Gratuito patrocinio: quando è lo Stato a pagare l’avvocato

Il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato nell’art. 79 e segg. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è un istituto che garantisce l’assistenza legale gratuita alle persone che intendono promuovere un giudizio o tutelare i propri diritti dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, nell’ipotesi in cui non abbiano percepito un reddito annuo superiore a una determinata soglia prevista per Legge.

L’art. 24 della Costituzione italiana prevede, infatti, che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, viene garantita anche ai soggetti economicamente deboli, tanto ciò è vero che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione“.

In parole semplici: nel caso in cui ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l’ammissione al beneficio, il compenso del difensore nominato dall’interessato sarà a carico dello Stato e non del cliente.

Ora vediamo insieme quali sono i requisiti previsti dalla Legge.

L’Ordinamento italiano prevede che possano beneficiare dell’istituto in esame sia gli stranieri, purché si trovino regolarmente sul territorio italiano, sia i cittadini italiani che risiedono nel territorio dello Stato o che vi risiedevano nel momento in cui è sorta la fattispecie per la quale si rende necessario l’intervento dell’avvocato, nonché gli enti senza scopo di lucro e le associazioni.

Restano, comunque, esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per taluni reati in materia di associazione di tipo mafioso, nonché di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ed, altresì, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Inoltre, occorre precisare che è possibile usufruire del beneficio per tutte le attività aventi ad oggetto la difesa nel giudizio civile, penale, amministrativo, contabile o tributario, ma resta esclusa l’attività stragiudiziale che non sia direttamente collegata al giudizio, il cui relativo compenso è posto, pertanto, a carico del cliente.

In particolare, in ambito penale, l’art. 98 c.p.p. prevede che l’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possano chiedere di essere ammessi al patrocinio per i non abbienti, in ogni stato e grado del procedimento.

Tuttavia, l’ammissione al beneficio è esclusa nel caso in cui il richiedente risulti assistito da più di un difensore o, comunque, ne vengono meno gli effetti qualora l’interessato, successivamente all’ammissione, nomini un secondo difensore.

I limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio

Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021, l’importo reddituale che consente l’ammissione al beneficio è stato aggiornato a euro 11.746,68, frutto dell’adeguamento biennale delle soglie di reddito in relazione alle variazioni del costo della vita stabilito dall’Istat.

Alla luce della recente modifica, quindi, per poter accedere al beneficio in parola è necessario che il reddito risultante dall’ultima dichiarazione non superi la somma poc’anzi indicata.

È bene chiarire che, nel calcolo dell’importo utile ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, assume rilevanza la complessiva capacità economica del richiedente e, di conseguenza, dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

A tale riguardo, occorre considerare non soltanto il reddito percepito dal richiedente, ma, altresì, quello percepito dai familiari conviventi che andrà, dunque, a sommarsi con il reddito del richiedente.

Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, si tiene conto di tutti i redditi anche se non sottoposti a tassazione e, pertanto, anche dell’eventuale importo ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza, della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento (ad eccezione di quella percepita a favore degli invalidi totali), nonché dell’assegno di separazione o di divorzio in favore del coniuge (escluso quello percepito in favore dei figli). Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Vi sono, tuttavia, dei casi particolari previsti per legge in cui, nel computo del parametro reddituale, ha rilevanza soltanto il reddito del richiedente e ciò si verifica, ad esempio, nei giudizi aventi ad oggetto diritti personalissimi o nel caso di diritti in conflitto con quelli degli altri membri della famiglia.

In materia penale, inoltre, è previsto che, qualora il richiedente conviva con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito sia aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

In ogni caso, per le vittime di alcuni reati (ad esempio, per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, prostituzione e pornografia minorile), nonché per il minore straniero non accompagnato ed, altresì, per i figli rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge in danno dello stesso genitore, i limiti di reddito finora esaminati non si applicano, cosicché, qualora venga fatta apposita richiesta, è possibile accedere al beneficio qualunque sia il reddito percepito dall’interessato.

In ambito penale, per l’ammissione al beneficio è necessario depositare presso la cancelleria del Giudice, dinnanzi al quale pende il procedimento, un’apposita istanza, sottoscritta anche dal difensore -nominato d’ufficio o di fiducia- alla quale dovrà essere allegata la copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi, lo stato di famiglia e residenza, nonché la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente o comunque l’ultima dichiarazione disponibile e in corso di validità.

Il giudice si pronuncerà nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

È doveroso sottolineare che il richiedente è tenuto a dichiarare il vero, giacché in caso di dichiarazioni false o di omissioni, qualora risulti provata la mancanza originaria delle condizioni reddituali, si configura la fattispecie delittuosa di cui all’art. 95 T.U. spese di giustizia, che punisce il trasgressore con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549, 37, aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento del beneficio. Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Deve aggiungersi, che la condanna per il predetto reato comporta, inoltre, la revoca del patrocinio a spese dello stato con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte.

Ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza più recente, il reato sussisterebbe anche quando la falsità o l’omissione riguarda redditi che in concreto rientrerebbero nei limiti massimi stabiliti per ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

In questo caso, tuttavia, occorre verificare con particolare attenzione se la dichiarazione mendace sia il frutto di una condotta dolosa, ossia consapevole e volontaria, oppure se sia piuttosto il risultato di un mero errore o disattenzione nell’indicazione dei redditi o nella compilazione dell’istanza.

Solo in quest’ultima ipotesi, pur a fronte di una dichiarazione falsa, è escluso il dolo e, di conseguenza, anche il reato, poiché risulta mancante uno degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa (Cass. pen., sez. IV, sent. del 27 novembre 2019, n. 49572).

Claudia Piroddu, Avvocato

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