Copertura sanitaria nell’Unione Europea: cure, costi e rimborsi

Le scorse settimane, nell’articolo dal titolo “Acquisto di farmaci in Europa con presentazione di ricetta medica nazionale” abbiamo analizzato quali siano i diritti spettanti al cittadino europeo che necessiti di un farmaco, prescritto dal proprio medico di base, in un altro Paese membro dell’Unione Europea (potrai leggere l’articolo cliccando sul seguente https://www.forjus.it/2021/10/13/acquisto-di-farmaci-in-europa-mediante-presentazione-di-ricetta-medica-nazionale/).

Durante un soggiorno temporaneo in un altro Paese dell’UE per motivi di vacanza, lavoro o studio, potrebbe, però, perfino capitare di ammalarsi del tutto inaspettatamente e, dunque, di avere bisogno di cure mediche impreviste.

In questi casi, di quali diritti godono i cittadini dell’Unione Europea?

Secondo la Direttiva n. 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e il Regolamento n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in quanto cittadino dell’UE, ogni individuo che necessita di essere visitato da un medico o perfino di essere ricoverato in ospedale, gode degli stessi diritti delle persone assicurate nel paese in cui si trova e, come tale, ha diritto alle cure mediche fornite dal servizio sanitario.

È opportuno evidenziare che i sistemi di assistenza sanitaria e di previdenza sociale  variano da un Paese dell’UE all’altro. In alcuni Paesi può essere necessario pagare il medico o l’ospedale direttamente per le cure ricevute, anche se normalmente non occorre farlo nel proprio paese.

In questi casi, al fine ottenere l’accesso all’assistenza sanitaria pubblica e il rimborso dei costi sostenuti in maniera più semplice, il cittadino dovrà essere munito della “tessera europea di assicurazione malattia” (c.d. TEAM) , generalmente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale o altrimenti da richiedere all’ente assicurativo competente prima della partenza.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

Ma che cos’è la tessera europea di assicurazione malattia?

È una tessera gratuita che dà diritto all’assistenza sanitaria statale – dunque fornita da medici e ospedali convenzionati con il sistema sanitario pubblico e non anche privati – in caso di permanenza temporanea in uno dei 27 Stati membri dell’UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo degli assistiti del paese in cui ci si trova (in alcuni casi anche gratuitamente).

Le prestazioni coperte comprendono, ad esempio, quelle fornite in connessione a malattie croniche o già in corso, nonché a una gravidanza e a un parto.

La tessera rappresenta la  prova del fatto che si è assicurati in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Dunque, laddove il cittadino dovesse avere bisogno di essere visitato da un medico o ricoverato in ospedale durante un viaggio in un altro Paese dell’Unione, se munito della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) sarà più semplice ottenere l’accesso all’assistenza sanitaria pubblica e, per gli eventuali costi sostenuti, richiedere il rimborso delle spese.

Ciò significa che se le cure mediche sono gratuite per i residenti locali, anche il “paziente-viaggiatore” non dovrà pagarle. In caso contrario, invece, egli potrà richiedere il rimborso all’ ente nazionale del Paese in cui si trova oppure, al rientro, all’ente assicurativo del paese di residenza.

Occorre qui sottolineare che la TEAM non è un’assicurazione di viaggio e, come tale, non copre l’assistenza sanitaria privata né altri costi, quali il volo di rientro al proprio Paese di provenienza, né copre i costi del viaggio realizzato al solo scopo di ottenere cure mediche.

Cosa accada laddove, invece, il cittadino dovesse essere sprovvisto di Tessera europea di assicurazione malattia?

Ebbene, in questi casi, oppure nelle ipotesi in cui la struttura ospedaliera non rientrasse nel sistema TEAM (ad esempio perché privato), il cittadino potrebbe essere chiamato a pagare gli eventuali costi delle cure ricevute.

In ogni caso, è bene ricordare che, anche in tale ipotesi, il cittadino avrà la possibilità di richiedere il rimborso al proprio ente sanitario al rientro nel Paese di residenza, tanto per le cure fornite da strutture pubbliche quanto da quelle private, ma a condizioni diverse.

Nella specie, saranno rimborsate soltanto le cure astrattamente fruibili nel Paese di origine ed entro il limite dei costi ivi fissati, anche se di importo inferiore rispetto a quanto pagato.

In conclusione, dunque, se il cittadino è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia, nei casi in cui le cure mediche fossero gratuite per i cittadini di quel Paese, anche il paziente – viaggiatore non dovrebbe pagarle, in quanto il medico o la struttura ospedaliera dovrebbe fornire le cure alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato visitato.

In caso contrario, la fattura sarà comunque pagata dal Paese in cui il cittadino è assicurato oppure, se la fattura è stata inviata successivamente al proprio rientro, il cittadino potrà chiedere il rimborso al sistema sanitario nazionale.

Eleonora Pintus, Avvocato

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