Lo Jus scholae: proposte di cittadinanza

Con il termine “cittadinanza” si indica il rapporto tra un individuo e lo Stato al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.

In Italia, è legge del 5 febbraio 1992 n. 91 a disciplinare l’acquisto della cittadinanza. Questa prevede, in particolare, diverse modalità di acquisto:

  • jure sanguinis: se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.
  • per matrimonio o unione civile: il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, e purché, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • acquisto jure soli: trattasi di una modalità di acquisto residuale nel caso in cui i genitori secondo le legge del loro Paese non possano trasmettere al figlio la propria cittadinanza.

Occorre evidenziare che la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono regolarmente in Italia da almeno dieci anni (purché soddisfino determinati requisiti, tra cui quelli di carattere reddituale) ed altresì i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, e purché: risiedano legalmente in Italia e senza interruzioni fino al compimento dei diciotto anni; siano in possesso di un titolo di soggiorno; siano iscritti all’anagrafe del Comune di residenza.

La cornice normativa sopra riportata è stata più volte messa in discussione dal dibattito politico nazionale.

Solo qualche tempo fa, ad esempio, le forze di governo hanno (ri)portato al centro dell’attenzione l’annosa questione afferente al cosiddetto “Ius soli”, che prevede l’acquisizione automatica della cittadinanza per chiunque nasca nel territorio dello Stato (come accade, ad esempio, in Francia o negli Stati Uniti d’America).

Ma ancor più di recente, il dibattito nazionale sulle riforme della cittadinanza si è acuito a seguito della proposta di legge A.C. 105-A, che ha come relatore il deputato Brescia, sullo Ius Scholae.

La proposta di Legge sullo Ius Scholae: di cosa si tratta?

Il 9 marzo scorso è stato adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera un testo base per la riforma della disciplina dei modi d’acquisto della cittadinanza, il quale prevede una nuova possibilità d’acquisto della cittadinanza che, se approvata, andrebbe a sommarsi a quelle attualmente offerte dalla legge.

Si parla a riguardo di Ius Scholae proprio per evidenziare il ruolo centrale attribuito alla scuola e, dunque, all’istruzione, per l’accesso alla cittadinanza.

Quali sono i presupposti per accedervi?

La proposta riguarderebbe i figli di stranieri che soddisfano le seguenti condizioni:

  • nascita in Italia, o inizio del soggiorno in Italia entro il compimento del dodicesimo anno d’età;
  • residenza legale e senza interruzioni sul territorio nazionale;
  • aver “frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica”.

In presenza dei requisiti di cui sopra, la cittadinanza verrebbe acquistata a seguito di manifestazione di volontà da parte di entrambi o uno dei genitori del minore legalmente residente in Italia o, altrimenti, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e prima del compimento della maggiore età dell’interessato.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il genitore non dovesse trasmettere la dichiarazione di volontà, questa può essere trasmessa dal minore entro due anni dal compimento della maggiore età.

A differenza delle proposte riguardanti, ad esempio, lo Ius soli, lo Ius Scholae prevede la possibilità di acquistare la cittadinanza soltanto a seguito di un processo di integrazione che passa per l’educazione scolastica.

Si tratta, dunque, di un’alternativa di acquisto dello status di cittadino sicuramente più celere e vantaggiosa rispetto a quelle attualmente vigenti in quanto consentirebbe un acquisto anticipato della cittadinanza per i figli di stranieri che altrimenti diverrebbero cittadini solo a seguito dell’acquisto della cittadinanza da parte di un genitore o, se nati in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età oppure, alternativamente, per naturalizzazione.Avv. Eleonora Pintus, Diritto Internazionale e dell’Unione Europea

Tuttavia, non si può negare che il testo così formulato possa ostacolare l’accesso alla cittadinanza. Ciò in quanto, si legge nella bozza, condizione necessaria per la presentazione della domanda e relativa concessione del beneficio è il requisito della residenza legale ed ininterrotta del minore e dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Questa condizione andrebbe senz’altro a limitare la possibilità di accesso allo status di cittadino per il ragazzo poiché subordina la sua posizione a quella del genitore o del responsabile che, in alcuni casi, potrebbero non essere titolari – per qualunque motivo – di un valido titolo di soggiorno.

La proposta di legge sullo Ius scholae rappresenta senz’altro un grande passo avanti nella battaglia per l’integrazione ed il riconoscimento dei diritti civili ma non si può negare che il testo nella sua attuale formulazione, ora all’esame della Camera, possa determinare l’insorgere di ostacoli di accesso allo status difficilmente superabili.

Eleonora Pintus, Avvocato

 

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