Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus “prima casa”, ovvero la possibilità di accedere al Fondo di garanzia, pari all’80%, per i mutui diretti all’acquisto e ristrutturazione prima casa.
Il Fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2014, offre ai cittadini che possono beneficiarne una garanzia, per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire a prima casa.
Chi ha diritto al beneficio?
Le categorie che possono accedere al Fondo sono:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.
Altri due i requisiti per poter accedere alla garanzia dell’80% della quota capitale, sono: avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000,00 e che il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo dell’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, non superi l’80%.
Ancora, il richiedente, alla data di presentazione di domanda di mutuo, non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Quali tipologie di immobili rientrano nell’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni bis?
La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.
Inoltre, l’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale ed il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a € 250.000,00.
La norma riconosce anche agli acquirenti che hanno acquistato l’immobile da un’impresa un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Qual è il termine di scadenza per inoltrare la domanda?
Le tempistiche per richiedere il mutuo agevolato coprono un arco temporale abbastanza ampio. Difatti, le domande sono aperte dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.
I finanziamenti devono essere connessi alternativamente all’acquisto della “prima casa” o ad un acquisto con l’effettuazione di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare.
Come fare la domanda?
La domanda deve essere presentata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, se aderente all’iniziativa. La modulistica da compilare è disponibile dal 24 giugno sul sito Consap e su quello del Ministero dell’economia.
Dopo l’inoltro della domanda, Consap ha 20 giorni di tempo per comunicare alla banca la concessione della garanzia e a sua volta quest’ultima deve comunicare a Consap, entro 90 giorni, il perfezionamento del mutuo. Al contrario, se il finanziamento non viene concesso la garanzia non ha più validità.
Bonus “prima casa” under 36: quali agevolazioni fiscali?
Oltre all’accesso al Fondo per gli under 36, il Decreto Sostegni bis prevede per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a € 40.000,00 annui, l’esenzione:
- dall’imposta di registro;
- dalle imposte ipotecaria e catastale.
L’esenzione vale per:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Per gli atti sopraccitati relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito inoltre un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Questo potrà:
- essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- essere utilizzato in compensazione.
Quando si decade dai benefici prima casa? E quali sono le conseguenze?
Si decade dall’agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Inoltre, laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.