Il nuovo processo tributario davanti al Giudice monocratico. Brevi cenni.

La Legge di riforma del processo tributario n. 130/2022, ha introdotto la figura del giudice monocratico, a cui è affidata la competenza delle liti, instaurate con ricorsi notificati dopo il 01.01.2023, di “scarsa” importanza economica. 

Con l’art. 40, comma 2, D. L. n. 13/2023, la materia in esame ha subito un ulteriore cambiando, ampliando il valore delle vertenze demandate alla competenza del giudice monocratico.

Pare evidente che tra le più significative novità introdotte dalla riforma del processo tributario, vi sia quella che devolute alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica i procedimenti di modico valoreAvv. Francesco Sanna, Tributarista

Sul punto il testo normativo recita quanto appresso: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale”. 

Successivamente, come detto, il D.L. n. 13/2023 ha alzato la soglia del valore della lite di competenza del giudice monocratico, portandola ad € 5.000,00. 

È bene rammentare che tale disposizione entrerà in vigore per tutti quei ricorsi che verranno notificati a partire dal 01.07.2023. 

Ma come si determina il valore di una lite tributaria?

Ai fini della determinazione del valore della lite, il comma 2, art. 4 bis D. Lgs. n. 546/92 rinvia all’art. 12, comma 2 del medesimo decreto a mente del quale: “… Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
(sul punto ved. Circolare A.E. n. 9/E del 2012)
 

Ancora, qualora un atto si riferisca a più tributi (es. Irpef, Irap, ecc.) il valore della causa deve essere calcolato con riferimento alla somma delle imposte che costituiscono oggetto di ricorso da parte del contribuente. 

Venendo agli aspetti più processuali della riforma de qua, si evidenza come l’art. 4 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisca che nel giudizio in composizione monocratica, si debbano osservare le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale. Ad ogni buon conto tale regola subisce delle deroghe con riferimento alla discussione delle udienze monocratiche in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. L. n. 119/2018, le udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in composizione monocratica devono essere svolte esclusivamente a distanza. 

Giudizio nanti il giudice monocratico

Dalla lettura del citato art. 4 bis, pare evidente la che il legislatore voglia nella sostanza equiparare il giudizio monocratico a quello davanti al giudice in composizione collegiale. Ne discende, dunque, che, così come previsto per il giudizio in composizione collegiale, anche per il giudizio in composizione monocratica, non vige l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica per le controversie di valore non superiore ad € 3.000,00. 

Deroga alla sostanziale equiparazione tra i due giudizi risiede nella previsione della trattazione pubblica dell’udienza nanti il giudice monocratico esclusivamente a distanza, salvo espressa richiesta delle parti per comprovate ragioni. (collegamento audiovisivo che garantisca effettiva e reciproca visibilità alle parti).

Alla luce di quanto sopra e della normativa di riferimento le udienze tenute dal giudice monocratico devono essere svolte, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’atto di appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria. 

Stante la vigenza delle medesime regole tra il processo celebrato davanti al giudice monocratico e quello davanti al collegio, la disciplina dell’appello sarà la stessa. 

Così, la pronuncia dell’organo monocratico può essere appellata, al pari di quella adottata dal collegio, dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado in composizione collegiale. 

In conclusione, l’aver attribuito al giudice monocratico tale area di competenza di fatto permetterà – almeno questa è la ratio della riforma e la speranza del legislatore – di avere una maggiore efficienza del processo tributario, deflazionando il contenzioso delle Corti di Giustizia Tributaria le quali non verranno più investite delle controversie di modico valore. 

Avvocato Francesco Sanna

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