maggiori accorgimenti legati alla pulizia degli attrezzi e dei locali, e un maggiore contingentamento degli allievi, non potevamo garantire al 100% le interferenze tra le persone: siamo una Community, lo Sport è l’emblema della socialità e il nostro compito e dovere come allenatori, è quello di tutelare la salute dei nostri allievi a 360 gradi. 

Cosicché, prima ancora che venisse espressamente emanato un Decreto che ce lo imponesse, abbiamo deciso, per senso di responsabilità, di chiudere; ma quello che avremmo pensato sarebbe durato una sola settimana, si è trasformato in un tempo indefinito. 

Uno degli insegnamenti che attraverso il CrossFit trasmettiamo ai nostri allievi, è lo sviluppo della capacità di adattamento alle situazioni e ai cambiamenti, cercando in ogni modo di uscire e non stallare nella propria routine ma piuttosto di essere pronti per ciò che non si conosce e non si può comprendere (prepare for the Unknown and the unknowable). Così, dopo un primo momento di disorientamento e tentativi disordinati di fare allenamenti in videochiamata, ci siamo organizzati e abbiamo iniziato le nostre lezioni online attraverso l’uso di piattaforme studiate apposta per consentire l’incontro simultaneo, a distanza, di un alto numero di utenti. 

La risposta è stata incredibile e gratificante: in un momento in cui sembravamo aver perso tutto, ecco che avevamo qualcosa; in un momento in cui per la maggior parte di noi la vita si alternava tra letto, tavola, divano e serie TV, la nostra giornata era nuovamente scandita da un momento di attività e socialità, attraverso le classi online. 

Questo non solo ci ha permesso di restare uniti, ma ha rafforzato i legami tra noi e i nostri ragazzi. Loro ci hanno sostenuto in tutti i modi, ci hanno appoggiato e non ci hanno mai abbandonato, ripagando tutti gli sforzi compiuti per difendere gli obiettivi del nostro lavoro: garantire la loro sicurezza, salvaguardare la loro salute ed educarli a trovare, in ogni situazione, la forza, la volontà e il modo di prendersi cura di sé. 

Nonostante alla fine siamo risultati essere uno dei primi settori ad aver chiuso in entrambi i lockdown, uno degli ultimi ad essere coinvolti nella riapertura e siamo stati costretti a lavorare all’aperto con l’adozione dei colori delle Regioni, mettendo mano ai risparmi per poter adattare il nostro lavoro alle norme in continuo cambiamento che ci sono state imposte, abbiamo saputo reagire ogni volta nel pieno rispetto delle regole e della tutela dei nostri iscritti.

Laura Macciò, Istruttrice FIDAL & FIPE L1, CF – L2 

Da sempre nel mondo dello sport, dopo una Laurea in Ingegneria, ho cominciato a lavorare nel settore del Fitness dove opero ormai da 15 anni. 

Ho conseguito il primo Livello come allenatrice di Atletica Leggera e Sollevamento Pesi nelle rispettive federazioni Coni, nonché le Certificazioni ufficiali per diventare Trainer CrossFit. 

Questo altro non è che un programma di rafforzamento e condizionamento fisico mirato ad acquisire benessere completo e generale. E’ definito “lo sport del fitness” e consiste nello svolgere “movimenti funzionali ad alta intensità costantemente variati”. 

Attualmente insegno a Nettuno in provincia di Roma, al Box certificato CrossFit 4112. 

Credo fermamente in quello che faccio perché, attraverso il CrossFit, riesco ogni giorno a portare le persone che alleno a compiere un passo verso il loro miglioramento e il superamento dei propri limiti. Questo metodo infatti, grazie alla adattabilità e versatilità dei movimenti che utilizza, permette di allenarsi a chiunque e in qualsiasi condizione (non solo in termini di condizioni fisiche, ma anche di livello di Fitness generale). 

Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

Il regime fiscale delle ASD e SSD

Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, intitolato “riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo” e la cui entrata in vigore è – in parte – stata rinviata, definisce l’associazione e la società sportiva dilettantistiche come quel soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Sport e carcere

Come abbiamo visto nel Focus a cura di Laura Macciò, la pandemia ha avuto delle ripercussioni gravissime anche nel settore dello sport, tanto per gli operatori –che per lunghi periodi hanno dovuto cessare qualsiasi attività in presenza– quanto in termini di salute psicofisica di chi lo pratica. 

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Lo sport per l’inclusione e l’uguaglianza di genere

Noi tutti sappiamo che lo sport è uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione per migliorare la nostra condizione fisica e psicologica e, in generale, la salute: l’attività fisica, infatti, riveste un ruolo primario di tipo preventivo e, altresì, terapeutico nel trattamento di alcune condizioni e patologie. 

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Ue e sport: i finanziamenti del 2022

Lo sport è uno dei settori di più recente intervento dell’Unione Europea. 
La sua competenza in materia non è di carattere esclusivo ma diretto a sostenere e rafforzare quella dei singoli Stati membri. 

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Nella giornata tra il 23 ed il 24 febbraio, le truppe russe hanno invaso l’Ucraina dopo che, nella notte precedente, era giunto l’ordine di attacco del presidente Vladimir Putin che, in un messaggio televisivo, aveva spiegato di aver autorizzato «un’operazione speciale» in Ucraina per «smilitarizzare il Paese» e «proteggere il Donbass». 

Il Donbass è un’area mineraria sita nella parte orientale dell’Ucraina confinante con la Russia e in cui la maggior parte della popolazione è di etnia e lingua russa: nel 2014, milizie armate filo-russe hanno invaso quest’area ed hanno proclamato le regioni di Donetsk e Lugansk “repubbliche indipendenti”. 

La posizione della Russia

Qualche giorno fa, il presidente Putin – in violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina – ha riconosciuto le regioni separatiste annettendole, di fatto, alla Russia ed inviando le proprie truppe per difenderne i confini. 

Uno degli obiettivi del presidente russo è quello di assicurarsi che la Russia abbia un ruolo di superpotenza globale negli affari internazionali, attraverso la ricostituzione dell’influenza di Mosca sulle ex repubbliche sovietiche. 

Per fare ciò, però, secondo il Cremlino è necessario proteggere la Russia con degli “stati cuscinetto” che la difendano dalla presenza della Nato che si è fatta sempre più pressante lungo i suoi confini. 

La Nato, infatti, eroga aiuti finanziari e armamenti all’Ucraina che – secondo quanto dichiarato dallo stesso Putin – rappresenterebbe una reale minaccia strategica per la Russia poiché non solo ha competenze nucleari molto vaste in termini di reattori, tecnologia, ecc. ma, altresì, ha diversi missili in dotazione. 

Così il Cremlino, prima dell’ordine d’attacco di Putin, aveva presentato una bozza d’accordo alla Nato (oltre che agli USA) che prevedeva, da una parte, che l’Alleanza Atlantica mettesse fine alla sua espansione a Est e vietasse future adesioni di ex stati sovietici tra cui l’Ucraina, e, dall’altra, la demilitarizzazione di quest’ultima.  

Tuttavia, nonostante gli sforzi diplomatici profusi negli scorsi giorni, non è stato possibile raggiungere alcun accordo nei termini imposti da Putin, in quanto, come si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dal generale della Nato Stoltenberg, l’Ucraina stessa dovrebbe avere il diritto / potere di decidere in autonomia se aderire alla Nato, avviando la relativa procedura, e se smilitarizzarsi. 

Pertanto, alcuna decisione in tal senso può essere assunta dalla Nato né, tantomeno, può essere imposta dalla Russia. 

La posizione dell’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la democrazia è stata colpita nella propria legittima sovranità e, nonostante ciò, ha preso l’impegno di non utilizzare la forza militare per replicare agli attacchi della Russia ma solamente per difendere la propria popolazione.
Per fare ciò, ha chiesto agli stati europei interventi multipli per sostenere l’Ucraina.
Quest’ultima, infatti, ha bisogno non soltanto di sostegno tecnico-militare per contrastare le truppe avversarie ed isolare la leadership russa ma, altresì, economico affinché il Cremlino possa subire dure sanzioni che ne blocchino, di fatto, l’economia. 

La risposta dell’UE

L’UE ha fortemente condannato l’attacco russo, definendolo «ingiustificato, ingiustificabile e non provocato» e, pur riconoscendo Putin come unico responsabile, si è sempre dimostrata intenzionata a cercare una soluzione pacifica alla crisi che – secondo la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen – mira alla stabilità dell’Europa e dell’intero ordine internazionale. 

Per questo motivo, l’UE e gli Alleati della Nato si sono coordinati per potenziare immediatamente le misure di sicurezza sul fianco Est dell’Alleanza ed hanno rafforzato il contributo allo spiegamento militare in favore di tutti i Paesi Alleati più direttamente esposti. 

Intanto, in queste ore è in corso la riunione virtuale del G7 alla quale parteciperà anche il segretario generale della Nato Stoltenberg e nella quale verrà deciso un pacchetto di sanzioni molto dure nei confronti della Russia. 

In particolare, la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen ha anticipato – nella conferenza stampa tenuta insieme alle più alte cariche UE – che «Cercheremo di bloccare i vari settori dell’economia russa, dalla tecnologia alla strategia di mercato; cercheremo di bloccare la capacità di ammodernamento della Russia e congeleremo i vari asset della Russia nell’Unione europea e chiuderemo l’accesso alle banche europee e ai mercati finanziari da parte della Russia».  

La reazione dell’Italia

Nella serata di ieri, vi è stata un’intensa riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, presieduto dal presidente del Consiglio, cui è stato conferito pieno mandato per una risposta dura in ambito UE che, come sopra precisato, si muoverà principalmente sul piano delle sanzioni economiche. 

Il Premier, durante la conferenza stampa tenutasi nella giornata del 24 febbraio, ha affermato che «il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina» e che «l’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». 

Il Presidente del Consiglio ha, anche, precisato che l’ambasciata italiana a Kiev, che pure è in massima allerta, è comunque pienamente operativa e, nel coordinarsi con le altre ambasciate, mantiene i rapporti con le autorità ucraine per tutelare i circa 2000 italiani residenti.

Viola Zuddas, Avvocato

Se ne parlava ormai da tempo e la maggior parte di coloro che leggono questo contributo probabilmente ha già vissuto il temuto e scongiurato rincaro bollette di luce e gas.

Come annunciato dall’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel primo trimestre del 2022 le bollette di luce e gas aumenteranno rispettivamente del 55% e 41% in più.

Le cause dell’aumento in tutta Europa sono principalmente due: crescita dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale sul mercato all’ingrosso – riconducibile anche ad una più ampia crisi internazionale, di cui non si discuterà in questa sede – e crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2 nel sistema europeo ETS.

La Direttiva 2003/87/CE “EU Emission Trading System” (modificata da ultimo dalla direttiva UE 2018/410) prevede che dal primo gennaio 2005 gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa possano funzionare esclusivamente con un’autorizzazione alle emissioni di gas serra.

È stato così creato un sistema Europeo (detto appunto ETS, da Emission Trading System) istitutivo di un simil mercato ove gli impianti grandi emittori dell’Unione Europea possono comprare delle “quote di emissione” di CO2 nell’ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito o, in alternativa, approvvigionarsene sul mercato.

Ciò si traduce nella necessità delle aziende più inquinanti di acquistare sempre più permessi al fine di continuare ad emettere CO2 senza incorrere in sanzioni mentre le aziende più capaci di contenere le emissioni avranno la possibilità di vendere le proprie quote inutilizzate.

Questa breve analisi, a parere di chi scrive, è necessaria, oltre che doverosa, al fine di far comprendere a chi legge che l’esorbitante aumento dei prezzi scaturisce proprio dalla combinazione di questi due fattori, ossia il maggior costo della materia prima e dei permessi di emissione, con conseguente aumento dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso e, per l’effetto, in un aumento considerevole dei prezzi per i fruitori dell’energia che hanno visto crescere considerevolmente i prezzi in bolletta, tanto in Italia quanto in Europa.

Appare dunque evidente che la soluzione al problema debba essere cercata non (solo) entro i confini nazionali quanto, piuttosto, a livello Comunitario al fine di fornire una risposta comune all’interno dello spazio europeo.

La risposta Europea all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica: la Toolbox Europea
La “Toolbox” è l’insieme di misure approvate dalla Commissione europea il 13 ottobre 2021 al fine di contenere l’impatto dei rincari delle bollette energetiche sui cittadini.
In particolare, vengono fornite agli Stati membri una serie di indicazioni affinché vengano adottate iniziativea tutela di consumatori e aziende.
Il pacchetto di strumenti presentato dalla Commissione aiuterà gli Stati membri a sostenere sia i consumatori che l’industria.
Nella specie, il Toolbox prevede misure a breve e medio termine.
Tra le misure a breve termine, che mirano a rispondere ai bisogni precisi dei consumatori e dell’industria per far fronte all’attuale impennata dei prezzi dell’energia, sono previste:
  1. Azioni di sostegno di emergenza al reddito e prevenzione della sospensione delle forniture. Gli Stati possono, ad esempio: versare prestazioni sociali alle persone più a rischio per aiutarle a pagare le bollette dell’energia; introdurre misure per evitare la sospensione della fornitura di energia o autorizzare temporaneamente proroghe del pagamento delle bollette.
  2. Esenzioni e sgravi fiscali. Gli Stati membri possono applicare temporaneamente alle famiglie vulnerabili esenzioni dalle imposte o imposte ad aliquote ridotte per l’energia elettrica, il gas naturale, il carbone e i combustibili solidi.
  3. Aiuti alle famiglie e alle imprese.
  4. Cooperazione rafforzata e monitoraggio a livello UE: ad esempio attraverso indagini su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell’energia.

Quanto alle misure strutturali a medio termine, necessarie per evitare future impennate dei prezzi, la Commissione rileva l’importanza di integrare ulteriormente il mercato, responsabilizzare i consumatori e, soprattutto –in linea con il green deal europeo (vedi anche il nostro focus sul Superbonus 110% e Green Deal Europeo) decarbonizzare il sistema energetico.

Quali le azioni necessarie nei prossimi anni?

  1. Creare un sistema energetico UE resiliente. Al riguardo, la Commissione intende, tra le altre: valutare l’opportunità di rivedere il regolamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento per adattarlo alla crescente diffusione dei gas rinnovabili, oltre che migliorare l’uso e il funzionamento dello stoccaggio del gas in tutto il mercato unico
  2. Sostenere la partecipazione attiva dei consumatori fornendo loro informazioni, ad esempio tramite la possibilità di cambiare fornitore più rapidamente e facilmente.
  3. Intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Ma quali azioni ha intrapreso l’Italia in tal senso?

L’azione dell’Italia contro il caro bollette: il Decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica del 18 febbraio 2022

Il Governo nazionale, in linea con le direttive fornite dall’Europa, ha adottato il recentissimo “Decreto legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali” composto di 37 articoli, con il quale mira a fronteggiare l’impatto del caro bollette sia nel breve termine, mediante lo stanziamento di risorse per arginare gli aumenti, sia nel medio -lungo termine, mediante il potenziamento delle energie rinnovabili e sull’aumento della produzione di gas nazionale.

Ammontano a circa 5,8 miliardi le risorse stanziate dal decreto energia per ridurre gli effetti dell’esorbitante aumento dei prezzi nel settore energetico e destinati, in particolare, all’azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese, alla riduzione dell’Iva sul gas al 5% e riduzione degli oneri generali nel settore del gas.

In conclusione, il breve quadro fin qui esposto mostra come l’aumento dei prezzi sia la diretta conseguenza di una radicata politica energetica che oggi, sotto più profili, ci troviamo a fronteggiare.

Appare dunque evidente che al fine di trovare una soluzione efficiente ed efficace occorre un intervento concertato dell’Unione edegli Stati membri al fine di elaborare, nel medio periodo, una politica sempre più green e definire un programma di accelerazione e semplificazione sul fronte delle energie rinnovabili.

Eleonora Pintus, Avvocato

Superbonus: lo strumento green per la ripartenza economica

Nel mio precedente Focus (clicca qui per leggerlo: Le caratteristiche principali del superbonus 110) ho chiarito quali siano le caratteristiche principali del Superbonus110%, ovvero l’agevolazione statale – introdotta dal Governo Conte – che permette di detrarre tutte le spese affrontate per lavori di efficientamento energetico con un’aliquota del 110%. 

Si tratta, come evidente, di uno strumento finalizzato a rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia poiché rappresenta per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio (dal committente ai progettisti, dagli impresari agli istituti di credito) un’ottima opportunità per eseguire, a costi contenuti, degli specifici interventi sugli immobili. 

Questo strumento, però, non è stato attuato solo per consentire la ripresa dell’economia ma, anche, per rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali previste per il settore civile dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.Carlo Murtas, Architetto

Difatti, secondo quanto sostenuto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Riccardo Fraccaro (clicca qui per il suo intervento completo: https://www.governo.it/it/articolo/superbonus-la-chiave-la-ripartenza-green/15950) non è più possibile immaginare una crescita economica fondata sull’abuso e lo spreco di risorse e quindi, in concreto, non sostenibile. 

Per questo motivo, il Governo Conte ha introdotto lo strumento del Superbonus 110% con il quale far fronte alle necessità economico – produttive del Paese nel rispetto delle esigenze di sostenibilità non più differibili. 

Ma in che modo il Superbonus 110% può essere considerato uno strumento green? 

Il Superbonus 110% è stato definito “la chiave della ripartenza green del Paese” perché, attraverso la previsione della detrazione con aliquota del 110%, incentiva l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici residenziali. 

Relativamente a questi è stato precisato da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate che, considerata l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida in positivo sulla prestazione energetica. 

In sostanza, quindi, è richiesto che venga realizzata la maggior efficienza energetica prevista dalla norma che, semplificando, si traduce nella riduzione di almeno due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento. 

La classe energetica di un determinato appartamento o edificio è attribuita in base all’indice di prestazione energetica calcolato valutando l’energia totale consumata dall’edificio climatizzato secondo i servizi energetici presenti e per il tipo di immobile, per metro quadro di superficie ogni anno, considerando un utilizzo.Carlo Murtas, Architetto

In questo calcolo, dunque, viene tenuto in debita considerazione il flusso energetico dell’immobile, il cui bilancio deve essere attentamente valutato sia in termini di apporto (ovvero, quanta energia è necessaria per un normale utilizzo) che in termini di dispersione (ovvero, quanta energia si disperde con il normale utilizzo). 

La dichiarazione dell’insieme dei fattori positivi e negativi, indicati attraverso valori predefiniti in base a parametri fissi o variabili, è contenuta all’interno del cosiddetto documento A.P.E., ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica 

Maggiore è la classe attribuita ad un immobile, migliore è l’efficienza energetica dello stesso e questo certifica un impatto più contenuto sull’ambiente poiché, semplificando, per garantire determinate prestazioni si consuma di meno.   

Il miglioramento energetico dev’essere poi dimostrato dall’A.P.E., predisposto ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una dichiarazione asseverata. 

L’asseverazione deve certificare la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di spesa e la congruità dei costi e può essere eseguita anche a stato avanzamento lavori (cosiddetti “S.A.L.”).  

Successivamente, l’asseverazione dovrà essere inviata ad ENEA in formato telematico entro 90 giorni dal termine dei lavori, o ad ogni S.A.L., che a sua volta rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo. 

In conclusione, il Superbonus 110% è davvero uno strumento green utile per la ripartenza economica perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali – tra l’altro prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 – promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente. 

Carlo Murtas, Architetto

Sono laureato in architettura delle costruzioni ed esercito la professione di architetto presso Hinternos, il mio studio di Cagliari, in viale Diaz n. 29.

Hinternos è uno studio multidisciplinare di architettura nel quale si affrontano progetti che spaziano dalla piccola scala del design alle ristrutturazioni di interni ed efficientamento energetico degli edifici.

 

Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

Benefici fiscali e riduzioni aliquote IVA negli interventi edilizi

In primo luogo è bene ricordare che nel sistema giuridico italiano esistono differenti aliquote fiscali che si applicano ogniqualvolta si ha un esborso economico per lavori di ristrutturazioni edilizie. A tal proposito, in base alla tipologia di intervento tali aliquote variano. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

Abusi edilizi e Superbonus 110%

Una delle novità più significative e controverse introdotte dal D.L. n. 77/2021, cd. Decreto semplificazioni bis, riguarda la modifica dell’art. 119, co. 13 ter del Decreto Rilancio, in materia di abusi edilizi.

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

Un anno di Superbonus: primi bilanci e novità

Come abbiamo avuto modo di apprendere dal focus dell’Arch. Carlo Murtas e dalla pillola di diritto pubblicata sui nostri canali social, il Superbonus 110% è uno strumento volto a favorire gli interventi di efficientamento energetico per rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia e rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.  

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Superbonus: la strategia green approvata dall’Europa

Come evidenziato dal nostro collaboratore, Arch. Carlo Murtas, il Superbonus 110% può certamente essere considerato uno strumento green utile per la ripartenza economica del Paese perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali, promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente.

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Nel dicembre 2020, la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sui Servizi digitali al fine di definire  competenze e responsabilità sul controllo dei contenuti delle grandi piattaforme online quali, a titolo esemplificativo, Google, Apple, Facebook e Amazon.  

La normativa ha portata rivoluzionaria in quanto vuole rappresentare un punto di svolta nella regolamentazione dei giganti della “Big Tech” e, al contempo, garantire agli utenti uno spazio digitale sicuro e capace di contrastare contenuti illegali online, indipendentemente dal luogo in cui essi risiedono nello spazio UE. 

Ma cosa si intende per servizi digitali?  

I servizi digitali sono quei servizi quali siti web, social media, app, e-book, streaming di musica e video che, oramai, occupano un ruolo essenziale nella nostra vita. 

Come evidenziato dalla stessa Commissione, se la crisi del coronavirus da un lato ha dimostrato l’importanza delle tecnologie digitali in tutti i settori della vita moderna, d’altra parte ha fatto emergere la totale dipendenza della nostra economia e società dai servizi digitali e dai quali conseguono, oltre che benefici, anche nuovi rischi che l’attuale quadro normativo non è in grado di prevenire adeguatamente (per maggiori approfondimenti sul tema, leggi il nostro articolo “La figura professionale dell’influencer – parte 2”).  

Con questa proposta legislativa – che si basa sui principi fondamentali già fissati nella direttiva sul commercio elettronico, validi ancora oggi – la Commissione si è impegnata ad aggiornare le norme che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali e, in particolare, delle piattaforme online. 

Cosa prevede, dunque, la legge sui servizi digitali?

La proposta mira ad introdurre regole comuni destinate a creare e ad assicurare migliori condizioni per la prestazione di servizi digitali innovativi nel mercato interno e, in particolare: 

  •  contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei diritti fondamentali; 
  • istituire una struttura di governance forte e duratura per una vigilanza efficace sui prestatori di servizi intermediari.  

Elemento fondamentale della proposta è la determinazione, in maniera chiara e trasparente, delle competenze e responsabilità per i prestatori di servizi intermediari e, in particolare, per le piattaforme online utilizzate ogni giorno da milioni di cittadini europei, quali: piattaforme di social media (quali Facebook, Twitter e instagram), app store, YouTube e Spotify, siti dedicati ai viaggi, alloggio ed ogni altra piattaforma inserita nel mercato digitale.  

Al fine di giungere a questo risultato, sono stati previsti degli obblighi a carico delle piattaforme online quali, ad esempio, quello di acquisire, memorizzare, verificare e pubblicare informazioni sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi così da garantire agli utenti un ambiente online sicuro e trasparente.  

Le misure oggetto dell’iniziativa legislativa della Commissione sono, altresì, dirette ad attenuare i rischi di discriminazione, a proteggere i diritti dei minori e il diritto alla dignità umana.
In tal senso, sembrerebbe, infatti, che le Big Tech non potranno più raccogliere dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche o altri dati sensibili; dati che, dunque, non potranno essere utilizzati per proporre pubblicità mirata.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

Allo stesso tempo, il regolamento prevede una strenua lotta ai cosidetti “dark pattern”, ossia tutte quelle tecniche dirette a fuorviare i consumatori per indurli a fornire consensi indesiderati o a eseguire operazioni non volute. 

Per rafforzare il quadro di tutele, la proposta di regolamento ha, inoltre, previsto una diretta responsabilità dello Stato membro incaricato di vigilare sulla conformità dei prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio agli obblighi sanciti dalla proposta di regolamento.  

Ma la nuova normativa non dimentica di riconoscere un ruolo attivo all’utente, prevedendo una vasta gamma di strumenti da questo direttamente azionabili al fine di vedere salvaguardati i propri diritti.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

Al riguardo, sono state delineate procedure di notifica e azioni per i contenuti illegali, oltre che la possibilità di impugnare le decisioni delle piattaforme in merito alla moderazione dei contenuti. 

Appare perciò chiaro che il fine ultimo della proposta legislativa  è proprio quello di migliorare la sicurezza online degli utenti in tutta l’Unione e la protezione dei loro diritti fondamentali.  

Al fine di dare concreta e mirata attuazione alla normativa, la proposta comporterà una serie di garanzie obbligatorie, compresa la comunicazione di una motivazione all’utente, oltre meccanismi di reclamo sostenuti dai prestatori di servizi ed anche un meccanismo esterno di risoluzione extragiudiziale delle controversie.  

Quali sono i prossimi passi da compiere? 

Solo pochi giorni fa, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di regolamento sui servizi digitali  (DSA). 

Con una netta maggioranza (530 voti favorevoli, 78 contrari ed 80 fra astenuti ed assenti) il Parlamento Europeo ha approvato la bozza che prevede la responsabilità delle Big Tech nella rimozione diretta di contenuti illegali o nocivi, la responsabilità legale delle stesse nei confronti degli utenti,  ed un consistente potenziamento degli strumenti per negare il consenso alla pubblicità mirata. 

Tuttavia, ai fini dell’approvazione della proposta di legge, sarà necessario il parere favorevole del Consiglio Europeo, chiamato ad esprimersi sulla proposta di legge e sugli emendamenti già a partire dal prossimo 31 gennaio 2022.  

Bisognerà dunque attendere al fine di scoprire se la proposta di regolamento verrà approvata, in un unico ed identico testo, dalle due massime Istituzioni comunitarie. 

Eleonora Pintus, Avvocato