L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di istruire ed educare e, altresì, uno specifico dovere di protezione e vigilanza volto a prevenire eventuali danni che lo studente possa subire per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Tali obblighi, quindi, sorgono dall’ingresso dell’alunno nell’istituto e permangono fino all’uscita dallo stesso, estendendosi anche alle manifestazioni sportive o alle gite che, organizzate dalla scuola, si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni ed in locali differenti.
Essi si sostanziano nel dovere di predisporre, in via preventiva, gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato alcun danno allo studente fintantoché questi è affidato all’istituto: naturalmente, il contenuto degli obblighi varia in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, all’età dell’alunno.
Difatti, il dovere di vigilanza dev’essere commisurato all’età dello studente e, precisamente, è inversamente proporzionale rispetto alla maturità raggiunta, tant’è che è tanto più stringente quanto minore sia l’età dell’allievo in rapporto anche all’acquisizione, o meno, di un adeguato grado di maturità comportamentale ed al contesto ambientale in cui agisce.Avv. Viola Zuddas, Civilista
Ebbene, la violazione del predetto dovere comporta l’insorgenza della responsabilità contrattuale in capo all’istituto, in quanto il personale, didattico e non didattico, è tenuto a vigilare diligentemente sugli alunni, adottando tutte le cautele necessarie per evitare che, nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, questi riportino dei danni.
Per tale motivo, incombe sempre sull’istituto il dovere di organizzare la vigilanza degli studenti sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata e l’uscita da scuola, sia in relazione ai materiali ed ai prodotti in uso normalmente ai ragazzi.
In caso di violazione di tali obblighi, quindi, l’istituto scolastico è contrattualmente responsabile per il danno che l’allievo abbia subito, salvo che non riesca a dimostrare che l’evento lesivo sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola medesima né al personale.
Tuttavia, qualora il danno patito sia stato inflitto da un terzo, ad esempio un compagno di classe, la responsabilità a carico dell’istituto è di natura extracontrattuale purché il danno sia stato causato da un fatto illecito obiettivamente antigiuridico.
Nello specifico, il comportamento che ha causato il pregiudizio dev’essere stato posto in essere con un grado di violenza incompatibile con il contesto ambientale nel quale l’attività scolastica si svolge o con le qualità delle persone che vi partecipano, oppure dev’essere stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento sereno dell’attività o, infine, con lo specifico scopo di ledere.Avv. Viola Zuddas, Civilista
In tali ipotesi, quindi, i genitori dell’alunno potranno ottenere il risarcimento se riusciranno a dimostrare non solo l’affidamento del minore alla cura e vigilanza dell’istituto ma, altresì, che il danno subito sia stato causato da una condotta illecita posta da un terzo.
In considerazione di quanto sino ad ora chiarito, l’istituto scolastico è responsabile del danno subito dall’alunno per il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
La responsabilità, però, potrà essere di natura contrattuale o extracontrattuale a seconda delle circostanze del caso concreto e sempreché non vi siano delle particolari condizioni che ne precludano la riferibilità all’istituto medesimo o al personale.