Vaccino contro il Covid-19: diritto all’autodeterminazione e responsabilità del datore di lavoro

Il 27 dicembre 2020 è stato scelto come giorno per far partire, in tutta Europa, la campagna vaccinale gratuita per sconfiggere la pandemia da SARS-CoV-2.

In Italia, in particolare, si è deciso di vaccinare per primi i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che è quotidianamente, ormai da un anno, impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Tale fase è giunta al termine nelle scorse settimane e, quindi, in questi giorni si è proceduto a somministrare il vaccino agli ospiti delle RSA ed ai soggetti fragili, ovvero agli appartenenti alle categorie più a rischio a causa dell’età avanzata o per altri fattori.

La campagna vaccinale, secondo le previsioni del Comitato Tecnico Scientifico italiano, dovrebbe durare almeno un anno affinché sia possibile vaccinare il 70% della popolazione e consentire, quindi, di raggiungere l’immunità di gregge che permetterebbe di tenere sotto controllo la diffusione del virus.

Nonostante l’importanza dell’obiettivo, il Governo guidato da Mario Draghi, in continuità con quanto già stabilito dal suo predecessore, ha deciso di non imporre, almeno nella prima fase di profilassi, l’obbligatorietà del vaccino e, pertanto, questo verrà somministrato soltanto alle persone che intendano aderire volontariamente alla campagna vaccinale.

In proposito, è utile richiamare quanto prescritto dall’art. 32 Cost. che tutela la salute sia come fondamentale diritto del singolo che come interesse della collettività e che, al contempo, precisa che nessuna persona possa essere sottoposta, contro la propria volontà, ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Avv. Viola Zuddas, Civilista

Così, la salute rappresenta, da una parte, un diritto fondamentale del singolo e, altresì, un interesse preminente della collettività soprattutto quando l’impatto sul tessuto sociale (e di conseguenza anche su quello economico) sia oltremodo rilevante; d’altra parte, tuttavia, essa non può essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva.

Invero, la Corte Costituzionale, pronunciatasi di recente in materia di vaccinazioni obbligatorie contro il rischio di malattie infettive per i minori di sedici anni, ha chiarito che si può imporre un trattamento sanitario quando questo sia diretto a migliorare lo stato di salute di chi vi è assoggettato e sia, altresì, funzionale a preservare quello degli altri, sempre che eventuali effetti negativi sulla salute siano limitati a quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, siano tollerabili in considerazione delle circostanze del caso concreto (Corte Cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 5).

Anche nell’ipotesi della pandemia da SARS-CoV-2, quindi, potrebbe ragionevolmente valutarsi l’obbligatorietà del vaccino in considerazione delle migliaia di morti e dell’elevata diffusività del virus che, ancora a distanza di un anno, continua a causare delle forti restrizioni alle libertà fondamentali di tutti, imponendo, di fatto, un radicale cambiamento delle attività quotidiane.

Tale problematica, inoltre, appare di grandissimo rilievo stante il fatto che nel nostro territorio si stanno diffondendo delle varianti del Covid-19, in particolare quella inglese e quella brasiliana, che risultano avere una maggiore trasmissibilità e, dunque, potrebbero causare un aumento del numero delle infezioni.

Si sta valutando, pertanto, di imporre l’obbligatorietà del vaccino nel mondo del lavoro e, specialmente, in quei settori in cui il lavoratore, dipendente pubblico o privato, entra in contatto con un numero elevato di persone: potrebbero, quindi, essere sottoposti a profilassi obbligatoria coloro che esercitano la professione medica, i docenti delle scuole ed i rappresentanti delle forze dell’ordine.

A questo proposito, peraltro, è opportuno considerare che l’art. 2087 c.c. prescrive che i datori di lavoro siano tenuti ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Avv. Viola Zuddas, Civilista

Tale norma, che trova il proprio fondamento nell’art. 32 Cost., è volta a salvaguardare la salute dei lavoratori mediante l’imposizione, in capo ai datori di lavoro, di obblighi di sicurezza che devono permanere durante lo svolgimento della prestazione: così, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare e mantenere dei presidi antinfortunistici per preservare i lavoratori dai rischi connessi alla specifica attività prestata e, altresì, sono obbligati ad adeguare gli strumenti di protezione ai progressi tecnologici e della scienza.

Tra l’altro, non deve dimenticarsi che lo stesso legislatore ha ricondotto il rischio Covid ad un rischio di natura professionale, e ciò ha imposto ai datori di lavoro l’obbligo di adottare ulteriori e specifici protocolli di sicurezza, concordati con le parti sociali, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’attività produttiva.

In questo contesto, quindi, potrebbe risultare ragionevole che i datori di lavoro impongano la profilassi contro il Covid-19 al fine di garantire la salute di tutti i propri dipendenti, anche in considerazione del fatto che l’art. 42, comma secondo del D.L. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha prescritto che l’infezione da coronavirus, contratta dai lavoratori nell’esercizio delle proprie mansioni, debba essere considerata una malattia professionale e, pertanto, l’INAIL è tenuto ad erogare le prestazioni  dovute.

Tale soluzione appare sicuramente coerente con il principio di solidarietà sancito dalla Costituzione che, pur tenendo in debita considerazione la libertà individuale di ciascuno, non può non attribuire preminente rilevanza alla tutela della salute pubblica e, di conseguenza, della collettività.

Viola Zuddas, Avvocato

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