Interessante pronuncia del Tribunale di Bolzano che, con sentenza del 30 giugno 2022, n. 381, in tema di guida in stato di ebbrezza e corretto funzionamento dell’etilometro, ha assolto l’imputato in quanto non può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia di rilevanza penale dell’ebbrezza alcolica.
Nel caso in oggetto, l’imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 186 CdS, co. 2, lett. c), che prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
La norma prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni (che viene raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato), nonché la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
Nella fattispecie per cui è processo, l’imputato era rimasto coinvolto in un sinistro stradale ed, essendo risultato positivo all’accertamento preliminare (cd. pretest), veniva sottoposto ad accertamento etilometrico mediante apposita apparecchiatura, previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
All’esito della prima prova veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, mentre all’esito della seconda prova risultava un valore pari a 2,13 g/l.
Tanto premesso, nel corso del processo la difesa, a mezzo del proprio consulente tecnico, ha evidenziato una serie di difformità e vizi dell’apparecchiatura utilizzata, tali da ingenerare dubbi sull’affidabilità della misurazione, al punto da considerarsi determinante per assolvere l’imputato.
Cosa si intende per etilometro non a norma?
La normativa
La normativa di settore introduce diversi requisiti per lo più di natura tecnica, la cui sussistenza, però, risulta fondamentale ai fini del valore probatorio delle misurazioni del tasso alcolemico, sulle quali si fonda la contestazione della violazione.
Vediamoli insieme.
Innanzi tutto, l’art. 379 del D.P.R. n. 495 del 1992 prevede essenzialmente che:
- gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Sanità;
- essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione Generale della T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo, in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti;
- i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva che si risolve nella cd. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo, l’etilometro è ritirato dall’uso.
È previsto, inoltre, che ogni etilometro debba essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio (quali costruttore, matricola, omologazione etc.) e la registrazione delle operazioni di controllo.
Deve aggiungersi che l’omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi e che ogni etilometro deve riportare su una targhetta inamovibile, oltre agli estremi della omologazione eseguita e del numero di identificazione, anche l’indicazione del costruttore.
La decisione
Come detto sopra, la difesa si è avvalsa di un consulente tecnico che ha evidenziato numerose criticità riguardanti sia l’omologazione dell’etilometro utilizzato per l’effettuazione delle misurazioni del tasso alcoli metrico dell’imputato e sia le verifiche e la manutenzione dello stesso, ovvero tutti elementi necessari per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio.
In particolare, è emerso che il certificato di omologazione, chiesto e ottenuto nel 1999, risulta essere stato rilasciato ad un soggetto diverso da quello legittimato, ossia il costruttore, e ciò in contrasto con la normativa citata poc’anzi.
Si legge, inoltre, nella sentenza in commento che la targhetta dell’etilometro “lungi dall’essere inamovibile così come prescritto dall’art. 4, co. 1, D.M. n. 196/90, oltre a riportare il nominativo di un soggetto diverso dall’intestatario del certificato di omologazione, risulta essere manomessa, come documentato dalle fotografie allegate alla relazione tecnica”.
Ciò che più rileva è che l’apparecchio non risulta essere stato sottoposto alle verifiche periodiche richieste, tanto con riferimento alla verifica della giusta calibratura, quanto all’attività di manutenzione, che, per l’appunto, non è stata fatta, nonostante si tratti di un apparecchio vecchio.
Altro aspetto di interesse riguarda l’effettuazione della misurazione e la procedura seguita dagli operanti.
A tale riguardo, la difesa ha eccepito che non è stato effettuato il risciacquo della bocca dell’imputato prima di eseguire il test, nonostante la normativa preveda che non debba esserci alcun inquinamento della prova.
Non solo, ma l’inattendibilità della misurazione parrebbe desumibile anche dalla temperatura ambientale sussistente al momento del controllo.
Infatti, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio utilizzato, la temperatura registrata nel caso di specie è risultata pari a 3 gradi sotto zero, mentre la soglia di attendibilità dei risultati è 0 – 45 gradi.
D’altro canto, pur a fronte di tali contestazioni e prospettazioni difensive, il Pubblico Ministero non ha fornito alcuna prova volta a confutare la sussistenza dei vizi e delle difformità indicate dalla difesa.
Sul punto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che: “In tema di guida in stato di ebbrezza è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nei casi di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio” (si veda Cass. pen., sent. n. 3201 del 12.12.2019).
In definitiva, dinnanzi ai documentati elementi oggettivi che dimostrano il malfunzionamento dell’apparecchio e quindi l’inattendibilità della misurazione, sia la positività al cd. pretest (che si considera un accertamento necessario esclusivamente a rendere legittima la successiva verifica mediante etilometro) e sia i restanti elementi annotati nel verbale, ovvero l’asserito equilibrio precario e alito vinoso, non si considerano dati sufficienti per ritenere raggiunta la prova del superamento della soglia alcolemica prevista per Legge.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che in assenza del sicuro riscontro tecnico in ordine alla esatta percentuale di concentrazione di alcol contenuta nel sangue dell’imputato, il medesimo deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.
Claudia Piroddu, Avvocato