Riforma dei Decreti Sicurezza: alcune novità legislative in materia di diritto dell’immigrazione e diritto penale

Con la recente conversione del D.L del 21 ottobre 2020, n. 130 nella L. 18 dicembre 2020, n. 173, è stato portato avanti l’iter di modifica dei Decreti Sicurezza (meglio noti come “Decreti Salvini”), spesso contestati perché contrastanti con i principi costituzionali e gli obblighi derivanti dalla normativa sovranazionale, nonché a causa delle notevoli difficoltà applicative e di coordinamento con la normativa in materia di diritto dell’immigrazione.

Le novità introdotte dalla legge in esame, a completamento delle sostanziali modifiche già apportate dal D.L. n. 130/2020, se da un lato sono dirette a garantire una tutela rafforzata in favore dei migranti, nel rispetto degli obblighi internazionali, dall’altro non rallentano i procedimenti di espulsione dei soggetti irregolari.

In questo contributo, ci soffermeremo, principalmente, su due dei numerosi interventi posti a completamento della nuova disciplina e tra loro certamente connessi: le modifiche in materia di diritto dell’immigrazione a tutela dei soggetti vulnerabili e i profili di interesse penalistico in materia di immigrazione.

Divieti di espulsione e di respingimento: disposizioni a tutela delle categorie vulnerabili

Con riguardo alle disposizioni in materia di categorie vulnerabili disciplinate all’articolo 19, comma 1 del Testo Unico dell’Immigrazione, la legge di conversione individua ulteriori e nuove ipotesi di divieto di espulsione.

In particolare, è fatto divieto di espulsione o respingimento dello straniero che, nello Stato di destinazione, rischi di essere perseguitato, oltre che per motivi di razza, sesso, lingua e religione – in ossequio ai principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 – anche a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere (art. 1 co. 1 lett. e, n. 01).

Il riconoscimento del divieto di espulsione verso un Paese nel quale lo straniero possa subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale, già fatto proprio dalla Giurisprudenza di legittimità e Costituzionale, rappresenta un enorme passo avanti nel processo di omologazione della normativa interna alla normativa europea ed internazionale.

Ancora, tra le novità che meritano di essere segnalate, occorre rilevare che il legislatore ha escluso che possa procedersi al respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero medesimo.

Detta disposizione sembrerebbe dunque diretta a salvaguardare la dimensione personale del migrante, allorquando l’ordine di espulsione o allontanamento possa comportare lo sradicamento dell’individuo dalla propria dimensione familiare e sociale.

A tal riguardo, ai fini di ogni più opportuna valutazione del rischio di violazione, la normativa in esame dispone espressamente che dovrà tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, oltre che dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

Ciò detto, si evidenzia, altresì, che il legislatore non ha mancato di prestare attenzione alle condizioni di salute del migrante: difatti, tra le nuove ipotesi di divieto di espulsione è stata altresì annoverata quella in cui lo straniero versi in gravi condizioni psico-fisiche o sia affetto da gravi patologie.

Detta condizione, peraltro, costituisce il presupposto per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile per tutto il periodo in cui persistono le condizioni di salute predette ed ora anche convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tanto detto, occorre evidenziare che, ferma l’esigenza di garantire una tutela multilivello, con la Legge n. 173/2020, il legislatore ha contestualmente inserito nuove ipotesi di espulsione: lo straniero, infatti, oltre che nei casi di sicurezza nazionale ed ordine pubblico, potrà essere altresì allontanato qualora tale provvedimento risponda ad esigenze di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Profili di interesse penalistico in tema di immigrazione

Dal provvedimento in esame, come già in parte evidenziato, risulta del tutto evidente la volontà del legislatore di non rallentare né limitare i procedimenti espulsivi del migrante.
Difatti, se da un lato questi regolamenta favorevolmente i meccanismi dell’accoglienza e dell’integrazione, dall’altro disciplina con maggior rigore i profili di interesse penalistico in tema di immigrazione.

In particolare, tra questi, il decreto – come confermato dalla legge di conversione – dedica particolare attenzione ai delitti commessi all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
Al riguardo, l’articolo 6 ha aggiunto il comma 7 bis all’art. 14 del Testo Unico dell’immigrazione, prevedendo una più rapida disciplina processuale per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri o durante la permanenza nelle strutture di primo soccorso e accoglienza.

In tutti questi casi, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il legislatore ha previsto che si potrà addirittura dar luogo all’arresto di colui che risulti essere l’autore, individuato anche sulla base di mera documentazione video-fotografica, entro le 48 ore successive ai fatti (cd. flagranza differita), con conseguente giudizio direttissimo; salvo che siano necessarie più approfondite indagini.

In conclusione, sebbene le disposizioni introdotte in sede di conversione con la L. n. 173/2020 mirino a riequilibrare il sistema alla luce dei principi costituzionali e internazionali, è forse ardito parlare di novità giacché i passi da compiere per eliminare gli effetti distorsivi introdotti dai precedenti decreti appaiono ancora numerosi.

Con la recente conversione del D.L del 21 ottobre 2020, n. 130 nella L. 18 dicembre 2020, n. 173, è stato portato avanti l’iter di modifica dei Decreti Sicurezza (meglio noti come “Decreti Salvini”), spesso contestati perché contrastanti con i principi costituzionali e gli obblighi derivanti dalla normativa sovranazionale, nonché a causa delle notevoli difficoltà applicative e di coordinamento con la normativa in materia di diritto dell’immigrazione.Avv. Eleonora Pintus, Penalista e Internazionalista

Eleonora Pintus, Avvocato

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