Ddl Zan: novità legislative e risvolti pratici • Parte 1

Perché l’Italia ha bisogno del DDL Zan

Oggi, 17 maggio, si celebra in Europa la giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia quale occasione di riflessione contro i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze, fisiche e morali, legati all’orientamento sessuale.

Questa data è stata scelta perché il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, definendola come «una variante naturale del comportamento umano» e chiarendo, in sostanza, che l’orientamento sessuale di ciascuno non possa essere ricondotto né ad una patologia né, tantomeno, ad un disturbo mentale.

Sul punto, deve ricordarsi che negli anni ’60 – ’70 l’omosessualità era considerata una deviazione sessuale (al pari della pedofilia), ed, altresì, una condizione psicopatologica inclusa tra i cosiddetti “disturbi sociopatici di personalità”.

Il DDL Zan, tra le misure di cui si fa portavoce, propone all’art. 7 di istituire il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di «promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.» Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista • Avv. Viola Zuddas, Civilista

In occasione di tale giornata, quindi, verranno organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per favorire la diffusione di questi principi e, dunque, contrastare ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Al riguardo, è importante chiarire che il DDL Zan, che prende il nome dal suo relatore Alessandro Zan, è un disegno di legge contro i crimini d’odio che va ad affiancarsi alla L. 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta “Legge Mancino”), che si occupa di reprimere la discriminazione, l’odio o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Con il DDL Zan, quindi, le misure repressive già previste dalla Legge Mancino vengono estese anche contro le discriminazioni che siano fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, in maniera tale da offrire una tutela rafforzata e più stringente.

A tale proposito, il DDL Zan, all’art. 1, precisa che:

  • per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico,
  • per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso,
  • per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi,
  • per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Ebbene, per comprendere il motivo per il quale questo provvedimento tanto discusso potrebbe rivelarsi necessario per il nostro Paese, è utile richiamare il report aggiornato al dicembre 2020 che annualmente l’ILGA – Europe stila per fotografare la situazione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in Italia.

Il nostro Paese, infatti, si colloca al 35° posto in Europa per la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso e per l’inclusione delle persone; per intenderci, peggio dell’Italia fanno Paesi come la Russia, la Polonia e la Turchia.

Questo posizionamento è dato da diversi criteri in cui si tiene conto di:

  • uguaglianza e non discriminazione (ad esempio, vi sono discriminazioni nel mondo del lavoro in base all’orientamento sessuale),
  • famiglia (ad esempio, vi è la possibilità di riconoscere alle coppie omosex diritti simili al matrimonio),
    crimini d’odio ed incitamento all’odio (ad esempio, vi sono o sono in programma Leggi contro i crimini d’odio),
  • riconoscimento legale del genere ed integrità fisica (ad esempio, è riconosciuta la possibilità di sottoporsi ad interventi chirurgici per il cambio di sesso),
  • spazio della società civile (ad esempio, si garantisce alle associazioni LGBTI di organizzare manifestazioni),
  • asilo (ad esempio, vi sono o sono in programma Leggi sull’orientamento sessuale e l’identità di genere).

Sulla base dei dati riportati, quindi, si può purtroppo affermare che nel nostro Paese non vi sia un sistema legislativo in grado di assicurare efficacemente l’inclusione delle persone LGBTI nella società o che si occupi di reprimere con risolutezza atteggiamenti discriminatori, stigmatizzanti e violenti nei loro confronti.

È, dunque, agevole comprendere i motivi per i quali il DDL Zan potrebbe rappresentare un valido strumento per promuovere una cultura di maggiore rispetto ed inclusione e per riconoscere alle persone il diritto di vivere liberamente la propria vita affettiva e sessuale.

Francesco SannaViola Zuddas, Avvocati

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