Il viaggio è parte essenziale della nostra vita.
Si viaggia per motivi di studio, lavoro, vacanza e non solo.
Ebbene, anche durante un viaggio all’estero potrebbe sopraggiungere la necessità di acquistare un farmaco prescritto con ricetta dal proprio medico.
In questi casi, al fine di ottenere il medicinale in un altro Stato membro dell’Unione Europea, è sufficiente presentare la prescrizione rilasciata dal medico curante nazionale?
La risposta è affermativa.
L’artico 11 della Direttiva n. 2011/24 relativa ai diritti dei pazienti all`assistenza sanitaria transfrontaliera (recepita in Italia con d.lgs. n.38/2014) prevede un reciproco riconoscimento delle ricette all`interno dell`UE.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea
La normativa suddetta ammette che il medico di base possa rilasciare una ricetta utilizzabile in un altro paese dell’UE, nota anche come “ricetta transfrontaliera”, al fine di ottenere il medicinale prescritto anche oltre i confini nazionali.
Al fine di agevolare l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell’Unione, e a garantire la mobilità dei pazienti, non è stato previsto un unico modello in tutta Europa ma resta prerogativa degli Stati membri adottare un proprio modello di ricetta destinata ad essere utilizzata in un altro Paese dell’UE.
Tuttavia, al fine di ottenere il farmaco oggetto di prescrizione medica in un altro Stato, è necessario che la ricetta – generalmente cartacea – contenga alcune essenziali, ed imprescindibili, informazioni:
- i dati del paziente: nome e cognome (scritti entrambi per esteso) e data di nascita;
- la data di emissione;
- i dati del medico che prescrive il medicinale;
- i dati del medicinale prescritto: nome comune – come previsto dalla direttiva di esecuzione n. 2012/52 comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro – preferibile al nome commerciale (giacché questo può variare a seconda dei Paesi); formato; quantità; concentrazione e posologia.
Vi è da dire che, in ogni caso, il riconoscimento della ricetta medica non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea
Ciò significa che le stesse prescrizioni soggiacciono alle norme nazionali del Paese nel quale vengono presentate per l’acquisto del farmaco e, dunque, che i medicinali saranno dispensati in linea con la normativa nazionale.
Ad esempio, in alcuni Sati il numero di giorni della posologia potrebbe variare, oppure, laddove la ricetta presentata, secondo la normativa del Paese di destinazione, non fosse più valida , il farmacista non è tenuto a dispensare il farmaco.
Allo stesso modo, il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, in base al diritto nazionale, di rifiutarsi, per motivi di carattere etico, di dispensare il medicinale prescritto in un altro Stato membro.
In conclusione, e al di là dei limiti dettati dalla normativa nazionale dello Stato di destinazione, se la ricetta contiene tutte le informazioni necessarie, la farmacia è tenuta a rilasciare il farmaco e, in caso di rifiuto, è prevista la possibilità per il paziente di contattare lo sportello nazionale per l’assistenza sanitaria all’estero del Paese in questione.