Dopo 20 anni dall’arrivo degli Stai Uniti, la mattina del 15 agosto 2021 i Talebani sono entrati a Kabul proclamando la nascita del nuovo “Emirato Islamico dell’Afghanistan”, usando lo stesso nome del Paese prima dell’arrivo degli americani nel 2001.
A soli 24 giorni dalla presa della città, e la successiva autoproclamazione dell’Emirato, i talebani hanno annunciato il nuovo Governo.
Con tutta evidenza, ci troviamo dinnanzi ad un gruppo insurrezionale che ha preso le armi contro il Governo effettivo e legittimo in carica per finalità politiche ed al fine di sostituirsi al medesimo.
Ma l’auto-proclamato Stato Islamico da parte degli “Insorti” Talebani può essere effettivamente considerato come un soggetto di diritto internazionale titolare di autonomi diritti ed obblighi mentre la rivoluzione è ancora in corso?
Per poter rispondere a tale quesito occorre, preliminarmente, fare alcune precisazioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il Diritto internazionale riconosce quali soggetti di diritto dotati di personalità giuridica, oltre che gli Stati – per la cui costituzione, in estrema sintesi, devono sussistere i presupposti dell’ indipendenza, della esistenza di una popolazione permanente e di un governo effettivo – anche alcuni enti o organizzazioni collettive che, pur carenti di taluni requisiti propri degli Stati, sono dotati di effettività ed indipendenza rispetto ad altri ordinamenti giuridici.
Tra questi rientrano anche i Movimenti insurrezionali che aspirano a sostituirsi al Governo al potere.
Ma chi sono i Movimenti insurrezionali?
I Movimenti insurrezionali sono entità organizzate che conducono la propria lotta contro il Governo in carica ad un livello di intensità tale da emanciparsi, almeno temporaneamente, dal controllo dello Stato colpito dall’insurrezione.
Affinché un gruppo insurrezionale ottenga uno status nel diritto internazionale è necessario che sia dotato di un’organizzazione stabile idonea a gestire le relazioni internazionali ed abbia un controllo effettivo sulla popolazione e sul territorio.Avv. Eleonora Pintus, Penalista e Internazionalista
Dunque, se il Movimento avrà successo, la sua soggettività andrà a consolidarsi con quella dello Stato di cui ha preso il potere e si trasformerà nel nuovo Governo mentre, in caso contrario, perderà la soggettività e tornerà ad essere considerato come un mero gruppo di ribelli.
Oltre che temporanea, la soggettività dei movimenti insurrezionali è anche parziale nel senso che agli insorti, che effettivamente controllano una parte di territorio, si applicano soltanto alcune delle norme consuetudinarie che si applicano agli Stati quali, ad esempio, quelle sulla conclusione dei trattati internazionali e sulle immunità di organi di stati stranieri.
Ebbene, sorge spontaneo chiedersi se in tali casi gli altri Stati possano intervenire a favore del governo legittimo destituito con la forza.
La risposta è affermativa.
Nel diritto internazionale si ritiene, comunemente, che gli altri Stati possano intervenire a favore ed in sostegno del governo legittimo trattandosi di ordinaria cooperazione tra gli Stati.
Al contrario, ogni forma di assistenza ai “ribelli” è vietata in quanto viene considerata come una forma di interferenza indebita negli affari interni di un altro Stato.
È naturalmente molto complesso identificare l’esatto omento in cui i movimenti insurrezionali acquistano la personalità giuridica internazionale proprio a causa della effettiva difficoltà di riscontrare i presupposti sopra indicati.
Ora, tornando al più recente caso dell’autoproclamato Emirato Islamico, alla luce di tutto quanto detto, appare evidente che la mera “auto-proclamazione” da parte dei Talebani non abbia alcuna conseguenza giuridica e, come tale, non sia atto idoneo e sufficiente a trasformare il Movimento Insurrezionale nel nuovo Governo dello Stato consolidando la sua soggettività con quella dello Stato.
D’altra parte, ci si chiede se, invece. il riconoscimento da parte degli altri Stati – di cui in questi giorni si sente parlare spesso – possa avere delle conseguenze giuridiche e, dunque, possa influire sulla acquisto della personalità giuridica, come nel caso che ci occupa, del Movimento Insurrezionale al punto da incidere nella consolidazione della soggettività del Movimento con quella dello Stato.
Cos’è il “Riconoscimento internazionale”?
Il riconoscimento è un atto unilaterale attraverso il quale uno Stato esprime la propria opinione sull’esistenza di un fatto giuridico internazionale (nel caso di specie, il riconoscimento dell’esistenza di un Movimento insurrezionale).
Secondo i principi consolidati del diritto internazionale, il riconoscimento ha un valore meramente dichiarativo della personalità giuridica internazionale e non anche “costitutiva” posto che l’acquisizione della soggettività di uno Stato ovvero di un Movimento insurrezionale è un fatto oggettivo che si verifica solo in presenza dei requisiti che sopra abbiamo descritto, come anche confermato dalla Commissione d’Arbitrato durante la conferenza per la Pace in Jugoslavia nel 1992.
La concessione del riconoscimento incide per lo più sulla presenza dell’ente nella vita delle relazioni internazionali, ossia della sua effettiva partecipazione alla Comunità internazionali attraverso l’attivazione di rapporti amichevoli, di cooperazione e di collaborazione, nel rispetto dei principi fondamentali della Comunità, quali il rispetto dei diritti umani.
Insomma, anche a fronte del riconoscimento da parte degli altri Stati della Comunità Internazionale, non si avrebbe alcuna conseguenza dal punto di vista della soggettività internazionale del gruppo di Insorti trattandosi, con tutta evidenza, di un atto non sufficiente alla “costituzione” di un nuovo soggetto di diritto internazionale.
In conclusione, dunque, sarà necessario attendere l’evoluzione delle vicende in corso per stabilire se, alla luce dei principi internazionalistici, l’autoproclamato Governo talebano consoliderà la sua soggettività con quella dello Stato di cui ha preso il potere e si trasformerà nell’effettivo nuovo Governo.