Superbonus: lo strumento green per la ripartenza economica
Nel mio precedente Focus (clicca qui per leggerlo: Le caratteristiche principali del superbonus 110) ho chiarito quali siano le caratteristiche principali del Superbonus110%, ovvero l’agevolazione statale – introdotta dal Governo Conte – che permette di detrarre tutte le spese affrontate per lavori di efficientamento energetico con un’aliquota del 110%.
Si tratta, come evidente, di uno strumento finalizzato a rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia poiché rappresenta per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio (dal committente ai progettisti, dagli impresari agli istituti di credito) un’ottima opportunità per eseguire, a costi contenuti, degli specifici interventi sugli immobili.
Questo strumento, però, non è stato attuato solo per consentire la ripresa dell’economia ma, anche, per rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali previste per il settore civile dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.Carlo Murtas, Architetto
Difatti, secondo quanto sostenuto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Riccardo Fraccaro (clicca qui per il suo intervento completo: https://www.governo.it/it/articolo/superbonus-la-chiave-la-ripartenza-green/15950) non è più possibile immaginare una crescita economica fondata sull’abuso e lo spreco di risorse e quindi, in concreto, non sostenibile.
Per questo motivo, il Governo Conte ha introdotto lo strumento del Superbonus 110% con il quale far fronte alle necessità economico – produttive del Paese nel rispetto delle esigenze di sostenibilità non più differibili.
Ma in che modo il Superbonus 110% può essere considerato uno strumento green?
Il Superbonus 110% è stato definito “la chiave della ripartenza green del Paese” perché, attraverso la previsione della detrazione con aliquota del 110%, incentiva l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici residenziali.
Relativamente a questi è stato precisato da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate che, considerata l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida in positivo sulla prestazione energetica.
In sostanza, quindi, è richiesto che venga realizzata la maggior efficienza energetica prevista dalla norma che, semplificando, si traduce nella riduzione di almeno due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento.
La classe energetica di un determinato appartamento o edificio è attribuita in base all’indice di prestazione energetica calcolato valutando l’energia totale consumata dall’edificio climatizzato secondo i servizi energetici presenti e per il tipo di immobile, per metro quadro di superficie ogni anno, considerando un utilizzo.Carlo Murtas, Architetto
In questo calcolo, dunque, viene tenuto in debita considerazione il flusso energetico dell’immobile, il cui bilancio deve essere attentamente valutato sia in termini di apporto (ovvero, quanta energia è necessaria per un normale utilizzo) che in termini di dispersione (ovvero, quanta energia si disperde con il normale utilizzo).
La dichiarazione dell’insieme dei fattori positivi e negativi, indicati attraverso valori predefiniti in base a parametri fissi o variabili, è contenuta all’interno del cosiddetto documento A.P.E., ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica
Maggiore è la classe attribuita ad un immobile, migliore è l’efficienza energetica dello stesso e questo certifica un impatto più contenuto sull’ambiente poiché, semplificando, per garantire determinate prestazioni si consuma di meno.
Il miglioramento energetico dev’essere poi dimostrato dall’A.P.E., predisposto ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una dichiarazione asseverata.
L’asseverazione deve certificare la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di spesa e la congruità dei costi e può essere eseguita anche a stato avanzamento lavori (cosiddetti “S.A.L.”).
Successivamente, l’asseverazione dovrà essere inviata ad ENEA in formato telematico entro 90 giorni dal termine dei lavori, o ad ogni S.A.L., che a sua volta rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo.
In conclusione, il Superbonus 110% è davvero uno strumento green utile per la ripartenza economica perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali – tra l’altro prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 – promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente.
Carlo Murtas, Architetto
Sono laureato in architettura delle costruzioni ed esercito la professione di architetto presso Hinternos, il mio studio di Cagliari, in viale Diaz n. 29.
Hinternos è uno studio multidisciplinare di architettura nel quale si affrontano progetti che spaziano dalla piccola scala del design alle ristrutturazioni di interni ed efficientamento energetico degli edifici.
Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna
Benefici fiscali e riduzioni aliquote IVA negli interventi edilizi
In primo luogo è bene ricordare che nel sistema giuridico italiano esistono differenti aliquote fiscali che si applicano ogniqualvolta si ha un esborso economico per lavori di ristrutturazioni edilizie. A tal proposito, in base alla tipologia di intervento tali aliquote variano.
IVA al 10%
In particolare, la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 individua nella ristrutturazione edilizia, ossia nella manutenzione ordinaria e straordinaria, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Tale specifica è disciplinata all’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2 della detta Legge in parola. L’applicazione dell’aliquota agevolata è destinata ai contratti d’appalto, d’opera; di concessione con posa in opera o con accordi negoziali.
Specificatamente, la normativa in esame si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Nell’articolo 3, comma 6-bis, della Legga di bilancio 2018 si è stabilito che l’aliquota IVA agevolata al 10% è destinata ai cosiddetti beni significativi presenti nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia. Così, in virtù della Legge 488 l’IVA agevolata è applicata fino applicata fino alla concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni significativi.
A questo puto della trattazione è bene chiarire cosa debba intendersi con la locuzione “beni significativi”. Questi in buona sostanza sono quei beni individuati sulla base dell’autonomia funzionale delle parti separate rispetto al manufatto principale. La circolare della A.E. n. 12/E del 2016 spiega che in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non si devono comprendere nel valore del bene. Di converso, questi devono essere compresi meò computo del valore della prestazione.
Esempi di beni significativi su cui applicare l’aliquota IVA al 10%, sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, impianti di sicurezza, ecc.
In sintesi, su questi beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Anche i lavori di recupero del patrimonio edilizio godono dell’IVA agevolata al 10%. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 parla di cessione di beni finiti che si forniscono per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per l’individuazione di quali siano tali beni ci si rimanda al contenuto dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dove alle lettere da a) ad e) si considerano cinque tipologie di interventi di recupero: ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria.
IVA al 4%
Tale aliquota è applicata alle ‹‹prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche››.
A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria degli interventi agevolati: i lavori atti ad eliminare le barriere architettoniche (quali ascensori e montacarichi), le prestazioni per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Possibili novità Superbonus 110%, cessione credito d’imposta e sconto in fattura
Nel richiamare quanto puntualmente esposto dall’architetto Murtas e dai colleghi in ordine a svariati aspetti inerenti il Superbonus 110%, in questo paragrafo pare opportuno soffermarsi sulle preannunciate novità che il Governo, con i suoi tecnici, e l’Agenzia delle Entrate intendono approntare in merito alle regole circa la cessione del credito d’imposta; il tutto con conseguenti ripercussioni sulle agevolazioni fiscali dei bonus edilizi (decreto Sostegni-ter).
Pare ormai chiara l’intenzione del Governo di procedere ad una vera e propria stretta nei confronti di imprese e contribuenti che intendono avvalersi dei bonus statali riconosciuti in ambito edilizio, fiscale e non solo; così da contrastare ed evitare frodi e ridurre al minimo il rischio di raggiri ai danni dell’Erario.Francesco Sanna, Avvocato
Difatti, nel nuovo decreto Sostegni-ter sono stati inseriti diversi paletti relativi alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Il testo di legge prevede che ai contribuenti e alle imprese che richiedono e ottengono le agevolazioni sarà permesso cedere il credito (o chiedere lo sconto al momento dell’acquisto) una sola volta. In questo modo si vuole evitare il ricorso al meccanismo elusivo dello scambio di fatture per di lavori mai eseguiti.
Evitare il proliferare di false fatturazioni che generano crediti di imposta, ceduti a loro volta a intermediari finanziari (e quindi così monetizzati), è l’obiettivo principale di questa operazione.
In sostanza il Governo vuole lanciare un segnale chiaro e di conferma della cosiddetta “linea dura” già attuata con il decreto anti-frodi.Francesco Sanna, Avvocato
Già con il decreto legge dell’11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (il cd. “Decreto anti-frodi”) erano state introdotte nuove modalità di controllo per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le verifiche in merito alla fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.
In questo senso, è stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus che per altri bonus edilizi.
In conclusione, l’intento del Governo pare ancor più giustificato e doveroso se raffrontato ai numeri relativi all’utilizzo dei bonus da parte dei contribuenti e delle imprese italiane.
Al riguardo, basti consultare l’ultimo rapporto ENEA nel quale, in riferimento all’anno 2019, si parla di un volume d’affari di circa 3,5 miliardi di euro per la realizzazione di circa 400 mila interventi edilizi. Numeri che se riferiti all’anno 2021 salgono fino al 16 miliardi di euro.
Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu
Abusi edilizi e Superbonus 110%
Una delle novità più significative e controverse introdotte dal D.L. n. 77/2021, cd. Decreto semplificazioni bis, riguarda la modifica dell’art. 119, co. 13 ter del Decreto Rilancio, in materia di abusi edilizi.
Al fine di snellire le procedure di accesso e di ampliare le possibilità di ricorrere al beneficio del Superbonus 110%, le modifiche contenute nella norma poc’anzi richiamata prevedono che non sia più necessaria la preventiva attestazione di “stato legittimo dell’immobile”, ma è sufficiente la presentazione della cd. CILA SUPERBONUS, ovvero una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Quindi, gli interventi -anche quelli che riguardano parti strutturali degli edifici o prospetti- sono considerati di manutenzione straordinaria e assoggettati a CILA, con esclusione degli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici.
Se, da un lato, per la presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione di stato legittimo dell’immobile –ovvero la verifica di conformità edilizio–urbanistica dell’immobile prima di dare inizio ai lavori- dall’altro lato, la norma indica le ipotesi in cui può verificarsi la decadenza del beneficio fiscale, ovvero in caso di:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza del titolo abilitativo o dell’attestazione dell’immobile;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dalla norma.
Ne consegue che, in astratto, la presenza di un abuso edilizio sull’immobile oggetto di intervento non pregiudica l’inizio dei lavori, tuttavia, ciò non equivale a sostenere che in presenza di abusi edilizi sia possibile ottenere l’agevolazione fiscale, né che tale condotta sia priva di rilevanza penale.
Senza alcun dubbio, è necessario premettere che la norma di riferimento si individua nell’art. 49 del D.P.R. 380/2001, il cd. Testo Unico dell’Edilizia, secondo il quale gli interventi abusivi non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti.
Avendo, invece, riguardo al caso specifico, pare doveroso precisare che, per espressa previsione dell’art. 119, co. 16 quater del D.L. Rilancio, resta impregiudicata ogni valutazione successiva all’avvio dei lavori circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, pertanto, la Pubblica Amministrazione può sempre esercitare il potere di vigilanza e controllo, con avvio di un iter che può portare anche alla decadenza delle agevolazioni fiscali godute e al conseguente recupero.
Sotto il profilo strettamente penalistico, occorre poi ricordare un principio ormai consolidato, secondo il quale un qualsiasi intervento effettuato su un immobile affetto da abusi edilizi costituisce “una ripresa dell’attività edilizia criminosa originaria”.
Tale attività, pertanto, integra un nuovo reato, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001, anche nel caso in cui si sia trattato di un intervento di manutenzione ordinaria, perché “anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen., sent. n. 11788 del 2021).
Peraltro, l’esecuzione di lavori edilizi su un immobile realizzato abusivamente determina una nuova condotta illecita, quand’anche per la condotta iniziale di edificazione sia già maturato il termine di prescrizione, posto che i nuovi interventi “ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono” (Cass. Pen., sent. n. 30673 del 2021).
Riassumendo: la realizzazione di interventi edilizi, finalizzati a beneficiare delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, effettuati su immobili abusivi, configura un illecito edilizio, punito ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
La disposizione, rubricata “sanzioni penali”, prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative:
- l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
- l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas
Un anno di Superbonus: primi bilanci e novità
Come abbiamo avuto modo di apprendere dal focus dell’Arch. Carlo Murtas e dalla pillola di diritto pubblicata sui nostri canali social, il Superbonus 110% è uno strumento volto a favorire gli interventi di efficientamento energetico per rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia e rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.
Esso, infatti, consiste in una detrazione al 110% sulle spese sostenute per interventi effettuati da condomìni, persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociali, associazioni e società sportive dilettantistiche, persone fisiche che risiedono in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’impatto del Superbonus 110% sull’economia nazionale
A partire dal 1° settembre, con cadenza mensile, l’ENEA – cioè l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – pubblica sul proprio sito (clicca il link per un approfondimento: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html) i dati nazionali e regionali relativi all’utilizzo del Superbonus 110%, suddivisi per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti.
I dati, contenuti in 22 tabelle, concernono il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato, il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione, i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.
Ebbene, secondo l’ultima tabella, aggiornata al 31 dicembre 2021, in Italia sono state depositate complessivamente 95.718, per un totale di investimenti ammessi a detrazione pari ad €.16.204.348.017,13; mentre in Sardegna sono state depositate 3.138 asseverazioni, per un totale di investimenti ammessi a detrazione pari ad €.541.671.370,77.
Si tratta, come evidente, di dati molto importanti che certificano il rilancio del comparto dell’edilizia e, più in generale, dell’economia, in quanto testimoniano che il Superbonus è una misura largamente usata nel territorio.Viola Zuddas, Avvocato
Al riguardo, è utile chiarire che Daniele Vaccarino, presidente della Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (cosiddetta “CNA”), che è una delle organizzazioni italiane di rappresentanza delle imprese dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, ha definito il Superbonus 110% come «un autentico booster della crescita economica», in quanto ha determinato per il 2021 un incremento delle spese in edilizia del +62,7% sul 2019, sfiorando i 47 miliardi di euro.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio
La disciplina del Superbonus ha subito, però, alcune modifiche nell’ultimo mese.
In particolare, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questo strumento per alcune categorie di beneficiari fino al 2023 ed ha contemporaneamente previsto la riduzione progressiva dell’aliquota al 70% e al 65%, rispettivamente per l’anno 2024 e per l’anno 2025.
Precisamente, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto.
La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, - fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo,
- fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Infine, chi realizza gli interventi di Superbonus potrà continuare ad usufruire anche della cessione del credito di imposta oppure dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2025, mentre per gli altri interventi previsti dalle diverse detrazioni fiscali si potrà accedere alle due opzioni fino al 31 dicembre 2024.
Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus
Superbonus: la strategia green approvata dall’Europa
Come evidenziato dal nostro collaboratore, Arch. Carlo Murtas, il Superbonus 110% può certamente essere considerato uno strumento green utile per la ripartenza economica del Paese perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali, promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente.
Proprio per questo motivo, il Superbonus è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2022.
Il progetto è stato inserito dal Governo nazionale nel Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) insieme ad un’ampia gamma di investimenti e riforme volti a fronteggiare le sfide della transizione verde.
Il piano è stato esaminato dalla Commissione Europea e considerato da questa perfettamente in linea con le priorità del Green Deal europeo e del piano per l’obiettivo climatico 2030 ed altresì all’obiettivo di rendere l’Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050.
Ma cosa si intende per Green Deal Europeo?
Al fine di superare le ardue sfide poste dalla società moderna, ossia i cambiamenti climatici e il degrado ambientale che costituiscono una minaccia enorme per l’Unione europea e per il mondo, l’UE ha adottato il Green Deal europeo, ossia una nuova strategia di crescita che ha come ambizioso obiettivo quello di trasformare l’Europa in un’economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
Nel dettaglio, la “sfida verde” consiste nel rilanciare l’economia grazie alla tecnologia verde, in particolare attraverso la creazione di industrie, trasporti sostenibili e riduzione di gas, così da rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050.
Come si può giungere a questo risultato?
Al fine di realizzare una comune e contestuale transizione verde, la Commissione europea, attraverso lo strumento del sostegno tecnico, coadiuva le amministrazioni nazionali a progettare e attuare riforme che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo.
In particolare, insieme agli Stati membri, l’Unione è pienamente impegnata nell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – siglata in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dai paesi di tutto il mondo - che, insieme all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, costituisce uno dei principali strumenti di cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) individuati nell’Agenda intendono migliorare la vita delle persone e proteggere il pianeta e rispondere alle esigenze delle generazioni presenti e future.
Proprio dall’anno 2020, la Commissione europea monitora il conseguimento degli OSS nell’ambito del semestre europeo e, parallelamente, gli Stati membri sono chiamati ad inserire ed integrare gli OSS mettendo in atto strategie (a livello nazionale) mirate per favorire uno sviluppo più sostenibile.
Per quanto riguarda il nostro Paese, al fine di dare attuazione ai predetti obiettivi ed attuare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Governo italiano ha anch’esso adottato una strategia nazionale di sviluppo sostenibile, ampiamente approvata dalla Commissione.
A detta di quest’ultima, infatti, il PNRR italiano, che comprende una serie di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica, agevolate in particolare dalla detrazione fiscale delle spese per la casa ( appunto il progetto Superbonus), è perfettamente in linea con il Green Deal europeo e del piano per l’obiettivo climatico 2030, nonché all’obiettivo di rendere l’Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050.
Così facendo, dunque, il Governo nazionale ha senz’altro inviato un segnale corretto, stimolando domanda di beni e servizi più sostenibili.
Ciò che, certamente, può essere qualificato come un’importante passo verso una governance responsabile verso le future generazioni.