Favoreggiamento personale: il convivente non è punibile

Con la sentenza n. 10381 del 17 marzo 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per fare chiarezza in merito all’applicabilità al convivente more uxorio dell’esimente prevista nell’art. 384 c.p.

La norma appena menzionata, infatti, esclude la punibilità dell’autore di alcuni delitti, nel caso in cui il soggetto abbia commesso il reato spinto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave danno nella libertà o nell’onore.

La vicenda trattata riguardava un’imputata che, al fine di aiutare il conducente di un’autovettura che aveva provocato un incidente stradale, dichiarava falsamente ai Carabinieri di essere stata lei alla guida del mezzo. La falsa dichiarazione era diretta a favorire la posizione del conducente -convivente dell’imputata- che, oltre ad essere privo della patente di guida, in quanto revocata, dopo l’incidente si era allontanato senza prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari avevano condannato la donna per il delitto di favoreggiamento personale, in quanto la medesima, con le sue dichiarazioni, avrebbe aiutato il conducente dell’autovettura ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 6, CdS, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente stradale con danni alle persone.

In particolare, sia nel corso del giudizio di primo grado che in nel giudizio di Appello, i giudici cagliaritani avevano escluso che nel caso di specie potesse applicarsi l’esimente di cui all’art. 384 c.p., sul presupposto che tra i due soggetti -imputata e conducente dell’auto- vi fosse un mero rapporto convivenza di fatto che, in quanto tale, non rientrerebbe nell’ambito della disposizione richiamata.

Ebbene, la vicenda in esame si inserisce in un fervente dibattito che vede contrapposti due diversi indirizzi giurisprudenziali e, nel contempo, si colloca a pieno titolo all’interno delle problematiche riguardanti l’evoluzione del concetto di “famiglia“.

Il contrasto giurisprudenziale:
due orientamenti a confronto

Il primo e più rigoroso indirizzo giurisprudenziale esclude l’applicabilità dell’art. 384 c.p. ai conviventi, giacché dalla semplice lettura della disposizione normativa si evince che l’esimente in oggetto si applica ai “prossimi congiunti”, che l’art. 307, comma quarto, c.p. identifica in: ascendenti, discendenti, coniuge, parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, affini, zii e nipoti.

Agli effetti della Legge penale, dunque, nel novero dei prossimi congiunti non vengono ricompresi i conviventi, con la logica conseguenza che la nozione richiamata, per espressa volontà del Legislatore, venga ricondotta esclusivamente ai membri della famiglia fondata sul matrimonio.

Inoltre, la ragione dell’esclusione deve ravvisarsi anche nella evidente differenza e, pertanto, nella non sovrapponibilità del rapporto di fatto al vincolo coniugale, poiché, a ben vedere, solo il secondo è caratterizzato dalla stabilità e dalla reciprocità dei diritti e dei doveri, laddove il primo è connotato da un legame che può essere sciolto in qualsiasi momento.

Tra l’altro, non può trascurarsi che l’art. 384 c.p. sarebbe una norma eccezionale e, di conseguenza, non potrebbe essere applicata se non nei casi espressamente previsti dalla Legge e ciò in virtù del noto principio penalistico del divieto di analogia.

Infine, occorre aggiungere che con la Legge Cirinnà, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso, nonché le convivenze, è stata ampliata la cerchia di soggetti rientranti nella nozione di “prossimi congiunti“, ove, infatti, attualmente vengono ricomprese anche le persone unite civilmente, ma non i conviventi di fatto.

Ebbene, la predetta esclusione dal dettato normativo non può di certo considerarsi casuale, quanto piuttosto l’espressione della precisa volontà del Legislatore di rimarcare la differenza esistente in tema di convivenza more uxorio rispetto alle altre ipotesi regolamentate.

Il secondo indirizzo giurisprudenziale giunge, invece, a conclusioni opposte.

Si tratta di un orientamento più recente e incentrato su un concetto ampio di “famiglia“, giacché con il superamento del dogma dell’indissolubilità del matrimonio, la stabilità del rapporto non costituisce più una caratteristica imprescindibile per riconoscere tutela alle situazioni giuridiche ad esso connesse.

Sempre in tale prospettiva, occorre aggiungere che anche in ambito europeo è stata introdotta una nozione ampia di “vita familiare” (art. 8 CEDU), nella quale viene riconosciuta tutela anche alla famiglia in senso “sociale”, purché sussistano stretti e comprovati legami affettivi.

Nonostante l’assenza di una Legge che disciplina compiutamente la convivenza cd. di fatto, è importante sottolineare che tale legame e gli effetti giuridici da esso scaturenti non restino affatto privi di tutela, specie sotto il profilo penalistico.

Ad esempio, è orientamento oramai consolidato quello che considera applicabile anche al convivente il diritto di astenersi dal rendere testimonianza nel processo penale, iscritto a carico dell’imputato con esso convivente (art. 199, comma 3, c.p.p.). Non solo, poiché, in tema di valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sussiste un’equiparazione totale tra la convivenza coniugale e convivenza more uxorio, così come, ad oggi, è pacificamente ammessa l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. anche nell’ipotesi non infrequente di famiglia cd. di fatto.

L’intervento delle Sezioni Unite

Per dirimere il contrasto giurisprudenziale poc’anzi riportato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, partendo tra una concezione ampia di “famiglia“, si sono concentrate, per lo più, sulla natura giuridica della disposizione di cui all’art. 384 c.p., che, per la prima volta, viene classificata come causa di esclusione della colpevolezza.

In tale ipotesi, infatti, l’agente pone in essere un fatto antigiuridico nella consapevolezza di violare la Legge, ma l’Ordinamento si astiene dal punirlo, poiché la sua condotta è stata determinata dalla presenza di un legame affettivo così forte da influire sulla volontà dell’autore del reato, tanto ciò è vero che non è possibile esigere dal soggetto un comportamento diverso da quello perpetrato.

In altri termini, in presenza di particolari circostanze che condizionano la libertà di determinazione dell’autore del fatto –come nel caso del legame affettivo e della spinta a mentire pur di proteggere il proprio convivente-, lo Stato fa venir meno la sua pretesa punitiva.

La qualificazione giuridica in tali termini dell’esimente in oggetto comporta, altresì, il venire meno del carattere dell’eccezionalità della norma che, pertanto, può trovare applicazione anche in via analogica, ossia per tutte quelle fattispecie che, pur non essendo espressamente previste, possiedono tutti i requisiti necessari, quindi, anche nel caso della convivenza di fatto.

“L’art. 384, comma primo, c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza si applica analogicamente anche a chi ha commesso il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente cd. di fatto da un grave e inevitabile danno nella libertà e nell’onore”. Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Infatti, a ben vedere, per il soggetto che si trova di fronte all’alternativa tra l’adempimento di un dovere di dire la verità dinnanzi all’autorità giudiziaria e la protezione dei propri affetti, sia che si tratti di persone unite in matrimonio o che si tratti di persone conviventi il dilemma morale è identico. Ebbene, proprio sulla base delle argomentazioni sopra riportate, le Sezioni Unite hanno ribaltato la decisione dei giudizi cagliaritani, riconoscendo a pieno titolo l’applicabilità dell’esimente.

Tuttavia, occorre aggiungere che, affinché l’esimente possa operare e, quindi, escludere la condanna per il reato di favoreggiamento personale, la situazione di convivenza debba essere dimostrata nel corso del giudizio, attraverso l’indicazione di elementi di prova particolarmente rigorosi e certi.

Claudia Piroddu, Avvocato

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