L’Agenzia delle Entrate non parla di cartella esattoriale, bensì d cartella di pagamento definendola come quell’atto amministrativo caratterizzato da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo.
L’incarico di riscuotere quanto dovuto dal contribuente è affidato al cosiddetto concessionario, il quale avrà l’onere di notificare (art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) il provvedimento esattivo e, se del caso, iniziare le azioni esecutive e/o cautelari del credito ai danni del soggetto passivo.
Proprio in ordine all’atto esattoriale in parola è bene precisare come questo costituisca a tutti gli effetti un titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., al pari delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Pertanto, in forza del principio di esecutività del titolo, il concessionario è legittimato a promuovere un pignoramento ai danni del destinatario non prima di 60 giorni dalla notifica della citata cartella esattoriale (art. 50, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), eccezion fatta per le seguenti fattispecie: pagamento della somma per l’intero, presentazione dell’istanza di rateizzo presso l’Ente della Riscossione, sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo/ricorso.
Ciò detto, è bene rammentare come la cartella esattoriale è strettamente collegata all’esistenza del ruolo, il quale viene così delineato nel citato D.P.R., lett. b): ‹‹l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario››.
Ancora, all’art. 12, rubricato “formazione e contenuti dei ruoli”, vengono specificati gli elementi costitutivi del ruolo, cioè del documento interno all’ufficio creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps), i quali dovranno essere presenti anche nella cartella esattoriale, costituendone elementi essenziali anche di questa: le somme dovute, gli estremi identificativi del debitore, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
E proprio la motivazione del ruolo è elemento fondamentale ed imprescindibile per la validità della successiva cartella esattoriale; il tutto al fine di permettere al contribuente di poter esercitare il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) a seguito della notifica dell’atto impositivo in questione.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista
Pertanto, riassumendo, dopo la formazione del ruolo, redatto dall’Ufficio (creditore) e trasmesso all’Ente della Riscossione, quest’ultimo ha l’onere di comunicare formalmente al contribuente la pretesa dell’Erario. Tale comunicazione avviene mediante la notifica della cartella esattoriale.
I termini per la notifica dell’atto in parola sono disciplinati all’art. 25, D.P.R. citato, il quale sancisce che ‹‹il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre››:
– ‹‹del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917››.
– ‹‹del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973››.
‹‹del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio››.
– ‹‹del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter››
Come appare evidente, la norma in analisi prevede precisi termini decadenziali per poter effettuare la notifica dell’atto esattoriale, pena l’impossibilità per l’Erario di pretendere gli importi in danno del contribuente, il quale davanti ad una tardiva notifica della cartella esattoriale ha comunque l’onere di eccepire tale questione all’interno del proprio reclamo/ricorso.
Per completezza pare opportuno evidenziare che l’operatività applicativa dell’art. 25 citato, è stata estesa anche all’IVA, stante il fatto che il D.P.R. n. 602/73 ha ad oggetto le imposte sui redditi.
In sostanza, il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha introdotto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, cosicché i crediti esattoriali tributari aventi ad oggetto imposte sui redditi ed IVA devono essere notificati – attraverso lo strumento della cartella esattoriale – in determinati periodi, pena la decadenza.