L’epidemia da Covid-19, attualmente in corso, ha sortito plurime conseguenze su più livelli.
Difatti, oltre ad aver inciso profondamente nella sfera privata e professionale dei singoli, ed aver, più in generale, causato una vera e propria crisi economica globale, il Coronavirus ha, altresì, determinato l’insorgere di numerose problematiche a livello giuridico.
Al riguardo, è statisticamente provato che la maggior parte delle controversie sorte all’indomani della pandemia, abbiano ad oggetto, principalmente, rapporti di natura contrattuale. Sul punto, basti pensare alle ipotesi di mancata consegna della merce a causa della sospensione delle attività produttive o, ancora, alle ipotesi in cui le agenzie di viaggio e/o turistiche non abbiano potuto eseguire nei confronti del consumatore la prestazione oggetto del contratto a causa della chiusura di porti e aeroporti ovvero delle frontiere tra Stati.
Ebbene, in un quadro caotico come quello delineato, il legislatore è intervenuto con una copiosa produzione normativa atta a far fronte ad uno scenario socio – economico – giuridico in continuo divenire.
Mediazione civile e commerciale
Certamente non immune da questo intervento è il settore della mediazione civile e commerciale.
Nello specifico, il legislatore ha, dapprima, cercato di rispondere alle imminenti esigenze di carattere organizzativo-gestionale degli incontri di mediazione. In particolare, ai commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 83, D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, veniva espressamente disposta:
- la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;
- la possibilità che gli incontri di mediazione si svolgano da remoto, mediante l’uso di strumenti di videoconferenza.
Ma le principali novità sono state solo recentemente introdotte dal legislatore il quale, superate le prioritarie ed imminenti esigenze di tipo organizzativo per l’adozione di misure per il controllo e contenimento di situazioni di rischio, ha ritenuto opportuno attribuire alla mediazione un ruolo centrale nell’ambito della definizione stragiudiziale delle controversie, prevedendo una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, propriamente individuata all’art. 3, commi 6-bis e 6 ter del D.L. del 23.02.2020 n. 6.
Qual è, dunque, o quali sono, le nuove fattispecie al cui verificarsi si deve esperire il tentativo di mediazione?
La formulazione della norma sopra citata non consente di rispondere agevolmente alla domanda giacchè questa non enuncia espressamente e tassativamente le nuove ipotesi di mediazione obbligatoria.
Tuttavia, sulla scorta degli indirizzi interpretativi maggiormente consolidati, sembrerebbero rientrarvi le domande relative a:
- risoluzione del contratto per inadempimento del debitore o inesatto o tardivo adempimento;
- risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- risoluzione del contratto per eccessiva onerosità;
- esercizio del diritto di recesso;
- risarcimento del danno per inadempimento del contratto o tardivo adempimento dello stesso.
- in generale, in tutti i casi in cui l’inadempimento totale o parziale del rapporto contrattuale sia diretta conseguenza del rispetto delle misure di contenimento della pandemia emanate sia a livello nazionale che regionale o locale, sia di carattere legislativo che amministrativo o regolamentare.
Dunque, alla luce di quanto sopra detto, la condizione di procedibilità deve essere ricondotta solo alle ipotesi di inadempimento o tardivo adempimento di obbligazioni di carattere contrattuale, dovendosi, perciò, automaticamente escludere le domande di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, come, ad esempio, nelle ipotesi di risarcimento per danno da contagio.