Una recente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Modena, depositata in data 19 ottobre 2020, apre uno spiraglio verso l’applicazione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche in caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per i reati previsti nel D. Lvo. n. 231/2001, artt. 24 e segg., commessi a vantaggio dell’ente dal soggetto che riveste una posizione apicale o dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di quest’ultimo.
Tale pronuncia si inserisce, infatti, in un fervente dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, prendendo le mosse da un’interpretazione rigorosa, finora aveva escluso la possibilità per l’ente di accedere alla messa alla prova, posto che né gli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e segg. c.p.p., né la normativa contenuta nel D. Lvo. n. 231/2001 prevedono espressamente che l’ente possa svolgere lavori di pubblica utilità, al fine di ottenere l’estinzione dell’illecito.
In particolare, il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 27 marzo 2017, si era espresso in senso sfavorevole all’estensione in via analogica della disciplina della messa alla prova alle ipotesi di responsabilità degli enti.
La sentenza
Invero, come sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 31 marzo 2016, n. 36272, l’istituto in esame assume sia natura processuale, ma anche natura sostanziale, che, pertanto, precluderebbe la sua applicabilità alle fattispecie non espressamente previste, e ciò in ossequio al principio costituzionale di riserva di legge, quale corollario del principio di legalità, previsto nell’art. 25, comma 2 Cost.
La decisione del Tribunale modenese riveste, quindi, particolare interesse, poiché giunge a conclusioni opposte rispetto all’orientamento poc’anzi richiamato, dando peraltro risalto alla ratio legis, ossia allo scopo che il Legislatore ha voluto perseguire nel disciplinare la materia della responsabilità degli enti, ove si riconosce particolare attenzione, nonché natura premiale, alle condotte di ravvedimento della persona giuridica, ossia rivolte all’eliminazione delle conseguenze dell’illecito.
Operato il richiamo agli artt. 34 e 35 del D. Lvo. n. 231/2001 -che stabiliscono il rinvio alle norme del codice penale per le ipotesi non disciplinate espressamente nel medesimo Decreto-, il Tribunale ha disposto la sospensione per messa alla prova in favore di una società operante nel settore della produzione alimentare, alla quale veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 25 bis (Delitti contro l’industria e il commercio), per il reato di cui all’art. 515 c.p.
La società si era impegnata a porre in essere una serie di condotte riparatorie, concernenti non solo l’eliminazione degli effetti negativi dell’illecito, ma anche il risarcimento del danno in favore dei soggetti danneggiati, una revisione dei modelli di organizzazione e gestione relativa all’area aziendale in cui si era verificato l’illecito, nonché lo svolgimento di attività di volontariato in favore della collettività presso un istituto religioso.
Ne consegue che, in conformità alla decisione del Tribunale di Modena, nel caso di illeciti che non destino particolare allarme sociale, anche l’ente potrà formulare richiesta di essere sottoposto ad un programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. competente (Ufficio locale per l’Esecuzione Penale Esterna), equiparabile a quello previsto per le persone fisiche.
La richiesta di messa alla prova potrà, quindi, essere effettuata a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, per una sola volta, nel corso delle indagini preliminari -ove vi sia il consenso del Pubblico Ministero-, ovvero, in ogni caso, entro le conclusioni dell’udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Avv. Claudia Piroddu, Penalista
Pertanto, l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, unitamente alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli e al potenziamento delle misure di controllo, volte ad evitare la commissione in futuro di nuovi reati, comporta la pronuncia di estinzione dell’illecito amministrativo in favore dell’ente.